Al Direttore della DGTC
Dr.Ing.Paolo Amoroso
Al Direttore Generale delle Motorizzazioni
Dr. Ing. Gaetano Servedio
Al Capo Dipartimento DTN
Dr. Stefano Riazzola
E p.c. Al Capo di Gabinetto
Cons. Alfredo Storto
In riscontro alla nota prot. 94137 del 24 marzo 2026, a firma del Dr. Ing. Paolo Amoroso, le scriventi Organizzazioni Sindacali intervengono per contestare fermamente l’impostazione tecnica e giuridica fornita, al fine di ricondurre la questione dell’installazione dei dispositivi jammer entro i binari della legalità e della tutela della salute.
La fisica dei campi elettromagnetici dimostra che la saturazione delle frequenze in ambienti chiusi è strettamente dipendente dalla volumetria dei locali, dai materiali costruttivi e dalle interferenze con carichi elettromagnetici preesistenti. Affermare che un monitoraggio eseguito in un’unica aula garantisca la “totale assenza di rischio” per uffici situati in altre città con diverse caratteristiche strutturali, significa ignorare il dettato del D.Lgs. 81/2008.
Si ricorda al Direttore Amoroso che il costante orientamento della Corte di Cassazione Penale (ex multis, Sent. n. 27295/2021) sanziona severamente le valutazioni dei rischi prive di specificità territoriale, considerandole alla stregua di un’omessa valutazione. La scelta di estendere i rilievi di una singola sede a tutto il territorio nazionale configura una condotta di colpa specifica per imperizia, che espone la funzione dirigenziale apicale a dirette responsabilità penali e civili, non scriminate dal mero rispetto formale dei limiti tabellari ICNIRP. Come ribadito anche dalla Cassazione con Sent. n. 22606/2022, la posizione di vertice non esenta il Dirigente Generale, ma lo configura come primario garante della sicurezza qualora emani direttive tecniche che impattano sull’integrità fisica del personale.
Inoltre, il richiamo alla Legge 207/2024 come “obbligo cogente” non può costituire una deroga alle norme di prevenzione. Sebbene l’obiettivo di contrastare gli illeciti sia legittimo, la gerarchia delle fonti pone il diritto alla salute (Art. 32 Cost.) su un piano superiore. L’Amministrazione non può limitarsi a richiedere certificazioni mediche ai soggetti portatori di dispositivi elettromedicali; al
contrario, deve dimostrare preventivamente, con misurazioni puntuali in loco, che l’ambiente sia sicuro per la totalità del personale esposto per turni continuativi.
A fronte di quanto esposto, non riteniamo concluso l’iter valutativo e consideriamo l’attivazione dei dispositivi del tutto prematura. Qualora codesta Direzione Generale intendesse procedere alla messa in esercizio degli impianti sulla base di una mera presunzione di sicurezza non verificata nelle singole sedi, ci vedremo costretti a investire immediatamente della questione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 124/2004, l’Ispettorato ha il compito di vigilare sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza, con poteri di ispezione e prescrizione laddove la valutazione dei rischi risulti incompleta o basata su dati non rappresentativi (c.d. DVR “fotocopia”).
Sperando di fare cosa gradita, si elencano alcuni dei riferimenti normativi citati:
D.Lgs. 81/2008, Art. 181 e 209: Obbligo di valutazione dei rischi da agenti fisici (CEM) specifica per ogni luogo di lavoro. La valutazione deve considerare le “reali circostanze operative”, non dati simulati o estrapolati da altri contesti.
Art. 2087 Codice Civile: Obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure suggerite dall’esperienza e dalla tecnica per la tutela della salute, indipendentemente dal rispetto dei limiti tabellari minimi.
Cassazione Penale, Sez. IV, n. 27295/2021: Stabilisce la nullità delle valutazioni dei rischi non correlate alla concreta realtà lavorativa specifica. L’omissione dell’analisi del rischio locale configura colpa specifica.
Cassazione Penale, n. 22606/2022: Conferma la posizione di garanzia del Dirigente apicale che impartisce direttive generali in materia di sicurezza senza verificarne l’applicabilità tecnica locale.
D.Lgs. 124/2004, Art. 14: Potere di disposizione dell’Ispettorato del Lavoro, che può ordinare misure di prevenzione aggiuntive o la sospensione di attività in presenza di valutazioni dei rischi carenti o generiche.
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