Il 14 aprile 2026 si è svolta a Bruxelles, presso la sede del M.A.I. , la riunione del Gruppo di lavoro dei Coordinatori CAE.
In apertura dei lavori è stato richiesto ai partecipanti di fornire un breve resoconto sull’attività dei CAE , ho ritenuto opportuno prioritariamente nel mio intervento, in considerazione del fatto che i CAE presenti nel nostro paese, fanno riferimento ad Aziende contrattualmente coinvolte nello sciopero generale del 17 aprile p.v., fornire al Comitato, una sintesi delle ragioni della ns. vertenza e della proclamazione dello sciopero.
Ho successivamente dato una restituzione delle attività del CAE Clariane ( ex KORIAN) e in accordo con i rappresentanti della UIL FP del CAE Emeis ( ex Orpea).
Per quel che attiene la nuova direttiva in materia CAE è stata fatta una presentazione delle principali novità che dovranno essere recepite dai singoli stati membri entro il 1 gennaio 2029 , di seguito elenco alcuni elementi particolarmente significativi presenti nell’articolato:
▶ Devono essere previste almeno 2 riunioni all’anno in presenza;
▶ Le riunioni possono svolgersi online solo in casi eccezionali e previo accordo tra le parti;
▶ Deve essere garantita la parità di genere al 40% nel CAE e nel comitato di sicurezza per quanto possibile;
▶ Prevista la consultazione anche sulle materie delle competenze e della formazione, anticipazione dei cambiamenti e gestione dei processi di ristrutturazione, comprese le transizioni verdi e digitali e le afferenti condizioni di lavoro;
▶ La platea degli esperti potrà includere rappresentanti sindacali della CES con pieno diritto a partecipare a tutte le riunioni;
▶ Tutti i costi sono a carico della Direzione Aziendale, comprese eventuali spese legali;
▶ Gli stati membri devono garantire un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e amministrativi nel recepimento nazionale;
▶ I costi necessari della rappresentanza legale e della partecipazione a tali procedimenti devono essere sostenuti dalla Direzione Centrale;
▶ La restrizione a processi giudiziari per mancanza di risorse finanziarie deve essere evitata;
▶ Devono essere disponibili procedure adeguate per consentire l’effettiva applicazione dei diritti dei lavoratori;
▶ Le sanzioni devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate;
▶ Le sanzioni pecuniarie devono tenere conto della gravità della durata, delle conseguenze e della natura intenzionale dell’infrazione, nonché del fatturato annuo dell’impresa;
▶ Consultazione e parere + diritto ad una risposta scritta e motivata prima della decisione da assumere ( modificato per includere l’istituzione di un dialogo e uno scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e il livello di gestione e management appropriato );
▶ Le vertenze transnazionali devono considerare il livello di gestione coinvolto, anche nel caso in cui ci sia un impatto “ragionevolmente prevedibile” su un accordo di altri stati membri a causa delle conseguenze che potrebbero derivarne;
▶ Previsto solo quando è nel legittimo interesse dell’azienda, ma deve essere motivato da criteri oggettivi;
▶ La Direzione Aziendale deve giustificarne la necessità e determinarne la durata;
▶ Anche quando le informazioni non vengono fornite;
▶ Eventuali procedure di ricorso devono consentire una adeguata possibilità d’indagine e controllo;
▶ Invito e prima convocazione entro i 6 mesi (altrimenti si applicano i requisiti sussidiari previsti);
▶ deve essere previsto un numero congruo e sufficiente a discutere i temi delle riunioni;
▶ Diritto ad un esperto legale pagato dall’azienda;
▶ Equilibrio di genere del 40% componenti;
▶ Deve essere specificata la modalità delle riunioni;
▶ le risorse finanziarie e materiali devono essere messe a disposizione l’utilizzo e la partecipazione degli esperti;
▶ Possono e devono essere inclui esperti Legali e di parte sindacale;
▶ Devono essere garantite le risorse per la formazione;
▶ Devono indicare equilibrio di genere 40% nei CAE e nei comitati per la sicurezza;
Nella seconda parte del coordinamento , sono stati inoltre presentati dei documenti afferenti la “ Sustainability Omnibus and Human Right DUE Diligence” e il “ 28th legal regime for companies”
Nel confronto sono stati evidenziati le numerose criticità presenti negli articolati che, se dovessero essere approvati con i testi esaminati, porteranno ad un sostanziale peggioramento del quadro della rappresentanza sindacale e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori .
Nella presentazione del piano “EU Inc “ di fatto la Commissione europea non parrebbe voler mantenere la promessa di salvaguardare i diritti dei lavoratori di consentire alle imprese di operare secondo le norme a livello dell’UE.
In risposta alle preoccupazioni sollevate dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), la Commissione ha sostenuto che i diritti dei lavoratori ,sarebbero pienamente protetti nell’ambito del regolamento, noto anche come «28° regime Aziendale».
Rifiutare le ispezioni del lavoro;
Evitare il diritto nazionale del lavoro e i contratti collettivi;
Sostituzione dei salari garantiti o dei contratti di lavoro con le stock option;
ignorare i diritti dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nei processi di ristrutturazione;
Minare il diritto dei lavoratori alla rappresentanza a livello di consiglio;
Evitare i pagamenti della sicurezza sociale e le tasse nazionali.
La CES anche con il contributo di Epsu chiede con forza che la proposta venga riformulata in modo da corrispondere all’intenzione dichiarata della Commissione di non danneggiare i diritti occupazionali.
Al fine di evitare effetti negativi sui diritti del lavoro, tale azione dovrà essere sostenuta da chiare disposizioni giuridiche che lo garantiscano, sarebbe utile un lavoro di lobby e pressione politica , anche con i rappresentanti dei singoli paesi favorenti le istanze di modifica presentate dalle OO.SS..
Non appena saranno disponibili le slide dei lavori oggetto di discussione , sarà mia cura condividerle e tenervi aggiornati.
Fraterni Saluti
p. la FP CGIL Nazionale
Diego Seggi