DGMC: nota sulla detenzione domiciliare per tossicodipendenti e alcoldipendenti

06 Agosto 2026

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Al Capo Dipartimento

Dott. Antonio Sangermano

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Dott.ssa Silvia Mei

Alla Direzione della Giustizia di Comunità

Dott.ssa Anna Internicola

prot.dgmc@giustiziacert.it

OGGETTO: “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”

Nei giorni scorsi alla Camera del Parlamento è stata approvata in via definitiva la nuova legge, “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”, in attesa di essere di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La FP CGIL condivide lo spirito della norma, che riconosce come preminenti esigenze di terapeutiche e riabilitative rispetto a quelle custodiali, tuttavia, esprime riserve sulla reale efficacia e concreta applicabilità della stessa, con riferimento in particolare all’individuazione della platea dei beneficiari e all’inconsistenza delle risorse umane ed economiche messe a disposizione.
L’hub della riforma è l’articolo 1, che introduce nel Dpr 309/1990 (T.U. stupefacenti) due nuove disposizioni: gli articoli 94-ter e 94-quater. Il primo, modellato sull’affidamento in prova “terapeutico”, già previsto dall’articolo 94 dello stesso Testo Unico, consente al condannato tossicodipendente o alcoldipendente, quando non ricorrano i presupposti per tale affidamento, di chiedere in ogni momento la detenzione domiciliare per scontare una pena, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 8 anni, presso strutture residenziali o semiresidenziali, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo. Il limite scende a 4 anni se il titolo esecutivo comprende reati ostativi ai sensi dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, salvo due eccezioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare: rapina aggravata ed estorsione aggravata, per le quali resta fermo il tetto di otto anni.

Nello specifico, i commi 4 e 5 dell’art.1 disciplinano il ruolo dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Si stabilisce che l’idoneità del programma terapeutico presentato (comma 2) sia valutata da un’equipe in composizione integrata, composta dagli operatori dei Ser.D, e da un componente incaricato dall’ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, la cui presenza è considerata come necessaria. L’UEPE avrà, inoltre, compiti di monitoraggio sull’andamento della misura, essendo destinatario con il Ser.D. delle relazioni semestrali sull’andamento della misura trasmesse dal responsabile della struttura, e dovrà redigere la relazione finale all’autorità giudiziaria, come previsto al comma 5. L’art.94-quater introduce la possibilità di definizione anticipata del procedimento basata sull’applicazione della pena su richiesta per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti che si dichiarano disponibili a intraprendere o proseguire un programma terapeutico residenziale o semi-residenziale. Per tale procedura sono stati stabiliti termini temporali piuttosto stringenti.

Si rileva, inoltre, da disposizioni finali, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del disegno di legge nei limiti delle risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che rischiano di mettere

Dalla lettura del testo normativo emerge con evidenza il ruolo preminente assegnato agli uffici di esecuzione penale esterna, che saranno chiamati a svolgere attività istruttoria in collaborazione con i Ser.D, funzioni di monitoraggio e di verifica finale sull’esito della misura, nel rispetto – come già evidenziato – di tempistiche piuttosto vincolanti. Tutto ciò comporterà inevitabilmente un aumento molto importante dei carichi di lavoro degli uffici di esecuzione penale esterna, i quali sono stati già negli ultimi anni interessati da diversi cambiamenti normativi. Sono state, infatti, introdotte nuove misure, quali le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità. Tali novazioni hanno determinato non solo un importante incremento del numero dei soggetti in carico ma hanno, altresì, richiesto agli uffici un impegno interpretativo e organizzativo per garantire una corretta attuazione delle nuove disposizioni. Questo processo non è stato, però, accompagnato da un adeguato potenziamento degli organici delle diverse famiglie professionali, determinando un progressivo aggravio dei carichi di lavoro e delle responsabilità degli uffici. La FP CGIL ha espresso in più occasioni apprezzamento per le numerose assunzioni di funzionari della professionalità di servizio sociale e pedagogica, sottolineando, però, come le stesse costituiscano una risposta necessaria ma ancora del tutto insufficiente rispetto al reale fabbisogno degli uffici, stante il costante aumento dei carichi di lavoro.

A seguito dell’introduzione della nuova normativa, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe riguardare un ampio numero di utenti, la FP CGIL chiede quali azioni il Dipartimento intenda porre in essere per valutare l’impatto sul lavoro degli uffici di esecuzione penale esterna, in termini di incremento dei carichi di lavoro e per garantire che gli stessi siano in grado di svolgere i nuovi compiti derivanti dalla legge. A tale proposito la scrivente rinnova la richiesta di ampliamento della dotazione organica e coglie l’occasione per sollecitare nuovamente la proroga della graduatoria del concorso Ripam codice 02 per n. 413 funzionari della professionalità di servizio sociale da assegnare al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità in scadenza il 09 agosto p.v.

Si ritiene, inoltre, dirimente l’adozione da parte della Direzione Generale della Giustizia di Comunità di specifiche linee tecnico operative – successive alle linee guida previste al comma 4 per “l’accertamento della dipendenza” – tali da sostenere gli uffici nell’applicazione della nuova disciplina normativa. Esse potranno definire una cornice metodologica di interventi, ambiti di competenza e modalità di collaborazione con i servizi per le dipendenze – anche attraverso la definizione di protocolli – e garantire, pur nel rispetto dell’autonomia professionale dei funzionari, omogeneità di azione e una importante semplificazione delle procedure sul territorio nazionale.

Certi di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti,

Per la FP CGIL

la Coordinatrice Nazionale DGMC

Paola Fuselli

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