In allegato troverete due lettere, elaborate congiuntamente con la CGIL Confederale, da inviare agli ispettori del Ministero del Lavoro ed ai responsabili delle DPL in merito alle novità introdotte, sul corpo per noi già critico del D.Lgs. 124/04, in materia di ruolo del servizio ispettivo dalla legge 133/08 e dalle successive disposizioni amministrative (circolari e Direttiva ministeriali dell’agosto/novembre 2008).
Con la lettera agli ispettori, che v’invitiamo ad inoltrare in tutte le sedi periferiche del Ministero dei Vs territori, si segnalano le nostre preoccupazioni, in vista di un rapporto di rinnovata e consapevole collaborazione tra sindacato e servizi ispettivi.
Invece, con la lettera al Direttore della DPL, da fare firmare al Segretario generale della CdLT o di area Metropolitana , si ricorda ai Dirigenti la loro responsabilità, anche penale, in presenza di inadempienze e violazioni di legge da parte dei datori di lavoro qualora al riguardo si ipotizzassero comportamenti diversi conseguenti alle contraddizioni da noi rilevate nelle normative emanate.
p.Dipartimento Welfare -Mercato del Lavoro
Gian Guido Santucci
Cari ispettori ed addetti alla vigilanza,
A seguito dei nuovi adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro stabiliti dalla legge n. 133/08 – e poi specificati dalla Direttiva Min. Lav. del 23/9/08 viene introdotta nella nostra legislazione una semplificazione degli obblighi da parte delle imprese, accompagnata da una forte limitazione dell’intervento sanzionatorio nei confronti di eventuali inadempienze, la cui conseguenza potrebbe comportare il ridimensionamento dell’intera attività ispettiva del Ministero del Lavoro.
Inoltre, contraddizioni e problemi interpretativi per gl’ispettori a causa delle fin troppo elastiche disposizioni operative impartite, per i casi d’inadempienza e violazione verso i lavoratori dipendenti, in contrasto con quanto previsto al riguardo dalle leggi e dal Codice di Procedura Civile.
Tutto ciò, a ns giudizio, potrebbe pericolosamente rafforzare un orientamento rivolto ad una attività ispettiva più d’indirizzo e consulenza alle imprese piuttosto che di accertamento delle inadempienze e violazioni segnalate nei confronti dei lavoratori.
L’assenza di adeguate risorse ed investimenti da destinare al potenziamento dei servizi ispettivi nonché al riconoscimento delle esigenze professionali ed organizzative del personale dipendente costituisce l’evidente riprova del mutamento che si vuole attuare della “funzione sociale” degli ispettori e del loro ruolo di soggetto terzo che rappresenta il bene pubblico..
Già in precedenza, in occasione del varo del D. Lgs. n. 124/04, vi segnalammo questi nostri rilievi, che, per comodità Vs. e in considerazione della loro perdurante attualità, ribadita con le recenti novità legislative introdotte dal d.l. n. 112/08, conv.to con modif.ni dalla L n. 133/08, vi riproponiamo, con la presente, rifuggendo da qualsiasi approccio ideologico, comprensiva delle modifiche apportate alla stessa con gli ultimi provvedimenti varati dal Governo.
In considerazionedel detto quadro legislativo, riteniamo pertanto necessario segnalarvi, di seguito, le criticità che potrebbero rischiare di compromettere le professionalità e l’impegno di chi opera nei servizi ispettivi e di vigilanza, in particolare nelle Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro, esponendo al contempo il Funzionario, l’Ispettore o l’Assistente I.L. (addetti alla vigilanza) ad oneri e possibili controversie, anche giuridiche, che rallenterebbero – tra le altre cose – la stessa macchina amministrativa ed inficerebbero gli sforzi profusi a difesa e tutela dei lavoratori; ciò in un momento di estrema difficoltà per le pubbliche amministrazioni e per le DPL/DRL, private delle necessarie risorse economiche e dei necessari investimenti tecnologici e in formazione, indispensabili per esplicare al meglio le proprie delicate funzioni.
In particolare:
1. riguardo il D.lgs. 124/04, vengono introdotte e messe in capo agli Ispettori ed al personale addetto alla vigilanza (Assistenti I.L.) – senza distinzione alcuna di funzioni (vedi anche circolare ministeriale n. 24 del 24 giugno 2004) – compiti di consulenza a pagamento (da parte dei soggetti beneficiari, comprese le singole imprese) che rischiano di generare possibili conflitti di interesse (vietati ai sensi dell’art. 97 Cost.) e possibili vertenze giudiziarie di risarcimento danni per violazione del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, chiamato ad esercitare, al contempo, la funzione di consulente e di controllore dello stesso soggetto.
2. Inoltre, anche alla luce delle ultime disposizioni del Ministero del Lavoro, viene demandato all’istituto della conciliazione monocratica preventiva il compito di regolare il contenzioso, soprattutto in presenza di lavoro certificato, in alternativa alle disposizioni previste dal vigente ordinamento e caratterizzata dalla sola eventuale presenza delle organizzazioni sindacali.
Potrà quindi operare una sede alternativa sia alle commissioni di conciliazione, di derivazione contrattuale, sia alle commissioni provinciali, istituite ai sensi dell’art. 410 del Codice di Procedura Civile. Sedi queste ultime che rimangono, a nostro avviso, la sede naturale del contenzioso e di maggior tutela per i lavoratori.
Al riguardo, su questo ultimo punto, è nostra intenzione farvi osservare che:
– l’articolo 8 della legge 30/3 cita, tra i principi della delega (da cui il decreto 124/04), all’articolo 3, lettera e): “semplificazione della procedura per la soddisfazione dei [soli] crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica”.
Principio per noi violato in quanto l’art. 11, commi 2, 3, 4 istituisce una sede di conciliazione monocratica avente come possibile oggetto di rinunzia o transazioni anche i versamenti previdenziali e assicurativi sanciti dalla legge nazionale e calcolati in base ai CCNL (in dispregio, oltre che dell’art. 76 Cost., dei principi costituzionali di cui all’art. 38 della Carta).
L’incostituzionalità della norma è per noi evidente e sarà nostro impegno preservare l’indisponibilità di tutti i diritti previdenziali (specie alla luce dell’attuale sistema previdenziale a carattere contributivo), anche evidenziando tale possibile “eccesso di delega”.
– L’art. 11, comma 1 facoltizza il funzionario della DPL, anche con qualifica ispettiva (quindi, nella specificazione della circolare citata, anche gli Assistenti I.L.), anche in assenza di visita sul luogo di lavoro, a quantificare l’eventuale diritto disponibile alla conciliazione, solo in base alla documentazione fatta pervenire, magari da un soggetto interessato, alla stessa DPL.
Con pregiudizio alla verifica in loco della reale volontà transattiva e sull’eventuale quantum (e con possibili risvolti di responsabilità risarcitoria da parte del medesimo funzionario della DPL);
– L’art. 11 commi 2,3,4 riconosce ai funzionari, anche con qualifica ispettiva (quindi, compresi gli Assistenti I.L.), la possibilità di svolgere funzione di conciliazione con gli effetti previsti dall’art. 2113 del Codice Civile, in una sede monocratica, talchè l’eventuale mancanza di buona fede e correttezza nella trattazione istruttoria ridonderebbe in responsabilità del funzionario medesimo.
– L’art. 11, comma 6 del dlgs. 124/04 prevede la possibilità che l’ispettore (e l’Assistente I.L.) acquisisca il consenso per lo svolgimento della conciliazione, anche nel corso dell’ attività di vigilanza in azienda, senza assistenza alcuna del delegato sindacale o di un rappresentante delle associazioni dei prestatori d’opera, con i risvolti risarcitori di cui sopra.
– Rispetto all’art. 12 del dlgs 124/04 (diffida accertativa per crediti patrimoniali) vorremmo sottolineare come la dicitura “qualora (…) emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro…” sarà da noi intesa come comprensiva (crediti patrimoniali del lavoratore) del minimo tabellare, indennità di contingenza, E.D.R., ratei delle mensilità aggiuntive, ogni indennità sostitutiva e maggiorazione, così come prevista dai CCNL e aziendali/territoriali (ove presenti) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché ogni forma di salario differito richiamato contrattualmente (trattamento di fine rapporto compreso). Molto dubbia è inoltre – a parere nostro – l’interpretazione data dalla circolare 24/04 che, arbitrariamente, inquadra la diffida come possibilità e non come obbligo perentorio (superiore, quindi, alla valenza generica dell’art. 11, comma 6) nella fattispecie specifica della rilevazione di crediti di derivazione contrattuale. Obbligo che emerge alla luce di una interpretazione letterale e genuina del dlgs. 124/04.
– In relazione all’applicazione dell’art. 13 del dlgs 124/04, non risulta sufficientemente chiaro quali materie siano sanabili e quali no (si pensi, ad esempio, alla mancata regolarizzazione del lavoratore o all’omessa consegna del contratto di assunzione), lasciando al personale ispettivo un potere discrezionale eccessivo, attesa l’assenza di precise indicazioni in tal senso.
– Rispetto all’abolizione del libro paga e matricola, sostituiti dal libro unico del lavoro cui all’art 39 della legge 133 del 2008, si evidenzia la necessità che nel verbale di primo accesso siano richiesti tutti i documenti afferenti al rapporto di lavoro, a cominciare dalla comunicazione di assunzione al Servizio per l’impiego, e che particolare attenzione sia dedicata alle dichiarazioni rese dai lavoratori riguardo alle prestazioni variabili, ad es. riferite a lavoro straordinario, supplementare,notturno, festivo, eventualmente non ancora annotate nel Libro unico;
– Rispetto ai contratti di lavoro ed ai contratti di appalto certificati si evidenzia la doverosità delle ispezioni ove la denuncia sia circostanziata e documentata ovvero nei casi segnalati dalla Circ. Min. lav. n. 4/2008 in quanto conformi alla giurisprudenza consolidata.
– Rispetto ai casi di sospensione della attività di impresa si evidenzia che il d. lgs. n. 81/08 non consente deroghe automatiche per le micro-imprese, che dunque vanno normalmente assoggettate alla sospensione in tutti i casi di superamento del tetto del 20% di lavoro nero.
Né ha fondamento la posposizione alle ore 12 del giorno successivo dell’efficacia del provvedimento di sospensione.
Come sindacato agiremo, quindi, in tutte le sedi sindacali e politiche affinché siano garantite al massimo, le tutele riconosciute al lavoratore dalla contrattazione collettiva e dall’articolo 410 del Codice di Procedura Civile, e ci attiveremo, anche in altre sedi opportune, per la tutela di quei diritti per noi indisponibili per legge (contributi previdenziali e assicurativi in primis) e per contratto (trattamento di fine rapporto compreso), anche qualora venissero lesi in sede di conciliazione monocratica.
E’ nostro interesse, in pieno spirito di collaborazione, tutelare infatti quelle sedi di derivazione contrattuale o di derivazione ex articolo 410 del Codice di Procedura Civile, in nome di una maggiore garanzia per il lavoratore e, in via preventiva, per il funzionamento stesso della Pubblica Amministrazione.
Così come tuteleremo, nelle sedi dedicate (ai diversi livelli di contrattazione), il personale ispettivo nel suo complesso e, più in generale, quello coinvolto nella funzione ispettiva in senso lato, il quale, a fronte di un incremento delle proprie responsabilità e delle proprie competenze e di un’accresciuta discrezionalità di intervento, dovrà essere messo nella condizione di dispiegare al meglio la propria funzione sociale e pubblica ed essere tutelato nella maniera più completa
possibile (formazione professionale, riqualificazione, razionalizzazione organizzativa,assicurazione individuale, corretto inquadramento, salario incentivante, ecc.).
Resta solo da chiarire come sarà possibile far decollare la nuova riforma se al mancato impegno in termini di risorse economiche, strumentali ed umane, dobbiamo aggiungere i tagli determinati con la manovra finanziaria correttiva che costringe, da subito, il Ministero del lavoro a tagliare le missioni per il personale ispettivo, con la consapevolezza che a settembre partirà la campagna per la sicurezza nei cantieri e per l’emersione del lavoro nero.
Certi di proseguire in un rapporto di stima e collaborazione reciproca, vi salutiamo cordialmente.
Il Segretario Nazionale Cgil – Il Segretario Generale F.P. Cgil
( Fulvio Fammoni ) ( Carlo Podda )
Alla cortese attenzione del Direttore
Direzione Provinciale del Lavoro di……..
Egregio Direttore, in relazione ai nuovi compiti a Voi attribuiti dalla legge n. 133/08 – e poi specificati dalla Direttiva Min. Lav. Del 23/9/08 – cogliamo l’occasione per esprimerLe alcune valutazioni intorno alle problematiche derivanti dalla sua attuazione, rispetto alle quali la Cgil nutre diverse perplessità e contrarietà.
In primo luogo, il privilegiare logiche di mera semplificazione: si pensi agli strumenti della prescrizione e della diffida che diventano virtuosi se fondati su un investimento nella struttura ispettiva che ne rafforzi qualità ed efficacia e se non prevedono lo smantellamento del sistema sanzionatorio il quale, al contrario, nella misura in cui diventa più semplice deve essere percepito come più rigoroso ed effettivo.
Partendo da questa valutazione e preoccupazione, riteniamo che il sistema delle funzioni ispettive rischi di venire soggiogato alle sole esigenze propagandistiche di lotta al lavoro nero e sommerso e di rispetto dei ” livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali “, cui però non segue né una adeguata strumentazione giuridica, né tantomeno il riconoscimento delle esigenze organizzative e professionali del Personale ispettivo, il quale, anzi, è spinto verso responsabilità apparentemente accattivanti (formazione, consulenza, conciliazione monocratica) ma che in realtà modificano la “funzione sociale” degli ispettori, il loro prezioso ruolo di soggetto terzo che rappresenta il “bene pubblico”, con la possibilità di ridurre l’Organo ispettivo a mero erogatore di servizi.
Si pensi alla eventualità per cui l’Ispettore continui ad essere chiamato a conciliare “monocraticamente” su crediti del lavoratore di natura previdenziale(d. lgs. n. 124/04), con la conseguenza di una transazione che escluderebbe l’Ente previdenziale interessato e potrebbe configurare un conflitto di competenze a tutto danno dell’interesse pubblico.
Si potrebbero inoltre verificare, in questo incerto percorso di trasformazione normativa, distonie tra responsabilità degli ispettori e la loro organizzazione gerarchica, tra ufficio che dirige, coordina, orienta le attività di vigilanza e chi le esegue, evidenziando contraddizioni crescenti tra ruolo di funzionario amministrativo e di ufficiale giudiziario, subordinato alla autorità giudiziaria.
In questa chiave è evidente la necessità di disporre di accertamenti ispettivi, anche con riguardo a contratti di lavoro e/o appalti certificati, in tutti i casi in cui le denunce provenienti dal sindacato o dall’interessato siano circostanziate e documentate ovvero in tutti i casi già riguardati dalla Circ. Min. Lav. n. 4/08 la cui validità deve essere qui ribadita in quanto conforme alla giurisprudenza consolidata.
Diversamente si esporrebbe il responsabile del procedimento al rischio di una denuncia per omissione di atti di ufficio, oltre alla responsabilità patrimoniale derivante dai pregiudizi scaturenti dall’omesso o tardivo controllo.
Appare dunque necessario che l’eventuale accantonamento dell’ispezione sia motivato e notificato all’interessato.
Si evidenzia altresì la necessità che nel verbale di primo accesso siano formalizzate fin dall’inizio tutte le richieste documentali relative sia al libro unico sia agli altri adempimenti di legge, con particolare riguardo alle comunicazioni di assunzione corredate dai relativi estremi di trasmissione, e va altresì posta estrema attenzione ad eventuali segnalazioni, da parte dei lavoratori, riguardo a prestazioni variabili (straordinari, supplementare, notturno, festivo, ecc.) la cui trascrizione nel libro unico non fosse fedele alla prestazione effettiva, risalente al mese precedente.
Quanto alla sospensione della attività di impresa si evidenzia, contrariamente a quanto affermato dalla Direttiva Min. Lav. del 23/9/08, che il d. lgs. n. 81/2008 non prevede deroghe o agevolazioni automatiche per le micro-imprese. Anche qui dunque si invita l’ufficio in indirizzo ad una rispettosa ottemperanza alla normativa di legge dando adeguata motivazione dei casi di mancata sospensione.
Dato che il D.Lgs.124/04 non istituisce alcun criterio tra le procedure di gestione del contenzioso, entrambe ricadenti sotto la responsabilità della DPL, normate rispettivamente dal D. Lgs. 80/98 e dal citato D.Lgs.124/04, né alcun criterio è possibile evincere dalla circolare 24/06/04 interpretativa delle nuove disposizioni, ne consegue che non sarà da noi ritenuto accettabile, e conseguentemente sarà denunciato, ogni tentativo di sminuire la gestione del contenzioso di cui agli articoli 36 sgg. del D.Lgs. 80/98 a favore delle disposizioni di cui all’art.11 del D.Lgs. 124/04.
In ragione di ciò , Le segnaliamo fin d’ora che la scrivente organizzazione sindacale, ove riscontrata la presenza di eventuali situazioni irregolari verificate nei contesti aziendali di questo territorio intraprenderà, su delega dei lavoratori coinvolti, tutte le necessarie azioni al fine di garantire il rispetto dei diritti derivanti da leggi e contratti, avvalendoci degli strumenti riconosciuti dalle norme di legge e del Codice di Procedura Civile (articoli 410 e seguenti), così come richiamati e definiti anche in sede di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e che non consentirà che prevalgano ricorsi alle forme monocratiche di conciliazione.
Distinti saluti Il Segretario Generale della Cgil di …..
L’amministrazione provinciale di Pistoia, le Amministrazioni comunali di Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Pescia, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano,
da sempre attente e impegnate nella realizzazione di politiche educative in grado di corrispondere ai diritti e ai bisogni dei bambini e delle bambine e alle esigenze di sostegno al ruolo genitoriale,
consapevoli del valore culturale e sociale dei servizi alla prima e primissima infanzia e della necessità di riaffermarne il ruolo pubblico e di estenderne la presenza,
convinte di dover rilanciare la battaglia affinché questi servizi non siano più a domanda individuale,
preoccupate dell’attacco portato alla finanza locale e dei conseguenti rischi di arretramento nell’erogazione dei servizi pubblici in genere, così come del pericolo di stravolgimento dell’identità pedagogica e organizzativa di quei servizi educativi che garantiscono le condizioni più favorevoli al benessere e alla crescita dei bambini,
in considerazione di esigenze sociali crescenti e in coerenza con gli obiettivi assunti dagli Stati membri dell’Unione europea,
sottoscrivono con i Sindacati CGIL, CISL e UIL confederali e di categoria
il seguente patto territoriale per la difesa e il rilancio delle politiche locali per l’infanzia e, perciò, teso a:
– ribadire la rilevanza pubblica dei servizi educativi 0/6 anni;
– considerare i bambini titolari di diritti e garantire loro contesti educativi di qualità, attenti alla crescita affettiva, cognitiva, relazionale;
– favorire l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e riconoscerli come individui sociali competenti e attivi;
– promuovere l’estensione dei servizi all’infanzia rivolti alla fascia 0/6 anni, in particolare dei nidi, anche attraverso la realizzazione di un sistema pubblico integrato con il privato e il privato sociale, subordinata all’esistenza di qualità e condizioni omogenee a quelle del servizio pubblico (con particolare riguardo alle strutture, all’organizzazione e alla gestione dei servizi, alla formazione del personale, al progetto educativo, al trattamento economico e giuridico del personale), impegnandosi a ricercare le condizioni (anche attraverso ipotesi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, atte a reperire le necessarie risorse) per estendere il CCNL di categoria degli enti locali anche alle strutture private integrate, ad eccezione dei casi in cui, al momento della sottoscrizione del presente accordo, si applichino i contratti nazionali della scuola non statale;
– attuare con la Direzione scolastica regionale specifiche intese, volte a rafforzare nel territorio l’offerta pubblica complessiva dei servizi all’infanzia, nel rispetto delle modalità e dei criteri riferiti al presente protocollo;
– realizzare nel territorio provinciale una rete articolata di servizi (Nidi, Servizi integrativi: Centri dei bambini e dei genitori – Centri Gioco educativi, Servizi domiciliari), in grado di soddisfare al massimo la domanda;
– sollecitare la partecipazione attiva delle famiglie alle scelte educative;
– espandere i progetti tesi a realizzare la continuità educativa tra i vari livelli di scuola;
– sviluppare i progetti atti a favorire l’inserimento dei bambini stranieri, diversamente abili o in condizioni di disagio e a promuovere la valorizzazione delle diversità individuali;
– valorizzare gli operatori e sostenere la formazione permanente e l’aggiornamento continuo, anche per il personale dei servizi privati integrati;
– attuare forme di coordinamento pedagogico e di monitoraggio della qualità;
– coordinare le offerte esistenti nel territorio comunale e realizzare una gestione unica delle liste d’attesa;
– adottare criteri tendenzialmente uniformi di partecipazione economica degli utenti che tengano conto della capacità contributiva;
– esigere dai nidi aziendali l’apertura all’utenza esterna, anche al fine di contribuire a ridurre le liste d’attesa;
– diffondere una cultura dell’infanzia che sensibilizzi l’intera comunità sui diritti di cittadinanza dei bambini;
– predisporre regolamenti comunali, per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, omogenei su tutto il territorio provinciale;
– promuovere iniziative tese a realizzare servizi associati od unioni di comuni per la gestione dei servizi all’infanzia.
Le Amministrazioni comunali e provinciale si impegnano inoltre, di concerto con i Sindacati, – a promuovere una serie di incontri, al fine di coinvolgere nel patto territoriale tutti i soggetti a vario titolo interessati e di definire e condividere strategie e linee di azione utili a concretizzare gli obiettivi sopra enunciati;
– a realizzare tra i soggetti aderenti al presente patto territoriale un tavolo tecnico per determinare le modalità attuative delle diverse fasi dell’intesa e le forme di verifica e monitoraggio della concreta applicazione della stessa, demandando altresì alla contrattazione di secondo livello, prevista dal CCNL delle Regioni e degli Enti Locali, il compito di definire i contenuti applicativi del presente accordo per la parte attinente la gestione associata da parte dei Comuni e della Provincia relativamente ai servizi all’infanzia;
– ad incontrarsi entro il prossimo mese di marzo, in considerazione delle preoccupanti ricadute negative sull’erogazione dei servizi pubblici gestiti dai Comuni e dalla Provincia, provocate dai tagli alla spesa degli Enti locali previsti dalla legge finanziaria 2006, per verificare la possibilità di estendere i termini del presente protocollo all’insieme dei servizi all’infanzia, al fine di garantirne la fruizione attraverso processi di compartecipazione e condivisione che vedano associati tra loro i diversi soggetti firmatari della presente intesa.
Pistoia, 21 febbraio 2006
30.07.2015 – Accordo Integrativo concernente la distribuzione per l’anno 2012 delle risorse del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente di livello non generale del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 8 del D.P.R. 29 Novembre 2007
In allegato l’accordo tra la regione Piemonte e
le oo.ss in applicazione dell’art. 1, commi 397 e 398 della
stabilità 2016 relativi alla mobilità dei lavoratori della
Croce Rossa Italiana.
23.11.2016 – Disposizioni elettorali per il personale in trasferta.
In allegato, la circolare esplicativa delle disposizioni per consentire l’espressione del voto al personale in trasferta presso Comuni diversi da quello di residenza.
Cgil Cisl Uil: “Il decreto va cambiato. Garantire posti di lavoro e funzioni: il Paese ha bisogno di competenze per crescere”
Roma,
7 settembre 2016 – “Il decreto sulle Camere di commercio va cambiato.
E’ in gioco la difesa dei posti di lavoro, ma soprattutto il supporto
alla crescita che le imprese chiedono e che le competenze dei 10.000
lavoratori del sistema camerale hanno fin qui assicurato”. Dopo la
proclamazione dello stato di agitazione, Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Fp
lanciano una grande manifestazione nazionale a Roma per evitare “gli
esiti disastrosi di un provvedimento sbagliato” e per chiedere “una
riforma vera delle Camere di commercio che tuteli i lavoratori e rilanci
lo sviluppo locale”.
Il
messaggio della mobilitazione è netto: “Made in Italy, accesso ai fondi
Ue, consulenza aziendale, registro delle imprese, arbitrato e
conciliazione, sostegno al credito. Di questo si sta parlando e non di
centri di potere come li ha strumentalmente definiti il ministro
Calenda. Smantellare il sistema camerale vuol dire lasciare le imprese e
le comunità locali più sole di fronte alle difficoltà del Paese. Il
sistema produttivo ha bisogno delle professionalità che le Camere di
commercio esprimono”.
“Il
decreto attuativo della legge 124/2015 non fornisce affatto garanzie
sufficienti”, spiegano le federazioni di categoria di Cgil Cisl e Uil.
Diversi i nodi che preoccupano lavoratori e sindacati. A partire dai
posti di lavoro, dove le garanzie restano ancora fumose e non in grado
di assicurare la tenuta occupazionale prevista nella legge delega;
l’inadeguatezza della fonti di finanziamento, rimaste ferme al taglio
del 50% che, nel 2017, renderà impossibile l’operatività; il ruolo delle
Unioni Regionali, indispensabile per assicurare il coordinamento tra le
Camere; la previsione di sedi distaccate per garantire un’adeguata
presenza sul territorio che, in caso contrario, sarebbe gravemente
ridimensionata”.
“Ecco
perché il 29 settembre saremo in Piazza di Pietra a Roma (dalle ore 13)
insieme a tanti lavoratori del sistema camerale”, concludono Fp-Cgil
Cisl-Fp e Uil-Fpl. “Per dire chiaro e forte che la strada scelta dal
Governo è sbagliata: le Camere di commercio vanno riorganizzate e
rilanciate. Con meno costi, più competenze e più servizi innovativi”.
VOLANTINO
23.11.2016
Accordo sottoscritto in via definitiva. Di seguito in allegato.
Comunicato stampa Fp Cgil – Fit Cisl – Uil Trasporti – Fiadel
Roma, 28 ottobre – Via libera ai
contratti nazionali dell’igiene ambientale. A due mesi dalla sigla sui
rinnovi dei contratti nel settore pubblico (Utilitalia) e in quello
privato (Fise Assoambiente), è positivo l’esito della consultazione
delle lavoratrici e dei lavoratori dell’igiene ambientale sull’ipotesi
di accordo, approvata con una larghissima maggioranza pari al 73%. A
farlo sapere sono la Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel,
sottolineando “il risultato straordinario per tutte le operatrici e per
tutti gli operatori che ora possono guardare al futuro con la certezza
di essere più forti, con maggiori tutele e con la sicurezza del proprio
posto di lavoro”.
Nel merito dei rinnovi, fanno notare
le sigle sindacali firmatarie, “oggi tutti gli operatori del settore
hanno riacquistato un netto miglioramento economico, il diritto
all’articolo 18 con il contestuale annullamento del Jobs Act,
l’inserimento della clausola sociale, regole forti sugli appalti e sul
passaggio tra imprese con l’obbligo di assunzione di tutto il personale e
dell’applicazione del contratto dei servizi ambientali. Abbiamo
ottenuto il Fondo di
sostegno
al reddito che risponde con risorse economiche importanti delle imprese alle
esigenze sui
prepensionamenti
soprattutto dei lavoratori inidonei, una specifica procedura tra azienda e sindacati per
determinare i carichi di lavoro anche in prossimità del nuovo orario di lavoro”.
Un rinnovo contrattuale, concludono i
sindacati, “ci porta soprattutto a un confronto importante e
straordinario con le imprese per determinare, insieme finalmente, una
nuova organizzazione del lavoro e delle attività lavorative con una
maggiore attenzione alla salute delle tante operatrici e dei tanti
operatori in un settore altamente usurante, insieme all’obiettivo
raggiungibile di un deciso miglioramento dei servizi offerti ai
cittadini. Il contratto nazionale unico di settore è lo strumento
fondamentale per ridefinire tutti questi aspetti e adesso lo possiamo
fare con più garanzie e più tutele per i lavoratori e per le loro
famiglie”.
L’ultima prova alla quale questo piccolo organo ausiliario viene
sottoposto, avviene a valle di un processo che ha comportato
un’offensiva sul lavoro, con la demolizione dei diritti, delle tutele,
della contrattazione e del welfare
a cura di Salvatore Chiaramonte e Andrea Impronta – Fp Cgil nazionale
(Articolo pubblicato su Rassegna sindacale del 22 novembre 2016)
Audizione della delegazione FP CGIL – CISL FP – UIL
FPL in Commissione 7° (Istruzione), Senato della Repubblica su D.D.L. Senato n.
2443 “Disciplina delle professioni di educatore professionale
sociopedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista”.
Oggi,
mercoledì 9 novembre, una delegazione sindacale unitaria, composta da
rappresentanti FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, è stata audita dalla Commissione 7°
(Istruzione) del Senato della Repubblica, nell’ambito dell’esame del D.D.L.
Senato n. 2443 “Disciplina delle professioni di educatore
professionale sociopedagogico, educatore professionale socio-sanitario e
pedagogista”, già approvato alla camera il 21 giugno 2016.
E’ un
provvedimento molto atteso nel mondo della Sanità, del Socio Sanitario e dei
Servizi Educativi perché affronta aspetti di grande attualità per i diritti dei
cittadini e dei lavoratori.
Il testo
dell’articolato di Legge in esame presenta aspetti di grave criticità, tra i
quali ricordiamo la mancanza di una reale salvaguardia delle lavoratrici e dei
lavoratori già assunti, la sconsiderata legittimazione del doppio binario
formativo degli educatori che, in questi anni, ha causato gravi problemi
occupazionali e sul versante, invece, del segmento educativo zero-tre anni,
riteniamo che si debba tenere in considerazione quanto sta avvenendo
nell’ambito della Legge Delega 107/2015 articolo 1 comma 181 in un progetto
organico di integrazione del percorso zero-sei anni.
Come
ricorderete, a più riprese, la nostra categoria per prima, si era più volte
espressa ed aveva sollecitato l’attenzione delle Istituzioni e dei mass media
con iniziative pubbliche.
Proseguiremo,
insieme a Cisl e Uil, l’azione politica su questi aspetti.
Al termine
dell’audizione abbiamo depositato una memoria scritta che vi alleghiamo.
Vi
terremo informati sui futuri sviluppi.
Roma, 9 novembre 2016
I Segretari Nazionali FP CGIL
Cecilia
Taranto – Federico Bozzanca
Audizione della delegazione FP CGIL – CISL FP – UIL
FPL in Commissione 7° (Istruzione), Senato della Repubblica su D.D.L. Senato n.
2443 “Disciplina delle professioni di educatore professionale
sociopedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista”.
Oggi,
mercoledì 9 novembre, una delegazione sindacale unitaria, composta da
rappresentanti FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, è stata audita dalla Commissione 7°
(Istruzione) del Senato della Repubblica, nell’ambito dell’esame del D.D.L.
Senato n. 2443 “Disciplina delle professioni di educatore
professionale sociopedagogico, educatore professionale socio-sanitario e
pedagogista”, già approvato alla camera il 21 giugno 2016.
E’ un
provvedimento molto atteso nel mondo della Sanità, del Socio Sanitario e dei
Servizi Educativi perché affronta aspetti di grande attualità per i diritti dei
cittadini e dei lavoratori.
Il testo
dell’articolato di Legge in esame presenta aspetti di grave criticità, tra i
quali ricordiamo la mancanza di una reale salvaguardia delle lavoratrici e dei
lavoratori già assunti, la sconsiderata legittimazione del doppio binario
formativo degli educatori che, in questi anni, ha causato gravi problemi
occupazionali e sul versante, invece, del segmento educativo zero-tre anni,
riteniamo che si debba tenere in considerazione quanto sta avvenendo
nell’ambito della Legge Delega 107/2015 articolo 1 comma 181 in un progetto
organico di integrazione del percorso zero-sei anni.
Come
ricorderete, a più riprese, la nostra categoria per prima, si era più volte
espressa ed aveva sollecitato l’attenzione delle Istituzioni e dei mass media
con iniziative pubbliche.
Proseguiremo,
insieme a Cisl e Uil, l’azione politica su questi aspetti.
Al termine
dell’audizione abbiamo depositato una memoria scritta che vi alleghiamo.
Vi
terremo informati sui futuri sviluppi.
Roma, 9 novembre 2016
I Segretari Nazionali FP CGIL
Cecilia
Taranto – Federico Bozzanca