Mercato del Lavoro: Ammortizzatori Sociali in deroga. Circolare del Ministero del lavoro del 2 febbraio 2016

10 Febbraio 2016

Ammortizzatori Sociali in deroga. Circolare del Ministero del lavoro del 2 febbraio 2016

Il Ministero del lavoro lo scorso 2 febbraio ha emanato la circolare n. 4 avente per oggetto ” Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga – D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015; Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1 agosto 2014″.
Come potrete agevolmente leggere si tratta di uno strumento utile alla gestione degli eventi di cassa integrazione e di mobilità, in deroga, per i prossimi mesi, in cui sono in vigore sia il decreto delegato n. 148 (uno degli otti prodotti  dal Jobs-act) sia il decreto Ministeriale del 2014 in cui venivano fissati i criteri per la concessione degli stessi trattamenti in deroga.
E’ opportuno soffermarci sull’ultimo paragrafo della circolare stessa, quella in cui si riprende un comma (il 304) della Legge di Bilancio 2016 (vedi la nostra nota del 26/01/2016),
“Il comma 304 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015  (omissisi) dispone un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo, disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016:
– il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando, quanto disposto dall’articolo 2 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la CIG in deroga, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno;
 – il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’art.3, comma 5, del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi.
Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218/1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può, comunque, eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.”
raccomandiamo a tutte le nostre strutture un forte collegamento con la Confederazione per verificare a quanto ammontano le disponibilità presenti nelle singole regioni.

 

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