Giustizia, DGMC – Indicazioni in materia di assegnazioni temporanee (cd.distacchi) infradistrettuali e interdistrettuali. Comparto funzioni centrali.

03 Aprile 2026

Al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

Direzione generale del personale e delle risorse

prot.dgmc@giustiziacert.it

OGGETTO: indicazioni in materia di assegnazioni temporanee (cd .distacchi) infradistrettuali e interdistrettuali. Comparto funzioni centrali.

Con la presente, la FP CGIL esprime serie perplessità sotto un profilo formale e sostanziale relativamente alla circolare di cui in oggetto. Si fa rilevare, dapprima, che la stessa – pur trattando la disciplina in materia di assegnazioni temporanee – è stata trasmessa, incomprensibilmente, solo alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2022-2024, senza coinvolgere questa O.S., ad oggi la più rappresentativa nel DGMC.

Tanto premesso, nel merito, si segnalano le criticità di seguito elencate.

– La definizione “esubero assoluto” risulta poco comprensibile, non rilevandosi nel documento chiari parametri di misurazione e considerato che la dotazione organica complessiva del DGMC presenta percentuali di scopertura che riguardano tutte le figure professionali.

– Il riferimento ai “distacchi infradistrettuali che non rispondono a necessità riconnesse ad esigenze personali degli interessati, quali avvicinamento ad un congiunto assistito o a figlio di età inferiore ad anni tre” e successivamente l’invito alle direzioni “a procedere all’autorizzazione degli stessi esclusivamente in presenza dei presupposti normativi, nel rigoroso rispetto del vincolo delle dotazioni organiche” è in chiaro contrasto con l’art.14 dell’Accordo sulla mobilità del maggio 2019 sottoscritto dalle OO.SS.. Tale articolo, infatti, prevede che: “il personale dipendente potrà essere temporaneamente assegnato, per gravi motivi di carattere personale e familiare adeguatamente motivate e documentati presso una sede, diversa da quella di assegnazione, per un periodo fino a mesi sei, rinnovabile una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi, secondo un principio di flessibilità e turnazione, salvo ipotesi eccezionali adeguatamente motivate.” L’indicazione di questa Direzione generale, dunque, si configura come una mancata applicazione dell’accordo sindacale che riconosce la sussistenza di gravi problematiche che – seppure non esplicitamente configurate nella normativa vigente – sono comunque meritevoli di attenzione e di valutazione da parte dell’Amministrazione ai fini delle assegnazioni temporanee.

– Nel caso di istanze di assegnazione temporanea interdistrettuali, rientranti nella competenza della sede centrale, è richiesta una implementazione dell’istruttoria da parte dei CGM e degli UIEPE, comprensiva di analisi dei carichi di lavoro individuali, sussistenza o meno di arretrato, piano di smaltimento e conseguenze dell’eventuale fuoriuscita della risorsa interessata, tempi medi di riscontro ai committenti istituzionali e agli utenti, impatti dell’eventuale fuoriuscita della risorsa interessata sul servizio reso agli utenti e alla comunità; ecc.

La richiesta di tali ulteriori elementi rischia di ricondurre le istanze presentate ai sensi dell’art.33 c.5 della legge 104/92 e dell’art.42 bis del D.Lgs 151/2001 a un problema meramente organizzativo dell’amministrazione. A tale proposito, si rammenta che, invece, la normativa richiamata e le direttive internazionali ed europee in materia tutelano la posizione giuridica soggettiva sia del familiare assistito in condizioni di particolare fragilità che del lavoratore caregiver, attraverso l’estensione anche a quest’ultimo del principio dell’accomodamento ragionevole. Attraverso l’art. 42 bis, invece, il legislatore ha voluto favorire la protezione di valori costituzionali quali l’unità del nucleo familiare e la cura dei figli minori, garantendo la conciliazione con vita lavorativa.

Le indicazioni proposte nella circolare non costituiscono semplicemente una rivisitazione tecnica delle modalità di concessione delle assegnazioni temporanee, ma una riduzione di fatto dei diritti di lavoratrici e lavoratori che assistono familiari fragili o che sono genitori di figli minori di tre anni.

Infine, si rappresenta che continuano a pervenire a questa O.S. segnalazioni di notevoli ritardi – ben oltre i trenta giorni previsti – nelle risposte alle istanze del personale, creando così disagio e incertezza nei lavoratori su questioni rilevanti per la propria condizione personale e professionale.

In considerazione di quanto rappresentato, la FP CGIL chiede l’immediata sospensione o una significativa revisione della circolare emanata e l’apertura di un tavolo di confronto sindacale.

Si resta in attesa di riscontro.

La Coordinatrice Nazionale DGMC FP CGIL

Paola Fuselli

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