Emendamento 10.0.603 al DDL 1184/2025 (Collegato alla legge di bilancio 2026)
Riordino dell’Automobile Club d’Italia
In data 23 settembre 2025 la Fp CGIL ha ricevuto dai Vertici dell’Ente (Presidente, Commissario Straordinario, Vice Commissario e Dirigente DRUO) l’informativa richiesta in relazione all’emendamento 10.0.603 al DDL 1184/2025, che dispone modifiche sostanziali allo statuto dell’Ente pur mantenendo la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e tutte le competenze di Aci. Gli interventi più rilevanti riguardano:
organi di governo bilanci
strutture di missione società collegate
Durante l’incontro è stata esplicitata la genesi del provvedimento e anche le intenzioni che hanno portato a questo emendamento, che è stato illustrato come un inevitabile compromesso rispetto ai progetti di “scorporo“dell’Ente che erano stati posti al vaglio del tavolo tecnico/politico costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – inizialmente senza il coinvolgimento di ACI – con il compito di riformare i 3 Enti pubblici a base associativa con natura anche di federazione sportiva, di cui ACI era chiaramente il più rilevante per grandezza e complessità.
Al di la’ di tutto è evidente che l’Ente perde quella autonomia dalla politica che ha avuto storicamente per 120 anni. E’ con tristezza che lo constatiamo, ma sono chiare le responsabilità: come FP CGIL insieme a tutti i sindacati di ACI abbiamo tentato di frenare la deriva che ha condotto l’Ente ad un punto di non ritorno.
Ci auguriamo che questo riordino – se andrà in porto come disegnato nell’emendamento – sia utile a rilanciare l’immagine dell’Ente, a potenziare i servizi ai cittadini, ad assumere nuovo personale ed a valorizzare quello presente.
A tal proposito accogliamo con particolare favore la soppressione delle strutture di missione ACI, essendo stato chiarito che erano proprio gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia presenti all’interno di queste strutture a saturare la dotazione organica e ad impedire quindi l’autorizzazione ad assumere, necessaria per procedere ai concorsi.
Una volta eliminate queste, ci è stato assicurato che si potrà procedere con l’avvio dei primi concorsi secondo le disposizioni del PIAO.
La nostra valutazione è positiva anche per la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali nelle società collegate e per il rientro nella piena proprietà di ACI del patrimonio immobiliare, il cui conferimento a Progei e alla prevista holding ci hanno sempre visto contrari.
Più delicata la questione della tripartizione del bilancio (Attività Istituzionali, PRA e Tasse), rispetto alla quale però ci sono state fornite assicurazioni rispetto alla piena copertura del costo del personale e dei servizi nei tre settori: auspichiamo che questa strutturazione del bilancio del gruppo ACI consenta una sorta di spending review rispetto a spese inopportune e sprechi.
Il testo dell’emendamento potrà essere ancora parzialmente modificato da subemendamenti, ma l’impianto di base è quello che riportiamo in calce.
Il Presidente La Russa ci ha confermato il suo impegno per eliminare o almeno neutralizzare il prelievo di 50 milioni di euro dal bilancio ACI, previsto nella legge di bilancio 2025,non nascondendo le difficoltà legate alle tempistiche dei provvedimenti legislativi
Il nostro impegno è e rimarrà quello di seguire con la massima attenzione l’iter di questo emendamento, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e del futuro di ACI.
Roma 24 settembre 2025
FP CGIL ACI
Derna Figliuolo
Il Relatore
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente,
(Riordino dell’Automobile Club d’Italia)
Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell’Automobile Club d’Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto dell’Ente è adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi:
soppressione del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;
istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del Presidente dell’ACI in carica, così composto:
Presidente dell’ACI, che lo presiede, il cui voto è determinante nei casi di parità di voto;
dieci Presidenti di Automobile Club federati;
due rappresentanti dell’Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’interno, della difesa;
un rappresentante designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
un rappresentante designato dall’Unione delle Province d’Italia (UPI);
istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del Presidente dell’ACI, composto dai Presidenti dei Comitati regionali;
riconfigurazione del Collegio dei revisori dei conti, composto di cinque revisori effettivi e due supplenti, di cui:
un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
un revisore effettivo e uno supplente nominati da ciascuna delle Amministrazioni vigilanti;
due revisori effettivi nominati dall’Assemblea dell’ACI;
istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico Registro Automobilistico-PRA, così composto:
tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio;
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’economia e delle finanze e della giustizia;
due rappresentanti dell’ACI, scelti tra i direttori centrali dell’Ente;
Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell’ACI per i progetti comunitari automotive e per il turismo, per gli investimenti autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento Unico (DU) e delle procedure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le Direzioni centrali dell’ACI, apportando le necessarie modifiche all’ordinamento dei servizi dell’Ente. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale presso le strutture soppresse sono revocati e le posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia già assegnate alle strutture di missione soppresse sono riassorbite entro il limite della vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell’ACI. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall’ACI, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.
L’ACI, gli Automobile Club federati e le società da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
A decorrere dall’esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, l’ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società in house, sulla base di contabilità separate, oggetto di controllo legale da parte della società di revisione legale dei conti di cui al comma 5, aventi a oggetto:
le attività istituzionali e le funzioni connesse all’attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
le attività di gestione del PRA;
le attività connesse ai tributi automobilistici.
Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 e definiscono con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui sopra sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una società di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle società controllate da ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni:
articolo 11, comma 1, con la specificazione che i requisiti ivi previsti sono stabiliti dal regolamento di governance delle società partecipate da ACI, che tiene conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalità acquisite nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente;
articolo 11, commi 2, 3, 6, 7 e 10;
articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
Ferma restando l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, la carica di rappresentante di Automobile Club nell’ambito dell’organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società in house di ACI. L’incarico di Presidente
di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate da ACI.
Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell’ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all’approvazione dell’Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi 20 giorni. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell’ACI con le società in house dell’Ente sono sottoposte a revisione.
I rappresentanti e i componenti nominati su proposta di ACI ovvero su proposta delle società direttamente controllate da ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate direttamente e indirettamente dall’Ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si applica l’articolo 2383, terzo comma, del codice civile. I Presidenti dei collegi sindacali delle società controllate da ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La società in house dell’ACI denominata «ACI Progei – Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» è sciolta. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio netto risultante è di spettanza dell’ACI. Gli atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili ad ACI sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Le unità di personale di ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre società controllate da ACI ovvero sono ammesse a partecipare, a domanda, ad apposite procedure selettive che possono essere indette da ACI, ai fini dell’inquadramento nei ruoli del personale dell’Ente nell’ambito delle disponibilità esistenti nella relativa dotazione organica.
Nelle more dell’insediamento del Presidente dell’ACI già eletto, e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell’ACI, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all’adeguamento dello statuto dell’ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell’Ente e del regolamento di governance delle società partecipate da ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9, secondo quanto previsto dal presente articolo.
All’articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Per le finalità e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale di ACI Informatica S.p.A., società che opera in regime di in house providing di Automobile Club d’Italia ed è dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa società, al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attività informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ambiti affini. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e mediante l’utilizzo delle risorse versate alle entrate del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto del presidente della repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”».