“Dimissioni in bianco”: approvato definitivamente il disegno di legge n. 1695

18 Luglio 2011

"Dimissioni in bianco": approvato definitivamente il disegno di legge n. 1695

Nota della Segreteria nazionale Fp Cgil
 
Il 25 settembre è stato approvato definitivamente il disegno di legge n. 1695, “recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie dei lavoratori e dei prestatori d’opera”.

E’ una grande conquista di particolare importanza per le giovani donne lavoratrici che venivano assunte sottoscrivendo contemporaneamente la lettera di licenziamento.

Per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, riteniamo opportuno darne una diffusa informazione. 

Di seguito pubblichiamo:
* il testo approvato alla Camera, non essendo per ora disponibile il testo definitivo approvato al Senato;
* il resoconto riassuntivo del dibattito e del voto al Senato, che evidenzia come in materia di tutele e diritti si sono espressi i diversi gruppi parlamentari. 
_________________________________________________________

Legislatura 15º – Disegno di legge N. 1695 SENATO DELLA REPUBBLICA – XV LEGISLATURA

N. 1695

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati NICCHI, ZANOTTI, ACERBO, AMENDOLA, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BELLANOVA, BELLILLO, BENZONI, BOFFA, BUFFO, BURGIO, CARBONELLA, CESINI, CIALENTE, CORDONI, D’ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, DI SALVO, DIOGUARDI, FARINA Gianni, FASCIANI, FEDI, FIORIO, FUMAGALLI, GENTILI, GIULIETTI, GRILLINI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, LARATTA, LEONI, LO MONTE, LONGHI, MADERLONI, MARCENARO, MOTTA, OTTONE, PAGLIARINI, PROVERA, ROCCHI, ROTONDO, RUSSO Franco, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SCOTTO, SPERANDIO, SPINI, TRUPIA, VACCA e VENTURA

(V. Stampato Camera n. 1538)
approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2007
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 luglio 2007
———-
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera
———-

Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
—————————————–

Martedì 25 Settembre 2007 – 220ª seduta pubblica (pomeridiana)
(La seduta ha inizio alle ore 16:30).

omissis

E’ stato quindi approvato definitivamente il ddl n. 1695, recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie dei lavoratori e dei prestatori d’opera. Risulta assorbito il ddl n. 1248. La relatrice Mongiello (Ulivo) ha ricordato che il testo ha lo scopo di eliminare la pratica delle dimissioni in bianco fatte firmare ai lavoratori all’inizio del rapporto di lavoro, strumento spesso utilizzato dai datori di lavoro per poter risolvere il rapporto in caso di maternità delle lavoratrici o al fine di usufruire di benefici fiscali nel caso di malattia o infortunio del dipendente. Il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi ha garantito l’adesione del Governo al provvedimento che è stato approvato alla quasi unanimità alla Camera dei deputati. I senatori Piccone e Sacconi (FI) e Galli (Lega) hanno rilevato la natura ideologica del provvedimento: il fenomeno denunciato è marginale e la legge non fa che irrigidire e burocratizzare ulteriormente il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro a danno di questi ultimi ed in presenza di un sistema di garanzie che tutela adeguatamente, in particolare, le lavoratrici in maternità. Dopo che sono stati respinti gli emendamenti tendenti a chiarire che non si rende obbligatoria la forma scritta anche in caso di dimissioni volontarie (interpretazione esclusa dal senatore Treu, Ulivo) e a non applicare le nuove disposizioni alle prestazioni di lavoro autonomo, hanno dichiarato il voto contrario dei rispettivi Gruppi i senatori Galli (Lega), Poli (UDC) e Piccone (FI). Hanno dichiarato voto favorevole i senatori Barbato (Pop-Udeur), Pisa (SDSE), Tibaldi (Verdi-Com), Alfonzi (RC-SE) e Roilo (Ulivo). Anche Alleanza Nazionale, per bocca del senatore Tofani, ha confermato il voto favorevole espresso alla Camera dei deputati.

X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto