Dirigenza penitenziaria – Osservazioni FP CGIL allo schema di decreto ministeriale recante “Modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali”. Modifiche dopo le riunioni del 19 maggio 2026”

21 Maggio 2026

Al Vicecapo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

dott. Massimo PARISI

segreteriavcd.dap@giustizia.it

prot.dgp.dap@giustiziacert.it

Oggetto: osservazioni FP CGIL allo schema di decreto ministeriale recante “Modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali”. Modifiche dopo le riunioni del 19 maggio 2026”

Gentile dott. Parisi,

rappresentiamo di seguito quanto in oggetto, in merito alla bozza di schema di decreto ministeriale ulteriormente modificata e inviata alle organizzazioni sindacali in data odierna.

Evidenziamo in premessa, come tale decreto non sia, a giudizio della scrivente organizzazione sindacale, una mera attuazione delle norme primarie o del regolamento di organizzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2025, n. 189, ma determini nei fatti una modifica sostanziale degli assetti organizzativi dell’amministrazione con evidenti ricadute che dispiegano i propri effetti su tutta l’amministrazione penitenziaria. Secondo la stessa definizione del DM si tratterebbe solo di far transitare sotto le nove articolazioni le divisioni che già esistono ma che sono ancora collocate in seno alle attuali Direzioni generali, mentre in realtà si innova l’organizzazione dipartimentale con innesti ed aggiunte di competenze ad oggi non previste e dunque con l’ulteriore frammentazione dei compiti istituzionali che oggi sono curati da altri uffici dipartimentali.

A partire dalla creazione delle due nuove direzioni generali, per la specialità del Corpo di polizia penitenziaria e dei servizi logistici e tecnici del Corpo, che vengono però inserite in un contesto organizzativo completamente slegate dalla filiera della responsabilità degli uffici del Dipartimento, al netto della dipendenza dei vertici delle Direzioni Generali al Capo Dipartimento. Risulta evidente dunque il rischio concreto di intaccare nella sostanza il ruolo di coordinamento e la responsabilità posta nel Capo Dipartimento, che rappresenta la figura di garanzia e tutela tanto del personale, sia del comparto sicurezza sia del comparto Funzioni Centrali, quanto soprattutto del personale detenuto nella centralità che deve essere sempre riservata all’esecuzione penale e al trattamento, contemperando le necessarie misure di sicurezza, in attuazione degli art. 2 e 93 del DPR 230/2000 oltre che delle norme europee che impongono che gli istituti penitenziari siano sotto la responsabilità dell’autorità pubblica, ben distinta da quelle di polizia. Il rischio concreto con questo DM è che si realizzi un sistema separato all’interno dell’amministrazione penitenziaria, alterando il necessario equilibrio tra esigenze di sicurezza e funzione rieducativa della pena, esautorando il delicato ruolo assolto dalla dirigenza penitenziaria.

Il ruolo del personale delle funzioni centrali in particolar modo, sia quelli dedicati al trattamento (Funzionari Giuridico Pedagogici e Mediatori culturali) sia quelli dedicati alle funzioni amministrative e tecniche, deve rimanere centrale all’interno del sistema, svincolato da ogni dipendenza gerarchica e funzionale dai dirigenti di polizia penitenziaria. L’art. 27 della Costituzione Italiana deve rimanere un “faro” normativo della mission istituzionale di tutte le componenti dell’amministrazione penitenziaria.

Riteniamo opportuno esprimere quindi alcune valutazioni sulla nuova bozza trasmessa, che integrano quanto già rappresentato nel corso della riunione che si è tenuta ieri, facendo presente in via preliminare che ravvisiamo alcuni elementi pregiudiziali in ordine all’ambito e allo scopo del DM, che determinerebbe un eccesso di delega (rispetto al DPCM che è l’atto da origina questa bozza) e un mancato rispetto della gerarchia delle fonti (rispetto alle modifiche al DPR su cui si intende intervenire).

  1. Nella Direzione generale delle specialità del Corpo è prevista la Divisione VI Cooperazione tecnico informatica con le altre forze di polizia e banche dati interforze in uso al Corpo. Il testo è stato modificato, non più “coadiuva il Capo Dipartimento” ma coadiuva il Direttore generale per le proposte al Capo Dipartimento. Resta la tenuta (è stata espunta la gestione) delle banche dati del Corpo in raccordo con la Direzione generale dei servizi informativi automatizzati – questa attribuzione è già propria dell’Ufficio VIII informatica dipartimentale e non può esserci sovrapposizione in virtù di norme primarie che già prevedono questo assetto (art. 1 lett. h). Rileviamo come non esistano a nostra conoscenza delle banche dati qualificate come banche dati della polizia penitenziaria (e quindi non si capisce a cosa si faccia riferimento). Inoltre il CAD e le altre norme di settore vietano la duplicazione delle banche dati che ad oggi sono tenute e gestite in raccordo col Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero, esclusivamente dall’Ufficio VIII del Capo Dipartimento – informatica dipartimentale;

  2. L’art. 1, comma 1, lettera a), punto 1.4, del DPR citato n. 189/2025 prevede per la nuova direzione generale delle specialità un mero ruolo di coordinamento di GOM, USPEV, NIC e GIO. Registriamo positivamente la modifica intervenuta con la nuova bozza di decreto che recepisce quanto rappresentato circa l’inopportunità della previsione iniziale di rapporto di dipendenza dal Direttore Generale, a differenza del DPR che mantiene invece la dipendenza dal Capo Dipartimento;

  3. Nella Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo, è istituita la Divisione IV gare e contratti della Polizia penitenziaria che dovrebbe effettuare le gare relative all’acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Corpo. Evidenziamo in prima battuta che le gare non si qualificano per la finalità ma per la soglia di spesa, e spesso possono riguardare materie trasversali. Si sottolinea che anche in questo caso tale previsione non è presente nel medesimo DPR; inoltre essa si pone in contrasto con la normativa di settore cioè il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023);

  4. Anche gli UST (uffici sicurezza e traduzioni) vengono posti alla diretta dipendenza funzionale del direttore generale, incidendo sugli attuali assetti organizzativi a livello dei Provveditorati regionali dove essi sono attualmente incardinati. Questo avviene a nostra giudizio non a caso visto che operano secondo le esigenze operative delle realtà locali che con la nuova previsione verrebbero totalmente scavalcati e anche in questo caso disciplinando una materia non prevista dal DPR.

Oltre a quanto fin qui esposto si rileva in generale una superfetazione e moltiplicazione delle medesime competenze su più divisioni con una modalità che ingenera confusione e duplicazione nelle medesime attribuzioni. Per esempio:

  • Attività ispettiva: l’analisi delle risultanze dell’attività ispettiva è rimessa all’Ufficio III del Capo Dipartimento. La stessa attività è rimessa alla Divisione I affari generali sia della direzione generale dei servizi logistici che della direzione generale delle specialità.

  • Unificazione della Sala Situazioni (oggi presente fisicamente al DAP ed incardinata nell’ufficio III del Capo Dipartimento per le esigenze di immediata informazione dei vertici dipartimentali) con la Centrale Operativa Nazionale collocata fisicamente presso il Polo logistico di Rebibbia in una struttura appositamente costruita con grande sforzo anche economico e collegata a moderne tecnologie di comunicazione con appositi terminali ed apparati, con la finalità di seguire su appositi monitor ed in collegamento radio gli spostamenti dei mezzi impegnati nelle traduzioni dei detenuti e nei servizi di scorta. Lo spostamento della CON da Rebibbia al DAP per le ragioni tecnologiche suddette appare non percorribile. Anche lo spostamento viceversa della sala situazioni a Rebibbia appare tradire la mission originaria e comunque comporterebbe costi non indifferenti. Tale operazione – anche se al momento non è espressamente indicato nella bozza di DM – pare tendere a costruire un centro unico di raccolta delle notizie relative alle strutture penitenziarie teso a costituire un apparato di vertice o per la gestione degli interventi (si può immaginare che in futuro si potrà vedere anche il trasferimento del GIO e del GOM) con buona pace del rispetto delle direttive vigenti in materia di intervento delle Forze di polizia all’interno degli Istituti penitenziari e dei corrispondente quadro normativo che pone in capo al Direttore dell’istituto penitenziario (art. 41 OP) la responsabilità di assumere tale decisione. Anche in questo caso il decreto andrebbe a incidere addirittura sulla legge dell’ordinamento penitenziario.

Si osserva altresì che purtroppo nel quadro generale le posizioni di vicedirettore generale del personale e della formazione da riservare ai futuri dirigenti superiori del corpo di polizia penitenziaria, che dovrebbero svolgere anche funzioni di coordinamento nei confronti dei dirigenti penitenziari oltre che di sostituzione del Direttore Generale in caso di sua assenza, ribaltano completamente la logica posta alla base dell’ordinamento svilendo ancora una volta le professionalità della dirigenza penitenziaria.

Per tutte queste ragioni, riteniamo che si debba svolgere un vero confronto con l’amministrazione che porti a delle sostanziali e profonde modifiche al testo proposto del DM, nel rispetto dei principi posti a garanzia del detenuto per il tramite dell’ordinamento penitenziario in attuazione dei principi contenuti nella carta costituzionale. In questo senso le modifiche al DM del 2016 proposte minimizzano invece la funzione del dirigente penitenziario che è e dovrebbe rimanere il fulcro dell’attività tanto negli istituti quanto nel Dipartimento, per le specificità e le elevate responsabilità di cui è titolare.

Bisognerebbe occuparsi, invece, di valorizzarne la figura e il percorso professionale, a partire dall’attuazione delle disposizioni per dotarli di un vero contratto e non dell’applicazione “per quanto compatibili” della disciplina del personale dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile, insieme alla previsione della dirigenza superiore anche per questo personale. Così come è fondamentale attuare un piano straordinario di assunzioni per il personale delle funzioni centrali e della polizia penitenziaria, perché la vera emergenza negli istituti oggi è la garanzia delle condizioni di lavoro necessarie ad operare in sicurezza e nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione.

Cordiali saluti.

Giordana Pallone

Segretaria FP CGIL Nazionale

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