AMPLIAMENTO AI LAVORATORI PUBBLICI DELLA DETASSAZIONE DEI RINNOVI CONTRATTUALI
All’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
Conseguentemente
All’articolo 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis :
« 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 640 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. »
Relazione illustrativa
La detassazione proposta si applica solo ai settori privati. Ne viene richiesta l’estione alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici che hanno pagato il prezzo di una tornata contrattuale (2022-2024) che ha tagliato le retribuzioni reali dei dipendenti pubblici di oltre il 10%.
SOPPRESSIONE LIMITE DI SPESA PER BUONI PASTO LAVORATORI PUBBLICI
All’articolo 5, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
« 1-bis. L’articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all’importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
Relazione illustrativa
La norma di cui all’articolo 5 dispone l’incremento dell’importo defiscalizzato dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro, ma ancora rimangono in vigore i limiti di spesa del DL n. 95 del 2012 che fissano a 7 euro il valore massimo che può essere riconosciuto ai dipendenti pubblici. Una misura anacronistica che, in particolar modo con l’inflazione degli ultimi anni, rende impossibile poter assolvere alla sua funzione originaria, sostituire il pasto che non viene garantito da mense o altri servizi di refezione a carico del datore di lavoro.
MISURE DI NATURA PREVIDENZIALE IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Dopo l’articolo 42 è inserito il seguente articolo 42-bis:
« Articolo 42-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
2. L’autorizzazione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali di cui all’articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.372.335 euro per l’anno 2026 e di 1.790.269 euro per l’anno 2027. L’autorizzazione di spesa del Ministero dell’interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell’amministrazione di euro 32.665.384 a decorrere dall’anno 2028 di cui all’articolo 1, comma 100 delle medesima legge n. 234 del 2021, è anticipata a decorrere dall’anno 2026.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 38.037.719 di euro per l’anno 2026 e 34.455.653 di euro per l’anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
Relazione illustrativa
La norma intende anticipare gli effetti di una norma di equiparazione ai fini previdenziali del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con le forze di polizia ad ordinamento civile che, in virtù dei diversi limiti ordinamentali per il pensionamento, vede una disparità di accesso al trattamento pensionistico. Il cadenzamento attualmente previsto degli scatti è penalizzante per il personale che si appresta ad essere posto in quiescenza e per queste ragioni si valuta opportuno l’anticipazione dell’adeguamento previsto a legislazione vigente.
ESTENSIONE LIMITI DETASSAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI PUBBLICI
All’articolo 58, comma 1 le parole « 800 euro » sono sostituite dalle seguenti « 5.000 euro ».
Conseguentemente
All’articolo 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis :
« 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. »
Relazione illustrativa
Si richiede l’intervento in oggetto per parificare il limite dei trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici agli importi assoggettati ai settori privati per i premi di produttività, la cui aliquota sostitutiva è stata ulteriormente ribassata all’1% con la norma di cui all’articolo 4 del presente disegno di legge di bilancio per il 2026.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO
Dopo l’articolo 58, è inserito il seguente articolo 58-bis:
« Articolo 58-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Per il triennio contrattuale 2025-2027, gli oneri di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementati in modo da far fronte all’inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2. Qualora i contratti collettivi nazionali, in applicazione delle procedure di cui dell’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli accordi sindacali relativi ai procedimenti negoziali del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, siano sottoscritti definitivamente prima della loro scadenza e si verifichi un significativo scostamento tra l’inflazione all’atto della stipula e l’inflazione alla scadenza come registrate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Presidente dell’ARAN d’intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, o, rispettivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 o dei rispettivi ordinamenti del personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Nell’ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all’articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall’anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l’ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppressi.
6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
Relazione illustrativa
Le risorse previste per i prossimi rinnovi contrattuali sono assolutamente insufficienti per far fronte alla perdita cumulata di potere d’acquisto subita dalle lavoratrici e dai lavoratori pubblici a causa di rinnovi contrattuali sottoscritti da alcune organizzazioni sindacali che hanno determinato una perdita di potere d’acquisto di oltre il 10%, con un incremento retributivo medio del 5,78% a fronte di un’inflazione del 16,5% per il triennio 2022-2024. Vista l’intenzione del Governo di voler aprire rapidamente la trattativa per la stagione 2025-2027, si ritiene necessario inserire un’apposita clausola di salvaguardia volta a garantire la riapertura delle trattative in caso di registrazione dell’inflazione a consuntivo superiore a quanto programmato all’atto della sottoscrizione del contratto prima della scadenza della sua vigenza. Inoltre è necessario stanziare risorse aggiuntive per permettere il completamento del processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente in forza alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente al nuovo ordinamento professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021. L’intervento previsto sul salario accessorio è completamente insufficiente a valorizzare adeguatamente le lavoratrici e i lavoratori pubblici, per queste ragioni è necessario superare una volta per tutte il tetto di spesa di cui all’articolo 23 comma 2 del dlgs 75/2017. Infine è necessario superare la tassa sulla malattia disposta dal DL n. 112 del 2008 che prevede il taglio di tutta la retribuzione accessoria per i primi 10 giorni di malattia nell’anno, con un’evidente incompatibilità con il rinnovato quadro normativo eurounitario.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE PUBBLICO
Dopo l’articolo 58 è inserito il seguente articolo 58-bis:
« Articolo 58-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;
b) al comma 1, lettera c) le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2028”.
3. Al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell’ambito dei rispettivi Piani integrati per l’attività e l’organizzazione (PIAO), nell’ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2025 dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. All’articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto ai rimanenti 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »
Relazione illustrativa
Entro il 2033 andranno in pensione 1 milione di lavoratrici e lavoratori pubblici. Bisogna andare nella direzione di rafforzare strutturalmente la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche mediante un piano straordinario per le assunzioni che permetta oltre il recupero del turnover pieno anche il potenziamento dei servizi. Per queste ragioni è necessario rifinanziare il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato, estenderlo a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del dlgs 165/2001 e permetterne l’utilizzo anche ai fini di favorire i percorsi di stabilizzazione del personale precario. In relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, si intende prorogare rispettivamente i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e i termini entro cui le Amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni. Appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017. Inoltre in ragione della straordinaria carenza di organico riscontrata nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche, è necessario indicare alle amministrazioni pubbliche l’utilizzo prioritario di tutte le graduatorie anche bandite da altre amministrazioni che spesso vedono tra gli idonei già titolari di rapporti di lavoro flessibili con l’amministrazione, fino al completamento delle carenze esistenti, anche riscontrate mediante i relativi PIAO. A tal fine e nelle more di un processo generale di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, si prevede la proroga della validità di tutte le graduatorie fino al 31 dicembre 2026. Infine, riteniamo di fondamentale importanza la rimozione del vincolo relativo al numero di idonei da considerarsi tali in ragione del solo 20% in più dei posti messi a bando di concorso, di cui al comma 4 della proposta di emendamento.
ARRETRATI PEREQUAZIONE INDENNITÀ AMMINISTRAZIONE ANVUR E AIG
All’articolo 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
« 2-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole “dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro” sono inserite le seguenti parole “, dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell’Agenzia italiana per la gioventù”.
2-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2025 ed è ripartito in favore dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
2-quater. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
Relazione illustrativa
La disposizione intende sopperire al mancato riconoscimento degli arretrati della perequazione dell’indennità di amministrazione per il personale dipendente dell’ANVUR che, dopo essere transitato in queste amministrazioni, si è trovato tagliato fuori dai provvedimenti di armonizzazione a partire da quanto indicato all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per queste ragioni si ritiene necessario intervenire con la disposizione in oggetto.
RAFFORZAMENTO COMMISSIONI TERRITORIALI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Dopo l’articolo 60 è inserito il seguente articolo 60-bis.
« Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione civile dell’interno)
1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, in relazione agli impegni connessi allo stabile incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l’efficienza dell’attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative Sezioni, il Ministero dell’interno è autorizzato, per il biennio 2026-2027, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all’Area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale – comparto delle Funzioni centrali, nel limite complessivo di 150 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7.181.612 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
2. Il personale assunto tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 sarà adeguatamente formato a cura dell’Amministrazione civile dell’Interno, con la collaborazione degli organismi internazionali ed europei coinvolti nella procedura di protezione internazionale.
3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 350.000 euro per l’anno 2026 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 6.831.612 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »
Relazione illustrativa
Risulta necessario procedere ad un generale rafforzamento delle attività delle Commissioni territoriali per rispondere alle straordinarie necessità emerse a livello territoriale per prendere in carico le richieste di protezione internazionale. Il rafforzamento della capacità amministrativa degli uffici territoriali delle prefetture può così realizzarsi attraverso il reclutamento di nuove unità di personale di funzionari che possano far fronte al crescente numero di richieste di esame di protezione internazionale che si sono determinate negli anni.
Emendamento n. 9
COPERTURA INAIL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Dopo l’articolo 60, è inserito il seguente articolo 60-bis:
« Articolo 60-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all’articolo 1, punto 22), le parole: ”eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono sostituite dalle seguenti: ”ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’espletamento dei compiti istituzionali”.
2. All’articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole “con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”. »
Relazione illustrativa
Poiché l’attività svolta dal personale del Corpo è fortemente soggetta a rischi legati a malattie professionali e infortuni sul lavoro e ulteriormente penalizzata dagli ultimi avvenimenti legati all’emergenza COVID-19, è dimostrato che esiste una reale necessità di prevedere la forma di copertura assicurativa INAIL anche per i Vigili del Fuoco, si propone pertanto un articolo aggiuntivo diretto a estendere tale forma assicurativa agli operatori sopra indicati.
Emendamento n. 10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PARCO E SOPPRESSIONE VINCOLI SUL PERSONALE
Dopo l’articolo 60, è inserito il seguente articolo 60-bis:
« Articolo 60-bis.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all’articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata. »
Relazione illustrativa
Gli Enti Parco (Gran Sasso, La Maddalena, …) vivono una condizione di particolare difficoltà amministrativa avendo i loro bilanci, in particolar modo le dotazioni organiche, congelate alle consistenze del 2013 rideterminate a seguito dei tagli imposti dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 95/2012. L’applicazione dei successivi rinnovi contrattuali intervenuti risulta particolarmente complessa in ragione delle forti consistenze del personale assunto in posizione soprannumeraria rispetto alle dotazioni organiche per espresse previsioni di legge precedenti. Per queste ragioni riteniamo opportuno che vengano rideterminate le rispettive dotazioni organiche, chiarendo così quale sia il riferimento da prendere per il calcolo dello 0,55% del monte salari per le progressioni verticali in deroga ex art. 18 del CCNL – comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, oltre a restituire autonomia e spazi di gestione per una migliore allocazione delle risorse economiche e finanziarie degli Enti Parco.
Emendamento n. 11
STABILIZZAZIONI PRECARI MINISTERO ISTRUZIONE, GIUSTIZIA E CULTURA
Dopo l’articolo 60 è inserito il seguente articolo 60-bis:
Articolo 60-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell’obiettivo europeo “Convergenza”)
« 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell’articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell’orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l’anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »
Relazione illustrativa
Ai fini di favorire la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell’obiettivo europeo “Convergenza”, sono state reclutate 1.956 unità di personale a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell’orario di lavoro ordinario presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione. Alla luce dell’esperienza acquisita e maturata in questi anni, vista la mancata proroga a legislazione vigente delle disposizioni in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato, onde non disperdere l’esperienza acquisita che genererebbe un danno in termini di qualità del servizio pubblico, se ne propone l’autorizzazione alla stabilizzazione con delle risorse dedicate.
Emendamento n. 12
INCREMENTO FRD PERSONALE CIVILE MINISTERO DIFESA
Dopo l’articolo 60, è inserito il seguente articolo 60-bis:
« Articolo 60-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. In relazione alle finalità di cui all’articolo 614, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
Relazione illustrativa
L’emendamento in questione intende ripristinare l’incremento delle risorse del FRD del Ministero della difesa a decorrere dall’anno 2026, in riferimento a quanto già accaduto negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, inspiegabilmente non ripresentato in occasione della discussione della Legge di bilancio 2022, ai fini della valorizzazione professionale del personale civile dell’amministrazione della difesa.
Emendamento n. 13
STABILIZZAZIONI PRECARI GENIO AERONAUTICA MILITARE
Dopo l’articolo 60, è inserito il seguente articolo 60-bis:
« Articolo 60-bis.
(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell’Aeronautica militare)
1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2026, e nel limite massimo di 200 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, di esperienza lavorativa presso i reparti del Genio campale dell’Aeronautica militare.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei profili professionali dell’Amministrazione della difesa, nell’Area Assistenti di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno nella medesima Area di inquadramento professionale, con decorrenza dal 1° giugno 2026, con conseguente ampliamento delle dotazioni organiche di 200 unità nell’Area Assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.812.043 euro per l’anno 2026 e 9.624.085 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »
Relazione illustrativa
Ai fini della riduzione del precariato che continua a permanere nell’amministrazione della difesa, per garantire continuità lavorativa al personale e riconoscere le professionalità nonché l’attività svolta in questi anni di lavoro precario, per evitare che si disperdano competenze oggi alle dipendenze a tempo determinato del Genio campale dell’Aeronautica militare, si propone un intervento normativo per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della difesa dei lavoratori attualmente alle dipendenze del Genio campale dell’Aeronautica militare. In linea con la precedente normativa di cui all’articolo 36 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha a suo tempo previsto l’autorizzazione e le modalità di finanziamento della procedura, integrate poi con le facoltà assunzionali determinate dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, oggi Piano Integrato di Attività e Organizzazione.
Emendamento n. 14
STABILIZZAZIONI PRECARI PNRR GIUSTIZIA ORDINARIA E AMMINISTRATIVA
Dopo l’articolo 61 è inserito il seguente articolo 61-bis:
« Articolo 61-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)
1. All’articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole « 2.600 unità nell’area dei funzionari e di 400 unità nell’area degli assistenti » sono sostituite con le parole « 10.350 unità nell’area dei funzionari e di 2.645 unità nell’area degli assistenti ». Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 272.707.276 euro annui per l’anno 2026 e di 545.414.552 euro annui a decorrere dall’anno 2027. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 204.530.457 euro per l’anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l’anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell’area dei funzionari e di 76 unità nell’area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l’anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall’anno 2027. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 4.229.348 euro per l’anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »
Relazione illustrativa
La norma intende disporre la possibilità di procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l’amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l’organizzazione della giustizia. La previsione attuale della legge di bilancio risulta insufficiente a garantire tutto questo. Inoltre si prevede il corrispondente aumento della dotazione organica per accomodare la strutturazione a regime dell’ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità.
Emendamento n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dopo l’articolo 61 è inserito il seguente articolo 61-bis:
« Articolo 61-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)
1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l’adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all’articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell’organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell’area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e dell’Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili.
3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell’amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l’uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l’amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l’anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall’anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per l’anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell’attività svolta nell’ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell’esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell’effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell’indennità di cui al primo periodo, l’indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All’atto della definizione dell’indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all’articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026.
7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.
8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 163.286.155 per l’anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »
Relazione illustrativa
Ai fini del rafforzamento dell’intero sistema giustizia è necessario un investimento straordinario di parte corrente per finanziare le progressioni verticali in deroga del personale, oltre a nuove assunzioni dall’esterno per i dipartimenti più in sofferenza di organico, come DAP, DGMC e UCAN. Risulta necessario inoltre ricondurre l’indennità disposta ex lege dal DL n. 92 del 2024 alla contrattazione collettiva nazionale integrativa e, nelle more della sua definizione con una graduazione differenziata in base ai carichi di responsabilità e alla presenza in servizio, riconoscerla ed estenderla a tutto il personale dei due dipartimenti. Infine, è necessario dare attuazione dopo 20 anni alla definizione dei procedimenti negoziali per la carriera dirigenziale penitenziaria, in linea con le altre aree di negoziazione del personale in regime di diritto pubblico.
Emendamento n. 16
INCREMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL PERSONALE DELLA RICERCA SANITARIA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA DI IRCCS E IZS
Dopo l’articolo 63 è inserito il seguente articolo 63-bis:
« Articolo 63-bis.
(Disposizioni in materia di personale della Ricerca Sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)
« 1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i princìpi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell’11 marzo 2005 (2005/251/CE), l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2026 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
Relazione illustrativa
La legge 205/2017, al fine di garantire un’adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, ha permesso agli IRCCS pubblici e agli Istituto Zooprofilattici sperimentali di assumere entro i limiti definiti dal comma 424 della stessa legge, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite del 30% delle complessive risorse dedicate alle attività di ricerca è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Tale limite risulta ampiamente insufficiente a garantire le attività di ricerca proprie di questi Istituti, in special modo degli IZS, e non permette di garantire e promuovere appieno il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’attività di ricerca sanitaria.
La Ricerca sanitaria è motore di innovazioni diagnostico-terapeutiche e misure di prevenzione primaria volte a migliorare sempre più l’approccio del cittadino ai temi legati alla salute e ai corretti stili di vita, oltre che a rendere sempre più efficace la cura dei pazienti che afferiscono al Servizio sanitario nazionale, garantendo ancor più l’attuazione del principio costituzionale di cui all’art. 32.
Emendamento n. 17
INCREMENTO DEL FINANZIAMENTO PER LA RICERCA CORRENTE AGLI ENTI ISTITUZIONALI DESTINATARI IRCCS PUBBLICI E PRIVATI E IZS
Dopo l’articolo 66 è inserito il seguente articolo 66-bis:
« Articolo 66-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute)
« 1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, le risorse destinate a decorrere dall’anno 2026 al finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute per gli IRCCS pubblici e privati e IZS, sono incrementate rispettivamente di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per gli IRCCS pubblici e privati e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per gli IZS.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
Relazione illustrativa
Il finanziamento pubblico per la Ricerca Sanitaria ed in particolare il finanziamento della Ricerca Corrente è sostanzialmente sui livelli dell’inizio del secolo, quando venivano erogati agli IRCCS (allora solo 43, di cui 13 pubblici e 19 privati) poco più di 178 milioni di euro. Il finanziamento per l’anno 2024 per 30 IRCCS di diritto privato e i 24 di diritto pubblico è di poco superiore a i 179 milioni di euro. Tale entità stride profondamente con la necessità di finanziare ed investire nel sistema della ricerca sanitaria, vero motore di innovazione diagnostico terapeutica, tecnologica e di approcci innovativi finalizzati alla prevenzione e alla cura dei cittadini, garantendo in pieno l’attuazione del dettato costituzionale dell’art. 32 e dell’art. 9.
Nel 2021 e nel 2022, in esito alle decisioni politiche prese a seguito della pandemia, il finanziamento era stato incrementato ed aveva raggiunto i 220 milioni di euro, cifra ancora notevolmente inferiore rispetto alla media di quanto investito in altri paesi OCSE, ma permetterebbe di far fronte alle sfide che arrivano dal resto del mondo in ambito di ricerca sanitaria pubblica, di evitare la fuga dei cervelli, contribuendo a rendere concorrenziale l’intero sistema della ricerca sanitaria.
Per gli IZS, il solo incremento della quota del FSN prevista dall’art. 66, non solo rischia di essere insufficiente ai fini del mantenimento delle attività istituzionali degli IZS, ma non garantisce la copertura delle attività più strettamente legate alla ricerca, ricordando che gli IZS sono enti di ricerca del ministero della salute. L’attuale finanziamento di 10,7 milioni di euro è ampiamente insufficiente e l’incremento proposto potrebbe contribuire anche se solo parzialmente, a promuovere le attività di ricerca di questi Istituti.
Emendamento n. 18
CONDIZIONALITA’ SU AUMENTO TARIFFE DRG SANITARIE DA PRIVATI ACCREDITATI
All’articolo 67, comma 1, in fine, sono inserite le seguenti parole
« Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo, costituisce elemento pregiudiziale l’applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. »
Relazione illustrativa
Risulta necessario inserire un vincolo relativamente al legame tra incrementi delle tariffe per la remunerazione dei DRG anche per i soggetti privati accreditati e applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali realmente rappresentative, nonché rispetto al rinnovo nei tempi delle decorrenze contrattuali dei suddetti contratti, onde evitare di favorire aziende che non garantiscano condizioni retributive e normative dignitose ai propri dipendenti.
Emendamento n. 19
RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DELLA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DIRIGENZA AREA SANITÀ
All’articolo 69, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per le medesime finalità di cui all’articolo 1, commi 350 e commi 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse destinate all’incremento delle indennità di specificità medico-veterinaria e dell’indennità di specificità sanitaria di cui agli articoli 65 e 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2024, sono incrementate di 98,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e gli incrementi conseguenti delle predette indennità sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale della medesima area. »
Conseguentemente, all’articolo 69, il comma 3 è soppresso.
Relazione illustrativa
L’emendamento si rende necessario per ricondurre alla contrattazione collettiva nazionale gli incrementi disposti dall’articolato per aumentare le risorse destinate alle indennità di specificità medico-veterinaria e sanitaria dei dirigenti appartenenti all’area sanità.
Emendamento n. 20
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ INFERMIERISTICA A PROFESSIONISTI SANITARI OSTETRICI
All’articolo 69, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:
« 2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l’indennità di cui all’articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall’articolo 63 del presente disegno di legge. »
Relazione illustrativa
L’emendamento si rende necessario per rispondere ad una criticità circa l’articolo 1, comma 409 della L. 178/2020, in quanto pur appartenendo alla medesima classe di laurea, avendo svolto lo stesso percorso formativo ed essendo posti nello stesso inquadramento, gli operatori delle professioni sanitarie ostetriche sono esclusi dall’applicazione dell’indennità di specificità infermieristica. La disposizione in oggetto si propone di sanare questo problema, con un costo aggiuntivo a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di 10 milioni di euro annui.
Emendamento n. 21
INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ PUBBLICA
Dopo l’articolo 69, è inserito il seguente articolo 69-bis:
« Articolo 69-bis.
(Misure per incentivare l’attrattività delle professioni sanitarie)
1. Ai professionisti sanitari che non esercitano la possibilità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuta un’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, a valere sul trattamento economico fondamentale, disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, nel limite di 750 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall’articolo 63 del presente disegno di legge. Ai professionisti sanitari che optano per l’esercizio della libera professione è preclusa la possibilità di accedere alle prestazioni orarie aggiuntive di cui all’articolo 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024 del comparto sanità e all’attività di collaborazione di cui all’articolo 33 del medesimo CCNL. »
Relazione illustrativa
La normativa vigente oltre alla specifica deroga per l’esercizio della libera professione e a differenza di quanto è previsto per la dirigenza medica e sanitaria del Ssn, non prevede alcuna misura di favore per i professionisti sanitari che non scelgono la libera professione. Con questa proposta e nel rispetto delle previsioni contrattuali vigenti, si prevede l’istituzione e il finanziamento di una specifica indennità di esclusività per tutti i professionisti sanitari del comparto e un complessivo regime di favore già peraltro disciplinato contrattualmente, quanto alla possibilità di svolgere prestazioni orarie aggiuntive e attività di supporto diretto e indiretto alla libera professione intramoenia, un regime simile a quello previsto per la dirigenza medica e sanitaria del Ssn.
Emendamento n. 22
IMPLEMENTAZIONE AREA ELEVATA QUALIFICAZIONE PERSONALE SANITÀ PUBBLICA
Dopo l’articolo 69, è inserito il seguente articolo 69-bis:
« Articolo 69-bis.
(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)
1. Allo scopo di favorire, all’interno dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell’area di elevata qualificazione di cui all’articolo 16 ed all’allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019 – 2021 del 2 novembre 2022, il valore dell’indennità di posizione di cui all’articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale. »
Relazione illustrativa
Con l’emendamento si intende porre a carico dei bilanci delle Aziende e degli Enti del Ssn le risorse necessarie all’erogazione del valore delle indennità di posizione, che vanno da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, indennità che viene erogata automaticamente, decorso il periodo di prova, al personale dell’Area Elevata Qualificazione del vigente Ccnl 19/21 Comparto Sanità Pubblica. Attualmente, invece, il valore delle indennità di posizione è a carico dei Fondi Contrattuali, già depauperati da anni di decurtazioni e di tetti di spesa mentre è a carico dei bilanci aziendali solo il costo della retribuzione tabellare per il personale dell’Area. Si ritiene che, esattamente come accade ogni qualvolta vi sia un incremento nella dotazione organica, come in questo caso perché trattasi di nuove posizioni, siano a carico dei bilanci degli Enti e delle Aziende sia la retribuzione tabellare sia il valore complessivo del salario fisso e accessorio previsto per tale posizione, così come previsto, tra l’altro, dalle vigenti normative contrattuali, all’articolo 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 così come richiamato dall’articolo 102, comma 3, lettera c).
Emendamento n. 23
ESTENSIONE DELLA DETASSAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO A TUTTO IL PERSONALE SANITARIO
Dopo l’articolo 69, è inserito il seguente articolo 69-bis:
« Articolo 69-bis.
(Estensione della detassazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale sanitario)
1. Dopo l’articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è inserito il seguente comma 354-bis:
« 354-bis. Le disposizioni di cui al comma 354 si applicano a tutto il personale sanitario del comparto sanità anche per i compensi per lavoro straordinario effettuato in regime di pronta disponibilità ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità a decorrere dall’anno 2026. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 57 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall’articolo 63 del presente disegno di legge. »
Relazione illustrativa
La norma contenuta nel comma 354 della L. 207/2024 ha previsto una flat tax al 5% per i compensi di lavoro straordinario effettuati dai soli infermieri dipendenti del Ssn. Si ritiene che la norma determini una ingiusta discriminazione sia tra i professionisti sanitari che tra tutte le lavoratrici e i lavoratori del comparto della sanità pubblica. Si propone l’estensione a tutto il personale sanitario della norma in oggetto, con decorrenza 2026. L’importo dello straordinario fatto mediamente dal personale del comparto, dai dati del Conto Annuale Mef, è pari a 632 euro annui per l’anno 2023 per 592.581 unità di personale FTE (dati anno 2023). La norma in oggetto è attualmente finanziata solo per il personale infermieristico per complessivi 57,3 mln di euro a regime a decorrere dal 2027. Si valuta che il costo della norma necessiti di uno stanziamento aggiuntivo pari ad almeno ulteriori 57 milioni di euro. Resta la necessità di affrontare la questione posta dall’agenzia delle entrate in una interpretazione errata della norma di cui al comma 354 che prevede, secondo l’agenzia, la non assoggettabilità delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate in regime di pronta disponibilità, non tenendo conto delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale vigente.
Emendamento n. 24
ASSUNZIONI DI PERSONALE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L’articolo 70 è sostituito con il seguente:
« Articolo 70.
(Assunzioni di personale per il Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa, dare piena attuazione alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ciò che riguarda, in particolare, la riforma dell’assistenza territoriale, garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è autorizzata, nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma come rifinanziato dall’articolo 63, l’assunzione di personale dell’area e del comparto sanità reclutato a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di tetti di spesa al personale da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, nel limite di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2026, comprensivi degli oneri del trattamento accessorio di detto personale, calcolati come valore media pro capite riferito al triennio contrattuale vigente. Detto finanziamento è comprensivo dei riparti delle quote assunzionali assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma con decreto del Ministro della salute del 23 dicembre 2022 e con decreto del Ministro della salute del 25 settembre 2024.
2. A decorrere dall’anno 2027, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. I piani dei fabbisogni triennali del personale per il servizio sanitario regionale sono predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia. A decorrere dall’adozione dei predetti decreti, l’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e l’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono soppressi. »
Relazione illustrativa
La riformulazione proposta intende realizzare un reale superamento dei tetti di spesa sul personale del SSN che non può che prevedere l’eliminazione dei tetti di spesa al personale vigenti per passare alla programmazione dei fabbisogni e ai piani assunzionali collegati alla garanzia dei Lea. Infatti, il testo dell’articolo 5 del Decreto Legge 73/24 non prevede affatto il superamento di tale tetto e il finanziamento qui previsto risulta del tutto insufficiente. Le modifiche proposte all’articolo 70 del Ddl Bilancio 2026, addirittura, riducono la possibilità “totale” di spesa che, dunque, passa dal 15% al 13%. Una possibilità già assai remota in quanto andrebbe calcolata sugli incrementi di FSN non espressamente vincolati e/o a specifica destinazione. A riprova di questo, l’ultimo studio disponibile di Agenas segnalava come nel 2023 il tetto di spesa sul personale del Ssn, così come fissato e calcolato dal DL n. 35/19 all’art. 11 avesse ancora una “disponibilità” pari a quasi 3 mld, trascurando non solo l’insufficienza complessiva dei finanziamenti del FSN e i numerosi vincoli che contiene, ma soprattutto il fatto che il tetto di spesa così calcolato non comprende i rinnovi contrattuali successivi al 2004, rivelandosi così, per le regioni e per il SSN, una “doppia trappola”. Se anche si calcolasse la possibilità, solo teorica come appena descritto di spesa “totale”, extra tetto assunzionale, a disposizione delle regioni in percentuale dell’incremento del FSN 2025/26, essa sarebbe pari 750 mln (15% di 5 mld), ora ridotta al 13%, quindi 650 mln. La spesa vincolata alle assunzioni, pari a 450 mln, si tradurrebbe, ipotizzando un costo medio di 60.000 euro, in poco più di 7.000 unità di personale, peraltro solo sanitario, determinando così una sorta di blocco assunzionale per il personale del ruolo amministrativo e tecnico, già carente ma indispensabile per un buon funzionamento del Servizio sanitario nazionale.
La modifica proposta intende, quindi, determinare una capacità assunzionale delle regioni maggiore a partire dall’anno 2026, e prevede, anche in riferimento agli impegni contenuti nel Patto per la Salute 2019/21 e al fine di monitorare, con il coinvolgimento effettivo delle Organizzazioni Sindacali, la piena realizzazione degli obiettivi della Missione 6 del PNRR e la riduzione dei tempi di attesa, una verifica in itinere dell’applicazione di quanto previsto dal DM del 23 gennaio 2023 riguardo la metodologia per la determinazione dei fabbisogni di personale del SSN.
Emendamento n. 25
DISPOSIZIONI PER VALORIZZARE IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L’articolo 71 è sostituito con il seguente:
« Articolo 71.
(Disposizioni per valorizzare il personale del Servizio Sanitario Nazionale)
1. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la Salute 2019-2021, prorogato dall’articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari 2023 di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall’anno 2026 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per l’area sanità, per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del ruolo socio-sanitario e per il personale del comparto sanità, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l’attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 e per favorire l’implementazione della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale. »
Relazione illustrativa
Con tale emendamento si intende dare attuazione alle specifiche previsioni contenute nel Patto per la Salute 2019/21, tuttora vigente in tema di programmazione sanitaria. È necessario che tali previsioni, volte ad incrementare il salario accessorio destinato alla premialità e alle condizioni di lavoro sia del Comparto che della Dirigenza del Ssn, siano garantite per tutte le regioni e i rispettivi Ssr, anche per quelli che ad oggi non riescono a garantire i Lea o sono in Piano di Rientro o commissariate. La norma punta anche ad evitare, come già accaduto, che le singole regioni provvedano a dare attuazione alla disposizione prevista dal Patto per la Salute 2019/21 qui richiamata con deliberazioni autonome che, tra l’altro, si scontrano con i vigenti limiti assunzionali, determinando quindi l’effetto per cui le risorse che implementano il salario accessorio sono sottratte a quelle previste dai piani assunzionali. La valorizzazione del personale del Ssn costituisce essa stessa una precondizione per favorire l’attrattività delle professioni e per garantire tutto il sistema Lea, in particolare nell’area dell’assistenza territoriale e della prevenzione. Le linee di indirizzo per la loro distribuzione fanno capo alle singole regioni ma la disciplina attuativa fa riferimento integralmente ai rispettivi Ccnl. La proposta, infine, intende proporre un riequilibrio del sistema indennitario delle professionalità del Ssn che non operano nei servizi di emergenza urgenza, cui sono già destinate specifiche risorse.
Emendamento n. 26
CONDIZIONALITA’ SU AUMENTO TETTO DI SPESA ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATI ACCREDITATI
All’articolo 81, comma 1, in fine, sono inserite le seguenti parole
« Le risorse relative all’ulteriore incremento di cui al primo periodo sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. »
Relazione illustrativa
Risulta necessario inserire un vincolo relativamente al legame tra incrementi dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati e applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali realmente rappresentative, nonché rispetto al rinnovo nei tempi delle decorrenze contrattuali dei suddetti contratti, onde evitare di favorire aziende che non garantiscano condizioni retributive e normative dignitose ai propri dipendenti.
Emendamento n. 27
RIFINANZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DEGLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE
All’articolo 112, dopo il comma 41 sono inseriti i seguenti commi:
« 27-bis. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2026, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 31 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all’esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 31 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 41-bis i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dall’articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126 sono posticipati al 31 dicembre 2026. »
Relazione illustrativa
La procedura di stabilizzazione del personale precario reclutato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria ha coperto una vasta parte del personale precario interessato, ma ha escluso quanti sono stati assunti a tempo determinato mentre la procedura era in corso. Per evitare un’ingiusta disparità di trattamento l’articolo in questione rifinanzia le procedure di stabilizzazione posticipando i termini per la maturazione dei requisiti di 3 anni.
Emendamento n. 28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRECARI SISMA AREA METROPOLITANA DI CATANIA
All’articolo 112, dopo il comma 41 sono inseriti i seguenti commi:
« 41-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al presente comma, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all’esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
41-ter. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3. »
Relazione illustrativa
In presente emendamento mira a stabilizzare i rapporti di lavoro del personale precario assunto ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che mirava a rafforzare gli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l’Area Etnea nel 2018.
La norma, inoltre, per non far andare disperso il patrimonio professionale rappresentato da questi lavoratori e stante la necessità di protrarre l’attività dei comuni dedicata agli eventi sismici, tenuto conto delle problematiche connesse ad un eventuale proroga oltre i 36 mesi di detti rapporti di lavoro, prevede, ai commi 3 e 4 prevede una procedura di stabilizzazione finanziata dallo Stato, in analogia con quanto già avvenuto con i tecnici precari degli eventi sismici di Abruzzo, Umbria, Marche e Puglia.
Al finanziamento di detta procedura si fa fronte attraverso la riduzione del fondo ci contabilità speciale previsto dall’art. 8 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, per un importo pari a quanto stanziato dall’art. 14-bis del medesimo decreto per le assunzioni di questo personale.
Emendamento n. 29
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEGLI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
All’articolo 120, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
« 4. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Comparto Funzioni Locali con gli altri comparti di contrattazione pubblica è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2026, 200 milioni di euro per l’anno 2027 e 415 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 da destinarsi, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all’incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente degli enti appartenenti al predetto comparto. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
5. Le risorse riconosciute al personale del Comparto Funzioni locali a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) al personale cessato dal servizio sono destinate ai fondi risorse decentrate degli enti di appartenenza in base alle previsioni dell’articolo 67, comma 2, lettere c) e d) del CCNL del personale comparto delle funzioni locali per il triennio 2016-2018. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ai fondi risorse decentrate dei rispettivi enti in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. »
Relazione illustrativa
Negli scorsi anni e con il decreto ora in conversione, lo Stato ha destinato al personale dei Ministeri complessivamente risorse per 415 mln di euro finalizzate alla perequazione dell’indennità di amministrazione tra i diversi ministeri e, con l’ultimo provvedimento, all’aumento del salario accessorio a fronte di quanto destinato negli altri enti del comparto Funzioni Centrali.
Si ritiene necessario che da questo processo di convergenza del trattamento accessorio non venga escluso il personale del comparto Funzioni Locali che già oggi, in base ai dati disponibili dell’ultimo conto annuale, gode di una retribuzione media molto più bassa di quanto destinato dal comparto Funzioni Centrali. Infatti in base ai dati disponibili su conto annuale al 31 dicembre 2022, la retribuzione media dei lavoratori del comparto Funzioni locali si fermava a 31.607 euro lordi all’anno, cioè il 18,9% in meno rispetto alle cifre in gioco nelle amministrazioni centrali (-10,4% rispetto ai ministeri, -26,1% rispetto alle agenzie fiscali).
Anche ANCI UPI e la Conferenza delle Regioni hanno evidenziato, in una missiva al Ministro Zangrillo, come :”….. Sono numerosi gli indici e i segnali che evidenziano l’accentuarsi di questa problematica: riduzione del numero di candidati ai concorsi banditi dagli Enti locali, crescente numero di vincitori di concorso che rinunciano all’assunzione, continuo esodo del personale di ruolo verso altre amministrazioni mediante i processi mobilità, difficoltà di attivare adeguati strumenti di welfare aziendale a normativa vigente. Appare evidente che la principale causa risiede in un livello retributivo complessivo minore, anche a fronte di maggiori responsabilità ed incombenze”.
Per evitare che il GAP salariale accentui questa scarsa attrattività, rischiando di compromettere in maniera strutturale la capacità di reclutamento del comparto degli enti territoriali, è necessario destinare a questi un insieme di risorse almeno equivalenti a quelle previste per i ministeri incrementando i fondi per il salario accessorio da determinare attraverso il contratto nazionale.
Per permettere inoltre un ulteriore incremento del fondo del salario accessorio, al comma 5 è previsto che le retribuzioni di anzianità del personale cessato vengano messe a disposizione dei fondi del salario accessorio degli enti. Si tratta di risorse già messe a disposizione dei rinnovo contrattuali degli anni passati che, invece di tornare nella disponibilità della trattativa decentrata, vengono riassorbite al bilancio dell’ente per effetto di una erronea interpretazione dell’art. 23 del dlgs 75/2017 che, nell’imporre un tetto al trattamento accessorio del personale, intendeva evitare ulteriori aumenti rispetto a quanto speso nel 2016, non impedire la restituzione al fondo di quote di salario accessorio già in godimento. La RIA è un istituto non più in vigore e che è riconosciuto solo a quanti erano in servizio nel 1993.
Emendamento n. 30
ESTENSIONE INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE A ENTI ESCLUSI DL PA
All’articolo 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis:
« 4-bis. L’articolo 14, comma 1-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 è sostituito dal seguente:
« 1-bis. A decorrere dall’anno 2026, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, gli enti soggetti all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell’articolo 1, comma 229, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i predetti enti indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, ove interessati alla sua compilazione, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali. »
Relazione illustrativa
Nel ricordare le criticità circa la previsione dell’articolo 14, comma 1-bis del DL n. 25 del 2025 che ha escluso dal principio alcuni enti dalla possibilità di attivare la misura, con condizionalità di difficile soddisfacimento e infine collegando l’incremento delle risorse dei fondi per il salario accessorio ai tetti di spesa del personale, implicitamente determinando una compressione delle facoltà assunzionali corrispondente all’aumento delle risorse, la norma proposta estende l’applicazione della disposizione a numerosi enti che adottano il CCNL Funzioni Locali, tra questi: Camere di Commercio, Aziende per i Servizi alla Persona (ASP), Unioni Comunali, Consorzi, ecc. Si tratta di una scelta in contraddizione con la finalità dichiarata della norma, ossia quella di ridurre il gap salariale che intercorre tra gli enti che adottano il CCNL Funzioni Locali e le altre pubbliche amministrazioni. Al fine di evitare che si generino disparità eccessive tra gli enti del comparto, si propone di sostituire la formulazione oggi vigente con una che includa tutti gli enti soggetti all’applicazione del CCNL Funzioni Locali.
Emendamento n. 31
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
Dopo l’articolo 120 è inserito il seguente articolo 120-bis:
« Articolo 120-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall’anno 2026, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2022-2024 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all’articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, 40 milioni di euro per l’anno 2027, 60 milioni di euro per l’anno 2028 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2041, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell’Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, 40 milioni di euro per l’anno 2027, 60 milioni di euro per l’anno 2028 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2041, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
Relazione illustrativa
A normativa vigente, la spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche territoriali è fortemente compressa da rigidi vincoli normativi che poco hanno a che fare con l’efficienza e la razionalità dell’azione amministrativa e molto di più con l’imposizione di parametri di riferimento puramente contabili per gli enti locali. Attraverso l’emendamento in oggetto si indica di non tenere conto della spesa derivante dagli incrementi contrattuali determinati dalla contrattazione collettiva nazionale dal tetto di spesa per il personale. I parametri vigenti attualmente non riconoscono questa facoltà agli enti territoriali, comprimendo automaticamente la spesa per il personale in virtù della semplice evoluzione della dinamica retributiva del personale e senza alcuna valorizzazione delle scelte operate dalle singoli amministrazioni in ragione del rafforzamento della loro capacità amministrativa. Si tenga inoltre conto che analoga previsione già è vigente in favore degli enti del servizio sanitario nazionale. Infatti l’art. 11 comma 2 del DL 30 aprile 2019 n. 35 esclude gli effetti dei rinnovi contrattuali pregressi e futuri dal meccanismo di conteggio delle capacità assunzionali degli enti del servizio sanitario nazionale. Viene prevista inoltre una esplicita deroga per l’assunzione del personale educativo ai fini del rafforzamento strutturale degli stessi servizi anche per effetto degli investimenti derivanti dall’attuazione del PNRR. Infine, viene prevista una ripartizione di un fondo nazionale a supporto dei comuni per il corretto inquadramento contrattuale legato al titolo richiesto per l’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per infanzia di cui all’art. 14 comma 3 del D. Lgs. 65/2017.
Emendamento n. 32
STABILIZZAZIONE PRECARI DEL COMUNE DI CATANIA PON METRO, ASSE 8 REACTEU
Dopo l’articolo 120 è inserito il seguente articolo 120-bis:
« Articolo 120-bis.
(Stabilizzazione del personale precario del Comune di Catania)
1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando « Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D. » indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia in ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 di euro da ripartire al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell’Interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al comma 1, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili. »
Relazione illustrativa
In presente articolo mira a stabilizzare il personale assunto dal comune di Catania nell’ambito e con risorse destinate dal PON METRO, ASSE 8 REACTEU. Essendo assunzioni etero finanziate, per non disperdere la professionalità acquisita, ma al contempo non gravare le capacità assunzionali del comune, si propone la stabilizzazione del personale in questione attraverso un fondo dedicato.
Emendamento n. 33
DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Dopo l’articolo 120 è inserito il seguente articolo 120-bis:
« Articolo 120-bis.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)
1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli dei territori di competenza della Polizia Locale e delle attività connesse alla sicurezza urbana e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell’equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall’entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente dopo la durata di un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri 2 anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa. »
Relazione illustrativa
In relazione alle note carenze di personale e per garantire lo svolgimento delle attività di controllo del territorio di competenza della Polizia Locale e di quelle connesse alle funzioni di sicurezza urbana si rende necessaria l’esigenza di introdurre una mirata flessibilità finalizzata al potenziamento degli organici dei Corpi di Polizia locale.
Con la presente proposta normativa si determina il non rilievo per un limitato periodo di tempo (un anno), delle nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle disposizioni attualmente vigenti per le assunzioni del personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.
Inoltre, al fine di evitare che dopo l’anno di riferimento le nuove assunzioni possano gravare negativamente anche per gli anni successivi sui parametri di spesa del personale in rapporto alle entrate correnti, il che impedirebbe le ordinarie potenzialità assunzionali nel rispetto del fabbisogno e dell’equilibrio di bilancio, si prevede l’introduzione di una fase transitoria che renda più graduale il conseguimento di tale condizione.
Pertanto, si prevede che per il triennio successivo tale spesa non rilevi ai soli fini della determinazione del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ma non ai fini di prorogare le assunzioni che devono essere effettuate nel solo anno reso disponibile dalla norma.
Emendamento n. 34
MISURE PER L’INCREMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI PREVENZIONE DEI REATI
Dopo l’articolo 120 è inserito il seguente articolo 120-bis:
« Articolo 120-bis.
(Misure per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)
1. Nelle misure previste dal Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui all’articolo 142 e all’articolo 208 del Codice della Strada di cui al medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada di cui al medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dal personale di Polizia Locale. »
Relazione illustrativa
In ragione della necessità di assicurare alla Polizia Locale gli indispensabili finanziamenti al fine di potenziare le attività mirate alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni al Codice della Strada, nonché ai controlli finalizzati alla sicurezza stradale e urbana, derivanti ulteriormente dalle incombenze sopraggiunte in questi ultimi anni a carico della Polizia Locale, con particolare riguardo sia al Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, nonché ai successivi decreti e circolari attuative del Ministero dell’Interno in tema di sicurezza urbana, presidio del territorio e gestione eventi, che stanno comportando un ampliamento dei servizi con risorse invece sempre più ridotte a causa dei tetti imposti dalla finanza pubblica sul salario accessorio dei dipendenti delle Funzioni Locali.
Tutto questo nonostante siano disponibili agli enti le risorse degli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale dei Comuni, delle Unioni e delle Province e Città Metropolitane riconducibili agli effettivi introiti di cui agli art. 142 e 208 del Codice della Strada.
Purtroppo tali risorse non possono dispiegare il concreto sostegno alla realizzazione delle attività citate in quanto sono soggette al tetto di spese del fondo del salario accessorio fissato dall’art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017, per cui se ne chiede una esplicita deroga attraverso la presente proposta emendativa al pari di ciò che avviene per altre risorse individuate dalla legislazione vigente e destinate alla remunerazione dell’attività del personale degli enti locali (es. incentivi tecnici, incentivi avvocatura, incentivi IMU, ecc.)
Tale modifica normativa non comporta un aggravio finanziario a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni e le somme sono comunque predeterminate e vincolate dal bilancio, con l’esistenza a legislazione vigente di un limite finanziario massimo già previsto dagli articoli citati del Codice della Strada (ricordiamo il 4° comma dell’art. 208 pone un limite massimo per tali progetti pari ad ¼ degli introiti effettivi).
Emendamento n. 35
SOPPRESSIONE ACCERTAMENTO SUCCESSIVO PERMESSI L. 104/1992
All’articolo 129, i commi 8 e 9 sono soppressi.
Relazione illustrativa
Si chiede la soppressione della modifica regressiva introdotta al dettato normativo in oggetto, che prevede la possibilità in capo al datore di lavoro pubblico di richiedere all’INPS il riesame dell’attribuzione della condizione riconosciuta dalla legge n. 104 del 1992.