Al Segretario generale Pres. Franco Massi
Al Vice Segretario generale Cons. Francesco Targia Alla Dirigente generale Dott.ssa Daniela Greco
Alla Dirigente Trattamento Giuridico Dott.ssa Pinuccia Montalto
E p.c.
All’Ufficio Relazioni Sindacali A tutto il Personale
Oggetto: Presunta violazione privacy – Richiesta documentazione incarico seggio elettorale.
La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:
l’art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990 e l’art. 1, legge n. 69/1992.
I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che determinato) chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali qualora ricoprano le seguenti figure:
Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore/la lavoratrice è tenuto/a a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio con timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore/la lavoratrice è stato/a chiamato/a ad adempiere alle funzioni elettorali.
La documentazione da produrre al rientro in azienda può differire a seconda del ruolo svolto dal lavoratore e dalla lavoratrice.
Per scrutatori/scrutatrici e segretari/segretarie è richiesta la nomina del Comune o del presidente di seggio se non consegnata in precedenza e la dichiarazione successiva a cura del presidente che attesti la presenza al seggio con indicazione dell’orario di inizio e fine delle operazioni alle urne;
per i presidenti di seggio è richiesto il decreto di nomina;
ai rappresentanti di lista si chiede il certificato, firmato dal presidente di seggio che attesti lo svolgimento dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di inizio e fine presenza al seggio.
La richiesta, altresì, risulta aggravata dal fatto che sia stata negata al lavoratore, da parte dell’Ufficio competente del Segretariato, la possibilità di oscurare i nominativi, all’interno della documentazione di designazione, nominativi estranei per l’Amministrazione, e cosa ancor più grave, anche il logo del partito politico designatore.
Se quanto sopra fosse confermato, tutto ciò prefigurerebbe una grave violazione della privacy, come da Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003), aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.
I dati personali includono nome, indirizzo, numero di telefono, immagini, dati di localizzazione, e-mail, cookie e identificatori digitali.
Alla luce di quanto esposto, si censura il comportamento dell’Amministrazione, si diffida dal porre in essere ulteriori simili condotte, laddove queste siano confermate, con riserva di comunicare la possibile violazione al Garante per la Privacy ed eventuale richiesta di risarcimento del danno.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
La Coordinatrice FP CGIL Corte dei conti
Susanna Di Folco