Roma, 13 Giugno 2016
Con nota prot. n. 82924 del 27 maggio 2016 l’Amministrazione
ha chiarito e integrato la
nota prot. n. 2011/183815 del 21 dicembre 2001 e nello specifico
“al ricorrere della fattispecie
prevista alla lettera a), secondo comma le ore di
formazione in eccedenza rispetto al profilo
orario giornaliero del dipendente sono considerate
prestazione di lavoro straordinario in
pagamento, oppure accantonate come banca ore o riposo
compensativo, a richiesta
dell’interessato”.
Detto chiarimento è pervenuto a seguito dell’orientamento
applicativo AGF-075 del 3 marzo
2016 dell’Aran.
Ad avviso della scrivente O.S. la lettera b), della nota
2011/183815 del 21 dicembre 2011 è
stata interpretata in maniera restrittiva da molte
Direzioni Regionali, che da un lato hanno previsto
l’eventuale recupero delle ore inferiori al normale
orario di lavoro e dall’altro nessun
accantonamento come banca delle ore/ riposo compensativo
delle ore eccedenti.
Inoltre, da informazioni acquisite, sappiamo che nella
stessa Direzione Centrale le ore in
eccedenza, per corsi di formazione fuori dalla sede di
lavoro, sono state riconosciute.
Ciò premesso, la scrivente O.S. ritiene che non può esserci
alcuna diversa interpretazione
tra corsi svolti all’interno della sede di servizio e
fuori dalla stessa, di conseguenza
CHIEDE
l’applicazione dell’orientamento applicativo AGF-075 del
3 marzo 2016 dell’Aran anche per
i corsi fuori dalla sede di servizio, lettera b), della
nota 2011/183815 del 21 dicembre 2011.
Il Coordinatore Nazionale Agenzie Fiscali
Luciano Boldorini
Il
coordinatore Nazionale Agenzia Entrate
Carmine Di Leo