INPS: COME RUOTANO GLI INCARICHI

07 Ottobre 2025

Si è svolta, nel pomeriggio di ieri, la riunione tra Amministrazione e organizzazioni sindacali. All’ordine del giorno l’informativa, trasmessa nel pomeriggio di venerdì, concernente le modifiche che l’Istituto intende adottare al “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012”, adottato con determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018.

In apertura dei lavori abbiamo espresso la nostra perplessità sui tempi e sulle modalità di convocazione della riunione: la chiamata quasi ad horas, sulla base di un’informativa che anticipa le modifiche che l’Amministrazione intende operare ma senza trasmettere in allegato anche il regolamento emendato, rende difficile qualsiasi confronto, a meno che esso non sia un esercizio formale.

L’assenza del testo di un’eventuale delibera impedisce, pertanto, una valutazione piena e trasparente del contenuto, poiché la descrizione sintetica delle modifiche prospettate non permette di coglierne la reale portata.

Quanto al merito, l’unica modifica di rilievo sembrerebbe riguardare la possibilità di attribuire, in ogni caso previo interpello, un terzo incarico dirigenziale o di coordinamento – sia di livello generale sia non generale – ai titolari prossimi al pensionamento. Tuttavia, rispetto alla versione già discussa in sede di regolamento degli incarichi di coordinamento ai professionisti, si rileva un significativo ampliamento della norma: in quella sede, infatti, la possibilità era limitata ai casi in cui il professionista maturasse il diritto alla pensione di vecchiaia entro i 12 mesi successivi, e quindi il nuovo incarico avrebbe potuto avere una durata massima di un anno. Nell’attuale formulazione, invece, il limite temporale è venuto meno, prevedendo genericamente il caso “in cui l’interessato maturi il diritto alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei limiti ordinamentali prima della scadenza della durata fissata per il nuovo incarico attribuito”.

In tal modo, il terzo incarico potrebbe estendersi per un intero nuovo mandato, consentendo in definitiva di ricoprire la medesima posizione dirigenziale o di coordinamento per un periodo complessivo tra i nove e i dodici anni consecutivi.

Tale impostazione, oltre a non prevedere distinzioni tra aree più o meno esposte a rischio corruttivo, risulta in evidente contrasto con la normativa vigente, poiché svuota di fatto la funzione della rotazione, che per l’Istituto rappresenta – come più volte ribadito – “una misura preventiva della corruzione e un criterio organizzativo di carattere generale”.

Né risulta tranquillizzante la rassicurazione per cui non vi sarebbe alcun automatismo, in quanto l’Amministrazione si riserverebbe di valutare di volta in volta, anche in base al periodo di servizio residuo, l’opportunità della riattribuzione. Questo, infatti, particolarmente per professionisti e medici, introduce nella procedura selettiva un forte aspetto di discrezionalità, che ben poco si concilia con una procedura selettiva per titoli e che sarà foriera di un sicuro contenzioso.

Analogamente è impossibile comprendere le ricadute sul comparto, su chi assolve ruoli di responsabilità e su come debba essere tutelata la continuità amministrativa.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo necessario rivedere la proposta: per questo abbiamo chiesto all’Amministrazione di ritornare sui suoi passi e di fornire una documentazione che consenta di comprendere a pieno le modifiche che essa intende adottare.

In mancanza di chiarimenti, il nostro giudizio non può che essere critico, tanto più se le modifiche impattano sui principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

 

FP CGIL INPS

Giuseppe Lombardo

Alessandro Casile

Giuseppe Cipriani

Francesco Reali

 

 

 

 

 

 

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