Al Segretario Generale
dell’Avvocatura Generale dello Stato
Avv. Angelo Vitale
segreteria.generale@mailcert.avvocaturastato.it
e p.c.
Al Direttore Generale
dell’Avvocatura Generale dello Stato
Dott. Giuliano De Stefani
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it
All’Ufficio Organizzazione e Metodo
Oggetto: Riscontro alla nota concernente il Fondo perequativo del personale dell’Avvocatura dello Stato Vs prot. N. 2026/529630 e 2026/529630 del 5 agosto 2026.
Egregio Segretario avv. Vitale,
prendiamo atto del contenuto della nota da Lei trasmessa e delle argomentazioni in essa esposte.
Al momento non intendiamo entrare nel merito delle considerazioni formulate dall’Amministrazione, riservandoci ogni più approfondita valutazione dopo aver interessato i nostri organismi competenti in materia e aver acquisito tutti gli elementi necessari.
Preme tuttavia ribadire un aspetto che riteniamo centrale e che, a nostro avviso, non trova adeguato riscontro nella risposta ricevuta.
L’articolo 43, comma 4, della legge n. 69/2009 prevede che il regolamento venga adottato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La locuzione “sentite” non può essere ridotta alla semplice presa d’atto successivo di osservazioni da noi formulate su documenti reperiti aliunde, ma presuppone la possibilità per le Organizzazioni Sindacali interessate di essere poste nelle condizioni di conoscere preventivamente il contenuto della proposta regolamentare e di partecipare al relativo confronto nelle stesse forme e modalità garantite alle altre organizzazioni sindacali che sono state coinvolte.
Proprio sotto questo profilo rileviamo una evidente criticità procedurale.
Le osservazioni formulate dalla FP CGIL non sono infatti state elaborate sulla base di una bozza ufficialmente trasmessa dall’Amministrazione, bensì su un documento reperito attraverso canali informali e circolato in rete.
Non siamo pertanto nelle condizioni di affermare che il testo sul quale abbiamo formulato le nostre osservazioni corrisponda integralmente alla versione ufficiale oggetto del procedimento amministrativo.
Tale circostanza evidenzia una oggettiva anomalia procedurale e una evidente difficoltà nell’esercizio delle prerogative sindacali riconosciute dalla legge, poiché le osservazioni da noi formulate potrebbero riferirsi a un testo non coincidente con quello effettivamente esaminato dall’Amministrazione ed esposto alle altre sigle sindacali il 30 aprile u.s.
Per tale ragione chiediamo formalmente la trasmissione della copia ufficiale della bozza di regolamento attualmente all’esame dell’Avvocatura dello Stato, nonché di ogni eventuale versione successivamente modificata o integrata nel corso dell’istruttoria.
È del tutto evidente, infatti, che una cosa è formulare osservazioni sulla base di un documento reperito informalmente e della cui autenticità non vi è certezza; altra cosa è essere messi nelle condizioni di partecipare consapevolmente al procedimento, esaminando il testo ufficiale e presentando ulteriori osservazioni, proposte e contributi istruttori che possano utilmente concorrere alla definizione del regolamento, anche se sembra che lo stesso, da quanto riferito, viene adottato d’imperio e le organizzazioni sindacali sono solo una platea d’ascolto.
Resta, pertanto, ferma la necessità che la FP CGIL possa esercitare pienamente le facoltà partecipative riconosciute dalla normativa, attraverso un’effettiva interlocuzione sul testo ufficiale del provvedimento e non mediante una mera presa d’atto successiva di atti acquisiti attraverso canali diversi da quelli istituzionali.
In attesa di cortese riscontro e della trasmissione della documentazione richiesta, porgiamo distinti saluti.
|
|
p. la FP CGIL Nazionale Matteo Ariano |