In allegato troverete due lettere, elaborate congiuntamente con la CGIL Confederale, da inviare agli ispettori del Ministero del Lavoro ed ai responsabili delle DPL in merito alle novità introdotte, sul corpo per noi già critico del D.Lgs. 124/04, in materia di ruolo del servizio ispettivo dalla legge 133/08 e dalle successive disposizioni amministrative (circolari e Direttiva ministeriali dell’agosto/novembre 2008).
Con la lettera agli ispettori, che v’invitiamo ad inoltrare in tutte le sedi periferiche del Ministero dei Vs territori, si segnalano le nostre preoccupazioni, in vista di un rapporto di rinnovata e consapevole collaborazione tra sindacato e servizi ispettivi.
Invece, con la lettera al Direttore della DPL, da fare firmare al Segretario generale della CdLT o di area Metropolitana , si ricorda ai Dirigenti la loro responsabilità, anche penale, in presenza di inadempienze e violazioni di legge da parte dei datori di lavoro qualora al riguardo si ipotizzassero comportamenti diversi conseguenti alle contraddizioni da noi rilevate nelle normative emanate.
p.Dipartimento Welfare -Mercato del Lavoro
Gian Guido Santucci
Cari ispettori ed addetti alla vigilanza,
A seguito dei nuovi adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro stabiliti dalla legge n. 133/08 – e poi specificati dalla Direttiva Min. Lav. del 23/9/08 viene introdotta nella nostra legislazione una semplificazione degli obblighi da parte delle imprese, accompagnata da una forte limitazione dell’intervento sanzionatorio nei confronti di eventuali inadempienze, la cui conseguenza potrebbe comportare il ridimensionamento dell’intera attività ispettiva del Ministero del Lavoro.
Inoltre, contraddizioni e problemi interpretativi per gl’ispettori a causa delle fin troppo elastiche disposizioni operative impartite, per i casi d’inadempienza e violazione verso i lavoratori dipendenti, in contrasto con quanto previsto al riguardo dalle leggi e dal Codice di Procedura Civile.
Tutto ciò, a ns giudizio, potrebbe pericolosamente rafforzare un orientamento rivolto ad una attività ispettiva più d’indirizzo e consulenza alle imprese piuttosto che di accertamento delle inadempienze e violazioni segnalate nei confronti dei lavoratori.
L’assenza di adeguate risorse ed investimenti da destinare al potenziamento dei servizi ispettivi nonché al riconoscimento delle esigenze professionali ed organizzative del personale dipendente costituisce l’evidente riprova del mutamento che si vuole attuare della “funzione sociale” degli ispettori e del loro ruolo di soggetto terzo che rappresenta il bene pubblico..
Già in precedenza, in occasione del varo del D. Lgs. n. 124/04, vi segnalammo questi nostri rilievi, che, per comodità Vs. e in considerazione della loro perdurante attualità, ribadita con le recenti novità legislative introdotte dal d.l. n. 112/08, conv.to con modif.ni dalla L n. 133/08, vi riproponiamo, con la presente, rifuggendo da qualsiasi approccio ideologico, comprensiva delle modifiche apportate alla stessa con gli ultimi provvedimenti varati dal Governo.
In considerazionedel detto quadro legislativo, riteniamo pertanto necessario segnalarvi, di seguito, le criticità che potrebbero rischiare di compromettere le professionalità e l’impegno di chi opera nei servizi ispettivi e di vigilanza, in particolare nelle Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro, esponendo al contempo il Funzionario, l’Ispettore o l’Assistente I.L. (addetti alla vigilanza) ad oneri e possibili controversie, anche giuridiche, che rallenterebbero – tra le altre cose – la stessa macchina amministrativa ed inficerebbero gli sforzi profusi a difesa e tutela dei lavoratori; ciò in un momento di estrema difficoltà per le pubbliche amministrazioni e per le DPL/DRL, private delle necessarie risorse economiche e dei necessari investimenti tecnologici e in formazione, indispensabili per esplicare al meglio le proprie delicate funzioni.
In particolare:
1. riguardo il D.lgs. 124/04, vengono introdotte e messe in capo agli Ispettori ed al personale addetto alla vigilanza (Assistenti I.L.) – senza distinzione alcuna di funzioni (vedi anche circolare ministeriale n. 24 del 24 giugno 2004) – compiti di consulenza a pagamento (da parte dei soggetti beneficiari, comprese le singole imprese) che rischiano di generare possibili conflitti di interesse (vietati ai sensi dell’art. 97 Cost.) e possibili vertenze giudiziarie di risarcimento danni per violazione del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, chiamato ad esercitare, al contempo, la funzione di consulente e di controllore dello stesso soggetto.
2. Inoltre, anche alla luce delle ultime disposizioni del Ministero del Lavoro, viene demandato all’istituto della conciliazione monocratica preventiva il compito di regolare il contenzioso, soprattutto in presenza di lavoro certificato, in alternativa alle disposizioni previste dal vigente ordinamento e caratterizzata dalla sola eventuale presenza delle organizzazioni sindacali.
Potrà quindi operare una sede alternativa sia alle commissioni di conciliazione, di derivazione contrattuale, sia alle commissioni provinciali, istituite ai sensi dell’art. 410 del Codice di Procedura Civile. Sedi queste ultime che rimangono, a nostro avviso, la sede naturale del contenzioso e di maggior tutela per i lavoratori.
Al riguardo, su questo ultimo punto, è nostra intenzione farvi osservare che:
– l’articolo 8 della legge 30/3 cita, tra i principi della delega (da cui il decreto 124/04), all’articolo 3, lettera e): “semplificazione della procedura per la soddisfazione dei [soli] crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica”.
Principio per noi violato in quanto l’art. 11, commi 2, 3, 4 istituisce una sede di conciliazione monocratica avente come possibile oggetto di rinunzia o transazioni anche i versamenti previdenziali e assicurativi sanciti dalla legge nazionale e calcolati in base ai CCNL (in dispregio, oltre che dell’art. 76 Cost., dei principi costituzionali di cui all’art. 38 della Carta).
L’incostituzionalità della norma è per noi evidente e sarà nostro impegno preservare l’indisponibilità di tutti i diritti previdenziali (specie alla luce dell’attuale sistema previdenziale a carattere contributivo), anche evidenziando tale possibile “eccesso di delega”.
– L’art. 11, comma 1 facoltizza il funzionario della DPL, anche con qualifica ispettiva (quindi, nella specificazione della circolare citata, anche gli Assistenti I.L.), anche in assenza di visita sul luogo di lavoro, a quantificare l’eventuale diritto disponibile alla conciliazione, solo in base alla documentazione fatta pervenire, magari da un soggetto interessato, alla stessa DPL.
Con pregiudizio alla verifica in loco della reale volontà transattiva e sull’eventuale quantum (e con possibili risvolti di responsabilità risarcitoria da parte del medesimo funzionario della DPL);
– L’art. 11 commi 2,3,4 riconosce ai funzionari, anche con qualifica ispettiva (quindi, compresi gli Assistenti I.L.), la possibilità di svolgere funzione di conciliazione con gli effetti previsti dall’art. 2113 del Codice Civile, in una sede monocratica, talchè l’eventuale mancanza di buona fede e correttezza nella trattazione istruttoria ridonderebbe in responsabilità del funzionario medesimo.
– L’art. 11, comma 6 del dlgs. 124/04 prevede la possibilità che l’ispettore (e l’Assistente I.L.) acquisisca il consenso per lo svolgimento della conciliazione, anche nel corso dell’ attività di vigilanza in azienda, senza assistenza alcuna del delegato sindacale o di un rappresentante delle associazioni dei prestatori d’opera, con i risvolti risarcitori di cui sopra.
– Rispetto all’art. 12 del dlgs 124/04 (diffida accertativa per crediti patrimoniali) vorremmo sottolineare come la dicitura “qualora (…) emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro…” sarà da noi intesa come comprensiva (crediti patrimoniali del lavoratore) del minimo tabellare, indennità di contingenza, E.D.R., ratei delle mensilità aggiuntive, ogni indennità sostitutiva e maggiorazione, così come prevista dai CCNL e aziendali/territoriali (ove presenti) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché ogni forma di salario differito richiamato contrattualmente (trattamento di fine rapporto compreso). Molto dubbia è inoltre – a parere nostro – l’interpretazione data dalla circolare 24/04 che, arbitrariamente, inquadra la diffida come possibilità e non come obbligo perentorio (superiore, quindi, alla valenza generica dell’art. 11, comma 6) nella fattispecie specifica della rilevazione di crediti di derivazione contrattuale. Obbligo che emerge alla luce di una interpretazione letterale e genuina del dlgs. 124/04.
– In relazione all’applicazione dell’art. 13 del dlgs 124/04, non risulta sufficientemente chiaro quali materie siano sanabili e quali no (si pensi, ad esempio, alla mancata regolarizzazione del lavoratore o all’omessa consegna del contratto di assunzione), lasciando al personale ispettivo un potere discrezionale eccessivo, attesa l’assenza di precise indicazioni in tal senso.
– Rispetto all’abolizione del libro paga e matricola, sostituiti dal libro unico del lavoro cui all’art 39 della legge 133 del 2008, si evidenzia la necessità che nel verbale di primo accesso siano richiesti tutti i documenti afferenti al rapporto di lavoro, a cominciare dalla comunicazione di assunzione al Servizio per l’impiego, e che particolare attenzione sia dedicata alle dichiarazioni rese dai lavoratori riguardo alle prestazioni variabili, ad es. riferite a lavoro straordinario, supplementare,notturno, festivo, eventualmente non ancora annotate nel Libro unico;
– Rispetto ai contratti di lavoro ed ai contratti di appalto certificati si evidenzia la doverosità delle ispezioni ove la denuncia sia circostanziata e documentata ovvero nei casi segnalati dalla Circ. Min. lav. n. 4/2008 in quanto conformi alla giurisprudenza consolidata.
– Rispetto ai casi di sospensione della attività di impresa si evidenzia che il d. lgs. n. 81/08 non consente deroghe automatiche per le micro-imprese, che dunque vanno normalmente assoggettate alla sospensione in tutti i casi di superamento del tetto del 20% di lavoro nero.
Né ha fondamento la posposizione alle ore 12 del giorno successivo dell’efficacia del provvedimento di sospensione.
Come sindacato agiremo, quindi, in tutte le sedi sindacali e politiche affinché siano garantite al massimo, le tutele riconosciute al lavoratore dalla contrattazione collettiva e dall’articolo 410 del Codice di Procedura Civile, e ci attiveremo, anche in altre sedi opportune, per la tutela di quei diritti per noi indisponibili per legge (contributi previdenziali e assicurativi in primis) e per contratto (trattamento di fine rapporto compreso), anche qualora venissero lesi in sede di conciliazione monocratica.
E’ nostro interesse, in pieno spirito di collaborazione, tutelare infatti quelle sedi di derivazione contrattuale o di derivazione ex articolo 410 del Codice di Procedura Civile, in nome di una maggiore garanzia per il lavoratore e, in via preventiva, per il funzionamento stesso della Pubblica Amministrazione.
Così come tuteleremo, nelle sedi dedicate (ai diversi livelli di contrattazione), il personale ispettivo nel suo complesso e, più in generale, quello coinvolto nella funzione ispettiva in senso lato, il quale, a fronte di un incremento delle proprie responsabilità e delle proprie competenze e di un’accresciuta discrezionalità di intervento, dovrà essere messo nella condizione di dispiegare al meglio la propria funzione sociale e pubblica ed essere tutelato nella maniera più completa
possibile (formazione professionale, riqualificazione, razionalizzazione organizzativa,assicurazione individuale, corretto inquadramento, salario incentivante, ecc.).
Resta solo da chiarire come sarà possibile far decollare la nuova riforma se al mancato impegno in termini di risorse economiche, strumentali ed umane, dobbiamo aggiungere i tagli determinati con la manovra finanziaria correttiva che costringe, da subito, il Ministero del lavoro a tagliare le missioni per il personale ispettivo, con la consapevolezza che a settembre partirà la campagna per la sicurezza nei cantieri e per l’emersione del lavoro nero.
Certi di proseguire in un rapporto di stima e collaborazione reciproca, vi salutiamo cordialmente.
Il Segretario Nazionale Cgil – Il Segretario Generale F.P. Cgil
( Fulvio Fammoni ) ( Carlo Podda )
Alla cortese attenzione del Direttore
Direzione Provinciale del Lavoro di……..
Egregio Direttore, in relazione ai nuovi compiti a Voi attribuiti dalla legge n. 133/08 – e poi specificati dalla Direttiva Min. Lav. Del 23/9/08 – cogliamo l’occasione per esprimerLe alcune valutazioni intorno alle problematiche derivanti dalla sua attuazione, rispetto alle quali la Cgil nutre diverse perplessità e contrarietà.
In primo luogo, il privilegiare logiche di mera semplificazione: si pensi agli strumenti della prescrizione e della diffida che diventano virtuosi se fondati su un investimento nella struttura ispettiva che ne rafforzi qualità ed efficacia e se non prevedono lo smantellamento del sistema sanzionatorio il quale, al contrario, nella misura in cui diventa più semplice deve essere percepito come più rigoroso ed effettivo.
Partendo da questa valutazione e preoccupazione, riteniamo che il sistema delle funzioni ispettive rischi di venire soggiogato alle sole esigenze propagandistiche di lotta al lavoro nero e sommerso e di rispetto dei ” livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali “, cui però non segue né una adeguata strumentazione giuridica, né tantomeno il riconoscimento delle esigenze organizzative e professionali del Personale ispettivo, il quale, anzi, è spinto verso responsabilità apparentemente accattivanti (formazione, consulenza, conciliazione monocratica) ma che in realtà modificano la “funzione sociale” degli ispettori, il loro prezioso ruolo di soggetto terzo che rappresenta il “bene pubblico”, con la possibilità di ridurre l’Organo ispettivo a mero erogatore di servizi.
Si pensi alla eventualità per cui l’Ispettore continui ad essere chiamato a conciliare “monocraticamente” su crediti del lavoratore di natura previdenziale(d. lgs. n. 124/04), con la conseguenza di una transazione che escluderebbe l’Ente previdenziale interessato e potrebbe configurare un conflitto di competenze a tutto danno dell’interesse pubblico.
Si potrebbero inoltre verificare, in questo incerto percorso di trasformazione normativa, distonie tra responsabilità degli ispettori e la loro organizzazione gerarchica, tra ufficio che dirige, coordina, orienta le attività di vigilanza e chi le esegue, evidenziando contraddizioni crescenti tra ruolo di funzionario amministrativo e di ufficiale giudiziario, subordinato alla autorità giudiziaria.
In questa chiave è evidente la necessità di disporre di accertamenti ispettivi, anche con riguardo a contratti di lavoro e/o appalti certificati, in tutti i casi in cui le denunce provenienti dal sindacato o dall’interessato siano circostanziate e documentate ovvero in tutti i casi già riguardati dalla Circ. Min. Lav. n. 4/08 la cui validità deve essere qui ribadita in quanto conforme alla giurisprudenza consolidata.
Diversamente si esporrebbe il responsabile del procedimento al rischio di una denuncia per omissione di atti di ufficio, oltre alla responsabilità patrimoniale derivante dai pregiudizi scaturenti dall’omesso o tardivo controllo.
Appare dunque necessario che l’eventuale accantonamento dell’ispezione sia motivato e notificato all’interessato.
Si evidenzia altresì la necessità che nel verbale di primo accesso siano formalizzate fin dall’inizio tutte le richieste documentali relative sia al libro unico sia agli altri adempimenti di legge, con particolare riguardo alle comunicazioni di assunzione corredate dai relativi estremi di trasmissione, e va altresì posta estrema attenzione ad eventuali segnalazioni, da parte dei lavoratori, riguardo a prestazioni variabili (straordinari, supplementare, notturno, festivo, ecc.) la cui trascrizione nel libro unico non fosse fedele alla prestazione effettiva, risalente al mese precedente.
Quanto alla sospensione della attività di impresa si evidenzia, contrariamente a quanto affermato dalla Direttiva Min. Lav. del 23/9/08, che il d. lgs. n. 81/2008 non prevede deroghe o agevolazioni automatiche per le micro-imprese. Anche qui dunque si invita l’ufficio in indirizzo ad una rispettosa ottemperanza alla normativa di legge dando adeguata motivazione dei casi di mancata sospensione.
Dato che il D.Lgs.124/04 non istituisce alcun criterio tra le procedure di gestione del contenzioso, entrambe ricadenti sotto la responsabilità della DPL, normate rispettivamente dal D. Lgs. 80/98 e dal citato D.Lgs.124/04, né alcun criterio è possibile evincere dalla circolare 24/06/04 interpretativa delle nuove disposizioni, ne consegue che non sarà da noi ritenuto accettabile, e conseguentemente sarà denunciato, ogni tentativo di sminuire la gestione del contenzioso di cui agli articoli 36 sgg. del D.Lgs. 80/98 a favore delle disposizioni di cui all’art.11 del D.Lgs. 124/04.
In ragione di ciò , Le segnaliamo fin d’ora che la scrivente organizzazione sindacale, ove riscontrata la presenza di eventuali situazioni irregolari verificate nei contesti aziendali di questo territorio intraprenderà, su delega dei lavoratori coinvolti, tutte le necessarie azioni al fine di garantire il rispetto dei diritti derivanti da leggi e contratti, avvalendoci degli strumenti riconosciuti dalle norme di legge e del Codice di Procedura Civile (articoli 410 e seguenti), così come richiamati e definiti anche in sede di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e che non consentirà che prevalgano ricorsi alle forme monocratiche di conciliazione.
Distinti saluti Il Segretario Generale della Cgil di …..