VVF – Mobilità del personale Direttivo.

 

Roma 7 agosto 2009

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

Alla cortese attenzione: Capo Dipartimento
Dott. Paolo Francesco TRONCA

Capo Dipartimento Vicario, Capo del CNVVF
Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA

Direttore Centrale Risorse Umane
Dott.ssa Carmen SABELLI

E p.c.: Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali
Dott.ssa Iolanda ROLLI

 
 
 

 Oggetto: Mobilita del personale appartenente al ruolo dei direttivi antincendi del Corpo Nazionale VVF.
Egregi,

con circolare n° 4677 del 6 Agosto 2009 si è dato avvio ad una procedura di mobilità per l’aggiornamento delle aspirazioni di trasferimento del personale come in oggetto indicato, sulla quale esprimiamo di seguito taluni elementi di forte perplessità.

In particolare, sfugge la ragione per cui detta procedura debba essere avviata in periodo di ferie programmate – con tutti i problemi che ciò comporta – malgrado i tempi di completamento del corso di formazione per vice direttori (iniziato da quasi un anno) fossero già ampiamente noti: una simile fretta non può che alimentare dubbi di poca trasparenza!

Peggio ancora poiché non si comprende se il piano di potenziamento al quale si accenna sia un libero pensiero di qualche zelante dirigente, oppure se è aderente alla nuova dotazione organica, discussa circa un anno fa, ma di cui si sono perse letteralmente le tracce: a proposito, che fine ha fatto?

Per quanto sopra chiediamo di posticipare tale procedura a settembre, in ogni caso non prima di un necessario confronto nel quale poter esprimere anche le nostre considerazioni.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

 
 

Coordinatore Nazionale
FPCGIL VVF
Michele D’Ambrogio


 
 


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Concorso a Capi Squadra: Meglio tardi che mai!

27.11.2009 – Abbiamo sempre sostenuto, e come ci stanno confermando i fatti, con il massimo della ragione, che questa riforma, voluta dal centrodestra, ignorata dal centrosinistra e sostenuta da alcune organizzazioni sindacali, era ed è l’esatto contrario di ciò che le LAVORATRICI ed i LAVORATORI del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avevano bisogno.

A ciò si aggiungano – come se non bastasse il resto – gli errori di chi ha gestito tutta la partita concorsuale che ne hanno accentuato gli effetti negativi; per quanto ci riguarda non possiamo che ribadire la nostra contrarietà a tutto l’impianto di riforma, nell’ambito del quale, però, riproponiamo di seguito il nostro tentativo di mediazione sui passaggi di qualifica, proposto nella riunione del 1 Aprile 2008, che in quella sede non venne condiviso, né dall’Amministrazione, né dalle altre OO.SS.:

1. moratoria dell’art.12 del D.L.ivo 217/05 e – per il triennio 2006, 2007, 2008 – applicazione delle modalità contenute nel vecchio contratto integrativo;
2. moratoria dell’art.12, comma b) del D.L.ivo 217/05, ovvero, sempre per il triennio succitato, tutti i posti attribuiti con le modalità previste nella lettera a), medesimo articolo (60%)
3. modifica del D.L.ivo 217/05 sia per quanto riguarda le modalità concorsuali, sia per quanto riguarda la restituzione della decorrenza economica corrispondente a quella giuridica.

Abbiamo appreso che qualcuno dei nostri partner sindacali, evidentemente fulminato sulla via di Damasco, a distanza di quasi due anni, propone, pari pari, come risoluzione del problema, quanto noi avevamo proposto e sostenuto al tavolo e che abbiamo ribadito e pubblicato con la nota suaccennata.

Insomma, non solo, malgrado tutto non si sognano minimamente di riconoscere gli errori che hanno commesso, ma addirittura, ora, si appropriano delle idee e del lavoro altrui: complimenti!

Ecco cosa propongono:
“Per le promozioni a Capo Squadra con decorrenza 2008 – 2009 – 2010, fatte salve quella già conseguite, siano temporaneamente utilizzati per tutti i posti disponibili, i criteri stabiliti per la quota 60% e cioè l’anzianità di servizio e i titoli. Questo sino all’approvazione delle modifiche ed integrazioni al D.Leg.vo 217/05.
Lanciamo questa sfida”.

Più che una sfida, ci perdoneranno l’ironia, questo è plagio e crediamo di non dover aggiungere altro, a meno che, non sia finalmente iniziato il viaggio a Canossa.


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Incarichi conferiti ai Dirigenti Superiori del CNVVF

16.06.2010 – Pubblichiamo in allegato la nota concernente gli incarichi conferiti ai Dirigenti Superiori del CNVVF.


 

Procedura selezione aspiranti specialisti nautici.

 
12.10.2010 – Di seguito, pubblichiamo la nota del Ministero dell’Interno in merito alle procedure di selezione per i Vigili del Fuoco aspiranti specialisti nautici. 


E la chiamavano… SPECIFICITA'!

 
 

 
 
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria nel quale é stata inserita la cosiddetta “SPECIFICITA”, termine coniato per il riconoscimento della tutela economica, pensionistica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale appartenente anche al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
 
Tutto ciò, al momento, si è concretizzato in:

          > obblighi fissati da leggi;
          > limitazioni personali previste da regolamenti; 

          > difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.

 
 
 
 
 

LA SPECIFICITA’ CHE VOGLIAMO è il legittimo riconoscimento economico che TUTTO il personale del CNVVF merita per la valenza sociale e solidale del proprio lavoro che garantisce l’incolumità dei cittadini attraverso il soccorso tecnico e risponde alle esigenze del Paese durante le operazioni di protezione civile.

 
 
RINNOVO CONTRATTO 2008-09
CAPO SQUADRA ESPERTO
COLL. AMMINISTRATIVO CONT. ESP.
Stipendio
62,73
65,49
Indennità di Rischio
17,47
 
Indennità Mensile
 
12,16
Indennità soccorso esterno
88,00
 
Indennità di turno notturno
15,00
 
Compenso di produttività
 
23,00
TOTALE AUMENTO MENSILE
183,20
100,65
 
 

Risultato ottenuto solo in funzione del ruolo istituzionale svolto dai Vigili del Fuoco:

 
 

          > SENZA INSEGUIRE L’OSSESSIVA EQUIPARAZIONE CON GLI ALTRI CORPI DELLO STATO
          > SENZA NEGOZIARE LE PROPRIE LIBERTA’.

 
 

 


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Lavori usuranti: non si tradiscano le aspettative dei lavoratori.

 
LAVORI USURANTI: NON SI TRADISCANO LE ASPETTATIVE DEI LAVORATORI. 
 
Comunicato stampa di Fabrizio Fratini, Segretario Nazionale Fp-Cgil

 

 
 
Lo schema di decreto legislativo sui lavori usuranti al vaglio del Governo, qualora dovesse arrivare ad approvazione confermando le indiscrezioni giornalistiche che circolano in questi giorni, escluderà dai benefici molti lavoratori pubblici che effettuano lavoro notturno.

Crediamo che il provvedimento debba comprendere anche chi, come gli infermieri, i medici, la polizia penitenziaria, i vigili del fuoco e i lavoratori dell’igiene ambientale, fornisce beni di pubblica utilità effettuando turni notturni. A tal riguardo riteniamo limitativa la soglia delle 78 notti annue per riconoscere i benefici.

Una norma tanto limitativa, che non tiene conto del contesto in cui si presta un servizio, delle difficoltà e delle condizioni in cui questo servizio viene prestato, ma che affida tutto a una soglia così alta, ci sembra francamente ingenerosa e non corrispondente alle necessità che hanno ispirato questo provvedimento.

Rivendichiamo inoltre l’esigibilità del diritto alla pensione anticipata per tutti coloro che raggiungeranno i criteri definiti, in base ai quali si dovranno prevedere adeguate risorse.

Appare infatti totalmente iniqua la possibilità della graduatoria in caso di scostamento tra la spesa e la copertura finanziaria.

I lavori usuranti sono l’ultimo banco di prova per il Governo in materia previdenziale. Non vorremmo che i lavoratori subissero l’ennesima ingiustizia.

Roma, 28 gennaio 2011


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Cgil, Cisl e Uil VVF: dimostrazione di incoerenza del Governo. Comunicato stampa

 
COORDINAMENTI VVF E FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA SICUREZZA
Roma, 04 maggio 2011

COMUNICATO STAMPA
 
 

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 aprile 2011 aveva  esaminato il decreto legge proposto del Ministro dell’Interno Maroni, finalizzato a garantire l’operatività delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e doveva essere approvato nella successiva riunione del Consiglio stesso.

Con grande preoccupazione e stupore CGILCISLUIL Vigili del Fuoco apprendono invece che il testo di legge non è tra i provvedimenti che saranno approvati nella seduta di domani del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, di fronte all’ennesima dimostrazione di incoerenza del Governo che testimonia ancora una volta il disinteresse nei confronti del lavoro e della professionalità del Corpo dei Vigili del Fuoco, chiamato continuamente a sforzi straordinari per affrontare con poche risorse sia economiche che strumentali le cento emergenze presenti nel Paese, non ultima quella per l’installazione dei campi per il ricovero dei profughi.
 
Le scriventi Segreterie Nazionali CGILCISLUIL si sono riunite urgentemente per definire le pesanti azioni di protesta sindacale da porre in essere fin dalle prossime ore e che coinvolgeranno tutti i Vigili del Fuoco in tutte le sedi di servizio.

 F.P. CGIL NAZIONALE VVF        FED. NAZ. SICUREZZA CISL          UIL NAZ. VVF
M. Mozzetta- A. Forgione            Pompeo Mannone             Alessandro Lupo      

Roma 4 maggio 2011

 

 


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Circolare su "Indennità operativa per soccorso esterno"

 09.06.2011 – Allegata di seguito la circolare della Direzione Risorse Finanziarie relativa all’Indennità operativa per soccorso esterno – art. 7 D.P.R.del 19 novembre 2010 n. 251 recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (biennio economico 2008-2009); la stessa fornisce indicazioni e criteri riguardanti l’indennità suaccennata, da attribuirsi al personale operativo, per un massimo di 133 turni annui.

 

 

Finanziaria 2007 – Sunto dei commi che riguardano direttamente e non il CNVVF

Il Senato ha approvato, nei giorni scorsi, l’emendamento interamente sostitutivo del DDL 1183 (Finanziaria 2007) sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo torna ora all’esame della Camera dei Deputati. Di seguito, i commi che riguardano direttamente – ed indirettamente, in corsivo – il Corpo, sui quali, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA, ESPRIMEREMO OGNI OPPORTUNA VALUTAZIONE.

120. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, Ministro dell’interno, Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all’avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all’unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

124. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 120, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 120, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

132-bis Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dal presente articolo, è istituito un “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici” finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

132-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l’assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

132 – quater. E’ fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione.

132 – quinquies. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Il medesimo fondo può essere, altresì, alimentato da:
a) una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria.

146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni egli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

211. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unita`. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2007 con le modalita` previste all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

211-bis. Per l’anno 2007 e` autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

212. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 211 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonchè modalita` abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

216. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

218. Le amministrazioni di cui al comma 216 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 212 nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6,8 e 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data dello gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti,fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonchè modalità abbreviate per il corso di formazione.

241-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita` operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai Contratti Collettivi Nazionali o da provvedimenti di recepimento di Accordi sindacali.

417. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.

794. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonche´ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base del centro di responsabilita` “Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” dello stato di previsione “Ministero dell’interno”

Ordini del giorno degli incontri del 18 e 20 settembre 2006 con il Sottosegretario

Di seguito alle convocazioni del 18 e 20 pp.vv. con il Sottosegretario, On.le Rosato, ci è stato comunicato l’ordine del giorno degli incontri, che sarà il seguente: attuazione del DL 217/05; rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile; carenza degli organici. In particolare, nell’incontro del 18 verranno approfondite le problematiche connesse con la nomina dei dirigenti superiori.

14 settembre 2006
 

Elenco definitivo degli idonei ai concorsi per 73 posti di pilota di elicottero professionale e 50 posti di specialista di elicottero professionale.

05.07.2006 – CONCORSO INTERNO AERONAVIGANTI – L’Area II della Direzione Centrale per gli Affari Generali ha fatto pervenire l’elenco definitivo – depurato delle rinunce – degli idonei ai concorsi per 73 posti di pilota di elicottero professionale e 50 posti di specialista di elicottero professionale.

Finanziaria 2007 – Spostata la manifestazione nazionale al 24 novembre 2006 a Roma

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