Proposta di direttiva della Commissione concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

Contesto e lavori preparatori

Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Sintesi della valutazione d'impatto

Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di direttiva concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.

Direttiva sanità – Parere della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

La Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo ha approvato, relatrice l’eurodeputata Anna Záborská, il 10 febbraio 2009 con 26 voti a favore, 3 contrari e 1 astenuto.

Direttiva sanità – Parere della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo ha approvato, il parere della relatrice la socialista Bernadette Vargnaud, il 9 marzo 2009 con 19 voti a favore, 16 contrari e 2 astenuti.

 

Direttiva sanità – Parere della Commissione per i problemi economici e monetari

La Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo ha approvato il parere del relatore Harald Ettl, il 9 marzo 2009 con 24 voti a favore, nessun contrario e 7 astenuti. 
 

 

Direttiva sanità – Parere della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

La Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) del Parlamento europeo ha approvato il parere della relatrice Françoise Grossetête, il 17 febbario 2009 con 25 voti a favore, 9 contrari e 1 astenuto.

 

Direttiva sanità – Molte ombre (e qualche luce) dal voto della Commissione ambiente

La Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici (FSESP) ha espresso il suo disappunto perché la Commissione ha deciso di sostenere la proposta della Commissione europea di fare del Mercato Interno la base legale della proposta di direttiva sulla mobilità transfrontaliera dei pazienti. La FSESP sosteneva con forza una base giuridica legata alla sanità pubblica ed ai diritti universali e non alla concorrenza.

Se la Commissione avesse votato contro la base giuridica proposta della Commissione avrebbe dato a questa proposta di direttiva un valore ben diverso, legato ai fondamenti di una sanità universale e, in particolare, all’accesso per tutti. Solo 23 europarlamentari (del centro sinistra, con l’astensione del PSE) si sono astenuti o hanno votato contro a causa della loro contrarietà a definire la sanità una questione di concorrenza tra imprese e soggetta al principio di sussidiarietà.

“Come il principio di una sanità universale ed accessibile a tutti possa essere basata sui principi della concorrenza e del mercato mo è veramente oscuro – ha dichiarato Carola Fischbach-Pyttel, segretario generale della FSESP – neppure la crisi economica e gli avvenimenti degli ultimi mesi, sembrano aver convinto, molti parlamentari europei e la Commissione europea, che il mercato, per definizione, produca ineguaglianze, in particolare se ci si basa sulle possibilità di pagare o meno il servizio”.

Alcune decisioni sono positive, come ad esempio l’autorizzazione preventiva per le spese ospedaliere all’estero (la possibilità da parte dello stato membro di autorizzare i pazienti a viaggiare)

Ora il voto in aula (in plenaria) al Parlamento Europeo è previsto per il 25 aprile.

Per l’ufficio Internazionale Fp Cgil  Enzo Bernardo

Roma, 31 marzo 2009

 

Direttiva sanità – Voto al Parlamento Europeo il 23 aprile

Arriva in plenaria, giovedì 23 aprile, dopo un voto complicato e combattuto in Commissione ambiente – la proposta di direttiva sanitaria sulle cure transfrontaliere. Il voto in Commissione è stato combattuto e difficile: il relatore Bowis ha formalmente tolto i riferimenti più diretti alla direttiva servizi nel mercato interno, ma ciò nonostante la base legale è rimasta quella dell’art.95 che sostanzialmente tutela il mercato interno, anche se in passaggi del nuovo testo viene indicato che ciò non debba essere detrimento alla tutela della salute. La proposta dei sindacati europei, e della CGIL e della FP CGIL – è di includere invece come base legale l’art 152 che tutela la sanità pubblica, la cooperazione tra stati membri e pone al primo posto il benessere del paziente, inoltre anche gli art 16 e 42 a tutela dei lavoratori del settore, del diritto dei migranti a ricevere cure e nel mantenimento del servizio pubblico come pilastro centrale di riferimento.

In allegato anche una versione provvisoria consolidata (fonte GUE) cioè già comprensiva degli emendamenti – in grassetto – adottati dalla Commissione ambiente lo scorso 31 marzo.

 

Direttiva sanità: appello di CGIL e FP CGIL per il voto al Parlamento Europeo del 23 aprile

La CGIL e la FP CGIL hanno inviato una lettera ai parlamentari italiani ed europei In vista del voto sulla proposta di direttiva “concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera” nella seduta plenaria del Parlamento europeo, prevista per il giorno 23 aprile 2009. Nella lettera si esprimono forti preoccupazioni per la scelta che basa sull’art. 95, quello che definisce le libertà del mercato interno, la legittimità della direttiva stessa. “Si sarebbe dovuto, invece, rafforzare il principio dell’universalità del diritto alla salute nell’ambito dell’Unione Europea indicando nell’art. 152 del Trattato la base giuridica della nuova norma.” Si afferma nel testo che “tale decisione rappresenta, a nostro avviso, una ingiustificata forzatura del dettato delle sentenze della Corte Europea di Giustizia che, come è noto, hanno più volte evidenziato la necessità di garantire la libera circolazione dei pazienti nell’ambito dell’Unione Europea e non già la libertà di circolazione delle imprese fornitrici di servizi sanitari. Questa ultima previsione contrasterebbe in modo netto con la stessa volontà del Parlamento Europeo che il 16 febbraio 2006 votò l’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito di applicazione della Direttiva Servizi.”

Si chiede ai parlamentari europei, alla luce di queste valutazioni, di fondare il proprio il giudizio sul complesso della Direttiva “…dal riferimento chiaro della sua base giuridica e… di operare affinché il suo fondamento giuridico sia radicato nell’art. 152 del Trattato, al fine di riportare coerenza con le sentenze della Corte Europea di Giustizia e con i principi solidaristici e universalistici che sono alla base di tutti i sistemi sanitari europei.”

Roma, 16 aprile 2009
 

 

Manuale per l'attuazione della direttiva servizi – Commissione europea – DG Mercato interno e servizi (novembre 2007)

Il manuale, preparato dalla Commissione, Sottolinea che i servizi d’interesse economico generale rientrano nel campo di applicazione della direttiva se non sono soggetti ad una specifica esclusione (pagina 81)

10.2.4. Revisione e valutazione dei requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e dei servizi di interesse economico generale

I servizi di interesse economico generale rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi nella misura in cui non sono oggetto di una esplicita esclusione. (…)

– ricorda agli Stati membri che, il fatto che un servizio di interesse generale sia di natura economica o meno deve essere determinato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, e che in ogni caso non è possibile per gli Stati membri escludere tutti i servizi entro un determinato settore, ad es. tutti i servizi dell’ istruzione (pagina 12)

Servizi non economici di interesse generale

L’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è strettamente legata alla nozione di “servizio” in precedenza illustrata. Il termine “servizi non economici” si riferisce a servizi che non vengono prestati contro remunerazione. Tali attività non costituiscono un servizio ai sensi dell’articolo 50 del trattato CE e non rientrano quindi in ogni caso nel campo di applicazione della direttiva servizi. Di conseguenza, i servizi non economici di interesse generale, quali i servizi che vengono prestati senza un corrispettivo economico nel settore dell’istruzione primaria e secondaria nazionale, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi. I servizi d’interesse economico generale, quali quelli del settore dell’elettricità e del gas, sono, invece, servizi prestati dietro corrispettivo economico e rientrano quindi, in linea di principio, nel campo di applicazione della direttiva servizi. La natura economica o non economica di un servizio che uno Stato membro considera di interesse generale deve essere stabilita tenendo conto della giurisprudenza della CGCE sopra citata. In ogni caso, gli Stati membri non potranno considerare, in maniera generale, che tutti i servizi di un intero settore ( ad esempio, tutti i servizi nel settore dell’ istruzione), sono qualificabili, senza distinzioni, come servizi non economici di interesse generale.

– Per quanto riguarda i servizi esplicitamente esclusi dalla direttiva, il manuale preme per esclusioni molto ristrette basate su specifici compiti o funzioni piuttosto che per settore -cfr. ad esempio i commenti sulle attività connesse con l’esercizio dei pubblici poteri, la sanità, i servizi sociali, il lavoro temporaneo, e l’ istruzione (pp- 11-15) Per i servizi sociali per esempio, il manuale sottolinea che ” Pertanto, ad esempio, i servizi privati di assistenza a domicilio non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva servizi e devono quindi rientrare nel campo di applicazione delle misure di esecuzione. (pagina 15)

– ricorda agli Stati membri che le esclusioni sono opzionabili e che possono in ogni caso applicarsi alcune parti della direttiva (ad es: sportelli unici) ai servizi esclusi (Pagina 11)

– ricorda agli Stati membri anche che dove l’ attuale normativa settoriale non copre tutti i settori trattati dalla direttiva sui servizi,si devono applicare questi aspetti della direttiva sui servizi (ad es., nel caso di rifiuti, il manuale si riferisce a talune condizioni di autorizzazioni di concessione cfr. pagina 33) che non sono contenuti nella legislazione settoriale

– menziona in vari momenti che (tutte) le leggi devono essere esaminate per verificare che esse non limitino la libertà fondamentale di prestazione di servizi (cfr. osservazioni, per esempio, sul diritto penale, pagina 18)

– Non chiede agli Stati membri di garantire che le libertà fondamentali che riguardano i diritti dei lavoratori non siano interessate dalla direttiva. Infatti, il manuale ricorda che la direttiva (articolo 1-7), ” L’articolo 1, paragrafo 7, non fornisce risposta al quesito se la negoziazione, la conclusione e l’esecuzione di accordi collettivi costituiscano o meno dei diritti fondamentali.”;(pagina 19) Il manuale dice solo che il diritto del lavoro non deve essere pregiudicato dall’attuazione della direttiva, sottolineando che questo si riferisce (solo) per le singole condizioni di occupazione dei lavoratori e per il rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro (pagina 19)

– Non ricorda agli Stati membri che concludere accordi collettivi non dovrebbe essere considerato come un “requisito” come definito nell’articolo 4[1] (pagina 17)

– ricorda agli Stati membri che, in relazione all’ esclusione dei servizi d’interesse economico generale dall’ articolo 16, la valutazione se un servizio sia un servizi d’interesse economico generale può essere effettuata solo caso per caso (pagina 57); la stessa logica si applica all’articolo 15 relativo alla valutazione dei regimi di autorizzazione relativi ai servizi d’interesse economico generale (vale a dire, deve essere fatto caso per caso ecc.)

Il manuale copre tutti i settori della direttiva e si dilunga sugli Sportelli unici e la cooperazione amministrativa.

Da una prima lettura, si può ritenere che il manuale rafforza le argomentazioni presentate nella nota di informazione della FSESP sul recepimento della direttiva e che c’è la necessità di monitorare attivamente il processo di recepimento.

Certamente il manuale della Commissione interpreta la lettera piuttosto che lo spirito dell’articolo 1 della direttiva, vale a dire, che ” La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti”.

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[1] “le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente direttiva;” 
 
 


Commento della FSESP alla proposta di direttiva sulla sanità

Bozza delle osservazioni EPSU/FSESP in merito alla proposta della Commissione europea (CE) di una direttiva concernente l’applicazione dei diritti del malato nell’ambito dell’assistenza sanitaria transfrontaliera

FSESP: 10 punti che mostrano come la Commissione europea sia sbagliando sulla sanità.

Risposta della FSESP alla direttiva della Commissione Europea concernente l’assistenza sanitaria trannsfrontaliera, 10 punti che mostrano come la commissione europea stia sbagliando sulla sanità.
 

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