Dirigenza Penitenziaria: procedure di conferimento degli incarichi superiori

17 Dicembre 2020

Al Direttore generale del personale e delle Risorse

Dott. Massimo Parisi

Epc

Al Direttore dell’Ufficio IV Relazioni Sindacali

Dott.ssa Ida del Grosso

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Oggetto: procedure di conferimento degli incarichi superiori ai dirigenti penitenziari – Riscontro Sua Prot. n. 0436727.U del 03.12.2020.

Ci troviamo costretti a tornare nuovamente sull’argomento in oggetto, considerato il generico contenuto della Sua nota emarginata in oggetto, inoltrata alla scrivente O.S. quale riscontro della richiesta di informazioni in ordine ai criteri utilizzati nelle procedure per il conferimento degli incarichi superiori.

Preliminarmente, a fronte di quanto si legge, è necessario fare chiarezza.

L’art. 10 del D. Lgs. 63/2006 individua i criteri di conferimento degli incarichi ai dirigenti penitenziari. La stessa disposizione, al comma 6, stabilisce testualmente, che <<Gli incarichi ai dirigenti penitenziari sono conferiti, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del titolare dell’ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati. Il conferimento degli incarichi superiori è effettuato ai sensi dell’articolo 7, comma 3.>> (enfasi di chi scrive). Di tal che, è alla norma da ultimo richiamata, e cioè all’art. 7, comma 3, che occorre fare riferimento per il conferimento degli incarichi superiori e non all’art. 10.

L’art. 7 citato – appunto destinato a disciplinare il <<Conferimento degli incarichi superiori>> stabilisce che:

Il conferimento degli incarichi superiori avviene mediante valutazione comparativa;

– Possono essere valutati i dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall’ingresso in carriera;

– <<Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, sono determinati con cadenza triennale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) della legge, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonchè ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonchè il coefficiente minimo di idoneità all’incarico che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli…>>, con la ulteriore precisazione che la valutazione è affidata alla <<commissione prevista dall’articolo 14>> che <<sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, individua i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori ed informa il direttore generale del personale e della formazione per l’emissione del provvedimento di conferimento dell’incarico.>>.

Alla luce della disposizione testé richiamata, va da sé che la valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi superiori deve essere effettuata in conformità delle disposizioni del richiamato Decreto del Capo del Dipartimento, in abbinamento all’art. 7 che precede, esulando l’art. 10 dal conferimento degli incarichi superiori. Con la conseguenza che si appalesa improprio il richiamo all’art. 10 contenuto nella Sua nota.

In ogni caso, in disparte l’applicabilità o meno dell’art. 10, è imprescindibile – ai fini del legittimo conferimento degli incarichi superiori – la preventiva adozione di un Decreto da parte del Ministro su proposta del Capo del Dipartimento, che tuttavia è di limitata efficacia triennale.

Ciò premesso rileva la circostanza che il D.M. del 28 settembre 2016 ha esaurito la propria efficacia al termine del triennio, in applicazione non solo della regola generale di efficacia del medesimo contenuta nell’art. 7 cit. ma dell’art. 15 del medesimo D.M. che correttamente stabilisce che << Il presente decreto ha efficacia per un triennio a decorrere dalla sua adozione>>. Poiché il Decreto risulta adottato il 28 settembre 2016, da tempo non è più efficace e non può costituire fonte delle norme da applicare nel conferimento degli incarichi in discussione.

Per i motivi che precedono – operatività dell’art. 7 D.Lgs. 63/2006, cessazione dell’efficacia del D.M. richiamato, mancata adozione di altro D.M. ex art. 7 – è legittimo da parte della scrivente O.S. volere conoscere le valutazioni e le relative determinazioni che sono alla base della decisione di procedere alla proroga di alcuni degli incarichi venuti a scadere e di procedere con interpello per l’attribuzione di altri e, con specifico riferimento a questi ultimi, è interesse conoscere con quali criteri e modalità si è proceduto al conferimento degli incarichi superiori.

In altre e più chiare parole, questa O.S. – sulla base delle premesse che precedono:

  1. Con riferimento alla proroga di alcuni incarichi a favore dei dirigenti già degli stessi titolari ed alla diversa determinazione di procedere con interpello rispetto ad altri posti di funzione, chiede di rendere note le determinazioni alla base della scelta che precede, e cioè la determinazione recante la valutazione ed i motivi per i quali si è ritenuto di dovere e potere confermare alcuni incarichi e di sottoporre il conferimento di altri a valutazione comparativa;

  1. Con riferimento agli incarichi oggetto d’interpello, a fronte dell’art. 7 citato e della mancata adozione del D.M. come imposto dalla medesima disposizione, chiede di conoscere le modalità ed i criteri in applicazione dei quali si opera la valutazione comparativa e conseguenzialmente la scelta del dirigente al quale conferire l’incarico.

 Con la presente nota, questo Coordinamento è certo di avere chiarito il perimetro delle informazioni richieste nell’interesse dei dirigenti penitenziari che hanno tutto il diritto di essere resi edotti e per tempo dei criteri adottati dall’Amministrazione nelle procedure di conferimento degli incarichi.

Con viva cordialità

La coordinatrice nazionale Fp Cgil

     Carla Ciavarella

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