Al Capo Divisione Risorse dell’Agenzia delle Entrate Dott. Antonio Dorrello
div.risorse@agenziaentrate.it
Alla Direttrice Centrale Risorse Umane
Dell’Agenzia delle Entrate Dott.ssa Laura Caggegi
dc.risorseumane@agenziaentrate.it
e p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa O. Oliveri
dc.ru.relazionisindacali@agenziaentrate.it
Oggetto: sottoscrizione dei contratti di lavoro per il passaggio di Area – mancata attribuzione del buono posto e sospensione lavoro agile.
Nei giorni scorsi, con poco preavviso, le colleghe ed i colleghi vincitori della procedura in deroga per il passaggio di Area sono stati convocati dagli uffici di appartenenza (l’Amministrazione, per intenderci), per la stipula dei relativi contratti di lavoro, in una sede individuata dal datore di lavoro.
In tale occasione, il tempo di viaggio e ovviamente quello di presenza presso la sede è stato riconosciuto e classificato nei sistemi come “assenza giustificata” senza attribuzione del buono pasto e senza, di conseguenza, attribuzione del salario accessorio.
In tal modo, l’effetto del giustificativo è stato quello che si produce in caso di fruizione di permessi o di riposi compensativi richiesti dal lavoratore, invece di quello che si ottiene in caso di “servizio esterno” per lo svolgimento di attività lavorativa disposta dal datore di lavoro.
Tenuto conto che i lavoratori interessati sono stati convocati dal datore di lavoro presso una sede discrezionalmente da questi individuata per un adempimento inerente il rapporto di lavoro in essere, non si comprende e ancor più non si giustifica per quale ragione ai fini “economici” (buono pasto, FRD) il tempo impiegato non venga considerato quale attività lavorativa richiesta dall’Amministrazione e quindi parificato a tutti gli effetti al tempo di lavoro.
Si tenga altresì conto che tale approccio, nelle Direzioni con più sedi periferiche, ha determinato tra le colleghe e i colleghi interessati anche una disparità di trattamento, considerando che alcuni dei lavoratori convocati per il medesimo adempimento erano già presenti nella sede scelta dal datore di lavoro e non erano, ovviamente, obbligati a percorre un tragitto, mentre gli altri non avevano opzioni e ora subiscono le conseguenze di una decisione sostanzialmente iniqua, a parere della FP CGIL e dei lavoratori che rappresentiamo.
Quanto sopra riteniamo sia valido anche in presenza della recentissima (solo pochi giorni prima degli eventi) introduzione della firma digitale, suggerita e non obbligatoria, la cui opzione tuttavia non era stata comunicata in tutti gli uffici come possibile metodo di sottoscrizione e quindi non era conosciuta da tutti.
Pertanto, la FP CGIL chiede che l’Agenzia delle Entrate non penalizzi economicamente, anche in misura minima, i suoi dipendenti e che informando la scrivente intervenga, riconoscendo tutto il tempo resosi necessario per la sottoscrizione dei nuovi contratti di lavoro (percorrenza e permanenza) ed attribuendo i corrispondenti buoni pasto, ponendo così rimedio a quella che risulta in maniera evidente una scelta del tutto sbagliata e controproducente, assestando un duro colpo alla motivazione e al senso di appartenenza dei dipendenti.
Al contempo, la FP CGIL richiede che vengano immediatamente rinnovati i contratti di lavoro agile e di telelavoro cessati per effetto della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, e di autorizzare il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite nelle more; problematica che sta causando l’improvviso rientro in presenza dei lavoratori, con conseguente disagio rispetto alla loro programmazione di vita personale e familiare.
Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si inviano cordiali saluti.
Funzione Pubblica CGIL
Il Coordinatore Nazionale Agenzia delle Entrate
Florindo Iervolino