Come già annunciato, rammentiamo che l’art. 7 comma 1 del Decreto Legge n. 90/2014 (convertito con modificazioni dall’art. 1 comma 1 della Legge 11/08/2014, n. 114) ridefinisce, dal primo settembre 2014, le prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, riducendo del 50% distacchi e permessi sindacali. Per le Forze di Polizia e per i Vigili del Fuoco, tuttavia, si applica il successivo comma 1 bis del medesimo D.L., con il quale in sostituzione di tale riduzione è stato stabilito che in occasione di riunioni sindacali convocate dall’Amministrazione, un solo rappresentante sindacale per ciascuna O.S. partecipi con il permesso sindacale di cui all’art. 32 comma 4 del D.P.R.164/2002 (cd. “permesso sindacale su convocazione”).
Eventuali ulteriori partecipanti per la stessa Organizzazione Sindacale dovranno utilizzare i permessi sindacali di cui all’art. 32 comma 2 del D.P.R. 164/2002 (cioè, quelli a carico del monte ore delle Organizzazioni Sindacali).
Si allega alla presente, per necessaria conoscenza:
– nota 1335 datata 20/08/2014 dell’Ufficio Relazioni Sindacali che recepisce la circolare della Funzione Pubblica n. 5/2014 del 20/08/2014
– stralcio Art. 7 – D.L. 90/2014 convertito