La retribuzione dei dipendenti pubblici in regime di TFR
In base alla sollecitazioni
che pervengono da altri sindacati e di alcune pronunce giurisdizionali che
hanno accolto alcuni ricorsi, continuano a pervenire quesiti in merito alla
possibilità di fare ricorso contro la trattenuta del contributo del 2,50% che
sarebbe effettuata ai dipendenti pubblici in regime di Tfr perché assunti dopo
il 2001, oppure assunti prima ma che hanno trasformato il Tfs in Tfr per aderire
alla previdenza complementare.
Nel merito questa
Federazione si è più volte pronunciata, anche dopo un approfondito supporto
legale, contro i ricorsi, che comunque ognuno, nella propria libertà di scelta,
può decidere di esperire.
Ciò perché sul tfr non
viene effettuata nessuna trattenuta.
Quasi tutti i ricorsi vinti
in primo grado sono stati poi respinti in appello. Probabilmente sarà adita
forse anche la Cassazione per dirimere definitivamente la questione, già
ampiamente dibattuta.
Giova riepilogare brevemente
la vexata quaestio, infatti in base la norma contenuta nell’art. 26, comma 19,
della legge n. 448/1998 ( invarianza della retribuzione) e nel D.P.C.M. 20
dicembre 1999 che ha recepito l’accordo sindacale del luglio 1999,
l’Amministrazione datrice di lavoro è il soggetto che, in piena conformità alle
norme di legge sopra citate, opera una riduzione della retribuzione lorda del
personale assoggettato a regime di TFR “in misura pari al contributo
previdenziale soppresso”. In altre parole, come precisato anche dall’Inps, a
carico del personale cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il
contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l’invarianza della
retribuzione netta, il legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della
retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a quella della quota di
contributo a carico dell’iscritto cui spetti invece il trattamento di fine
servizio (IPS o buonuscita). Pertanto una eventuale interruzione di tale
diminuzione della retribuzione lorda costituirebbe violazione di precisi
obblighi di legge.
Ci si è indotti a ritenere
che la trattenuta vi sia in quanto viene riportata sulle buste paga in base al
principio della trasparenza. Per avere certezza della trattenuta basta
esaminare i versamenti delle amministrazioni fatte all’Inps con la Dma o
l’Uniemens.
La stessa circolare ell’ ex
Inpdap del 1.8.2002, n. 30 a pag 11, punto 5 precisa inequivocabilmente che il
contributo ” è a totale carico dell’Ente datore di lavoro”,
mentre nella successiva pag 13 illustra il meccanismo “dell’adeguamento degli
stipendi del personale in Tfr” e nella successiva pag 14 reca un esempio.
Va precisato infine che le
somme “sterilizzate” vengono contabilizzate alla cessazione del servizio ai
fini del calcolo della pensione.
Purtuttavia,
l’indicazione della quota del 2.5% in busta paga, come importo neutro,
alimenta il convincimento di continuare a pagare la trattenuta a proprio
carico. Stupisce che Organizzazioni firmatarie dell’accordo sulla
sterilizzazione della trattenuta poi alimentano infondate speranze invitanto a
ricorrere alle solite vie giurisdizionali.
Invece lo stipendio lordo viene diminuito ma successivamente poi viene
incrementato figurativamente dello stesso importo ai fini della determinazione
della base di calcolo della pensione e del Tfr (vedi circolare n. 30 del
1.8.2002 ex Inpdap).
Si allega la circolare n. 30/2002 e l’esempio di busta
paga.