Nuovi Comparti e Aree di contrattazione
Nella giornata di ieri si è svolto all’Aran un incontro per la definizione dei nuovi Comparti di contrattazione.
Nel corso dell’incontro, oltre che riproporsi le difficoltà già risapute in particolare per l’aggregazione in un unico Comparto del personale delle Regioni con il Servizio Sanitario Nazionale, sono state manifestate tutte le incongruenze fra definizione dei nuovi Comparti e provvedimenti contenuti nel decreto legge 78/2010.
Discutere di definizione dei nuovi Comparti in un contesto di provvedimenti governativi che prevedono di non rinnovare i CCNL, che per i prossimi tre anni bloccano le retribuzioni dei singoli dipendenti al valore del 2010, che impediscono la crescita economica derivante da progressioni di carriera, giusto per ricordarne alcune senza dimenticare le norme vessatorie del decreto legislativo 150, è quanto di più assurdo possa apparire.
Dopo aver rappresentato tali contraddizioni e dopo aver ribadito la nostra posizione in merito ai Comparti, proponendo una conferma delle aggregazioni storiche dei Comparti SSN e Regioni e AALL e una netta separazione fra settori della conoscenza e amministrazioni centrali, all’Aran abbiamo chiesto con forza di attivare immediatamente le trattative affinché nel prossimo mese di novembre possano essere regolarmente effettuate le elezioni delle RSU.
L’incontro si è concluso con un sostanziale nulla di fatto e con l’ambiguo impegno dell’Aran a riconvocare in tempi brevi le organizzazioni sindacali.
Roma, 9 luglio 2010
p. La FP CGIL Nazionale Dipartimento Sindacale
Vincenzo Di Biasi
Dichiarazione di Massimo Cozza, Segretario Nazionale Fp Cgil Medici
L’archiviazione del procedimento disciplinare a carico di Mario Riccio, decisa dall’Ordine dei medici di Cremona, è una buona notizia.
Adesso servono norme chiare, che non lascino alla discrezionalità dei singoli Ordini provinciali o delle Procure, di poter accusare un medico di eutanasia, se, in scienza e coscienza, lascia morire con dignità una persona gravemente ammalata, quando non c’è più niente da fare, l’unica certezza è il dolore, ed è chiara la scelta consapevole del paziente di voler porre fine all’accanimento terapeutico.
PER PROTESTARE CONTRO:
* La mancata convocazione per un incontro da parte del Ministro Livia Turco per discutere delle problematiche relative a questi lavoratori.
* La finanziaria 2008 che come la precedente non tiene conto dei precari degli IRCCS impedendo l’applicazione a questi lavoratori dei processi di stabilizzazione previsti per gli altri.
* Il mancato recepimento degli emendamenti presentati per la stabilizzazione dei precari degli IRCCS.
PER RIVENDICARE :
* Il cambio delle regole e delle norme sui contratti di ricerca (ex art.36 Dpr. 617/80) che sono la vera fonte del precariato nella ricerca sanitaria.
* La contrattualizzazione della figura del ricercatore nel CCNL della sanità pubblica.
* Una ricerca sanitaria di qualità che non basa sul precariato il suo piano di sviluppo.
* Il ruolo fondamentale che i precari degli IRCCS hanno svolto in questi anni nell’avanzamento della ricerca in Italia.
* Stabilità e fine dello sfruttamento.
PER GARANTIRE:
* La ricerca sanitaria pubblica;
* Eccellenza e qualità alla ricerca sanitaria in Italia;
* Una sempre maggiore connessione fra ricerca e assistenza per un sistema sanitario che garantisca salute e benessere a tutti i cittadini.
ALLA MANIFESTAZIONE SARANNO PRESENTI I SEGRETARI NAZIONALI DI CGIL FP E NIDIL (che ha dato la propria adesione all’iniziativa)
Pubblicazione della lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Romano Prodi e al Ministro della Salute On. Livia Turco.
Le scriventi organizzazioni sindacali desiderano rappresentarLe l’importanza e l’urgenza dell’approvazione dello schema del decreto legislativo in oggetto, peraltro applicativo di una legge delega, la n.43 del 2006, già prorogata per questa parte dalla legge n.189 del 2007 con relativa scadenza il 4 Marzo p.v.
La legge n.43 del 2006 approvata da tutte le forze politiche , dopo un percorso parlamentare lungo ed articolato, realizza il completamento del processo di evoluzione delle professioni sanitarie avviato negli anni ’90 e 2000, all’insegna di un nuovo concetto di sistema salute integrato per i cittadini.
In questi mesi il Ministero della salute ha fatto un percorso di realizzazione della legge 43 del 2006 con la definizione dell’Accordo Stato Regioni per l’istituzione delle funzioni di coordinamento e l’approvazione, in questi giorni, del DPCM per il regolamento dei concorsi per i professionisti dirigenti. Nel contempo si è avviato, dal luglio 2006, un tavolo di confronto per la definizione dello schema di decreto legislativo in oggetto, a completamento e definitiva istituzione del sistema ordinistico per tutte le professioni sanitarie.
Lo schema di decreto legislativo, pur non incontrando la nostra completa soddisfazione per la parte relativa all’articolazione degli ordini, in quanto non completamente rispondente al dettame della legge 43 del 2006, rappresenta l’atto finale di realizzazione della Legge stessa ed una tappa importante del percorso di valorizzazione ed evoluzione delle professioni sanitarie, a garanzia di un sistema qualificato di prestazioni sanitarie e a tutela dei cittadini dai rischi di abusivismo nell’ambito delle prestazioni sanitarie.
Certi della Sua sensibilità politica alla realizzazione del completamento del percorso di cui sopra e della Sua attenzione alla nostra richiesta, cogliamo l’occasione per porgerLe distinti saluti.
Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl
Rossana Dettori Daniela Volpato Carlo Fiordaliso
La CGIL FP in coerenza con l’impegno e le battaglie sin qui sostenute per la stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione ed in particolare quello degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ha deciso di aderire e sostenere l’iniziativa di protesta che il Coordinamento Nazionale dei precari ha organizzato per il giorno 22 ottobre a Roma sotto la sede del Ministero della Salute in Via Lungotevere Ripa 1 dalle ore 10,30.
Una adesione convinta della necessità che vengano ritirate tutte le norme che impediscono il prosieguo del processi di stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione senza il quale in molti casi si bloccherà l’attività di interi servizi e nel caso dei precariato degli IRCCS le norme combinate dell’art.37 bis e dell’art 49 della legge 133/08 metteranno in ginocchio l’intero sistema della ricerca sanitaria in Italia essendo ormai in maggioranza precario il personale che negli IRCCS svolge l’attività di ricerca.
Con il conseguente risultato di disperdere un patrimonio professionale altamente qualificato che nonostante la carenza di fondi continua ad ottenere importanti risultati sia in campo Nazionale che Internazionale, e determinando un forte abbassamento dei livelli assistenziali del nostro sistema sanitario nazionale.
All’iniziativa saranno presenti la Segreteria Nazionale FP CGIL e il Coordinatore Nazionale IRCCS FP CGIL.
La Segretaria Nazionale FP CGILRossana Dettori – ll Coordinatore Nazionale FP CGIL IRCCS Sandro Alloisio
Roma 20/10/2008
Senza significative risorse integrative sarà difficile riprendere la trattativa.
Si è aperta oggi all’ARAN la trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro per i Dirigenti del SSN.
L’Aran, nell’illustrare l’atto di indirizzo del comitato di settore, ha confermato la destinazione per gli aumenti salariali dello 0,4% per il 2008 che diventa il 3,2% per il 2009 di cui alla legge finanziaria 2008 (complessivamente circa 150 € lordi pro-capite a regime) ed ha evidenziato come, tra le altre indicazioni affidatele dal Governo per la trattativa vi sia anche quella di destinare una parte dello stanziamento 0,5%, per incrementare le parti accessorie dei salari. Sempre l’Aran, nell’illustrare l’atto di indirizzo, ha evidenziato che le risorse legate alla RIA saranno trasferite nel salario di risultato, negando così le già scarse risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione variabile aggiuntiva aziendale.
La stessa ARAN ha inoltre comunicato la volontà del Governo a stoppare le Regioni, qualora le stesse volessero utilizzare fondi derivanti da processi di ristrutturazione e/o da risparmi sui costi delle risorse umane.
Pur in una fase assolutamente interlocutoria del confronto, la FP CGIL ha evidenziato le difficoltà a poter proseguire un confronto negoziale senza una sostanziale modifica dell’atto di indirizzo.
La FP CGIL ha chiesto, inoltre, che il rinnovo del CCNL 2008/2009 preveda soluzioni idonee e definitive per la completa stabilizzazione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e misure di disapplicazione degli interventi negativi operati dalla legge 133/2008.
Questa posizione è stata ribadita e condivisa da tutte le OO.SS presenti al Tavolo di trattativa ed in particolare dalle OO.SS. non firmatarie del Protocollo del 30 Ottobre 2008.
L’ARAN ha comunicato un’ulteriore approfondimento con le Regioni sui temi sollevati e ha preannunciato la ripresa del confronto subito dopo la pausa festiva.
Roma 22 Dicembre 2008
L’entrata in vigore del dlgs 150/2009 ha sancito la volontà del Governo e del Ministro Brunetta di mettere il “freno” alle potestà contrattuali in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e, sostanzialmente, depotenziare le possibilità e la capacità delle organizzazioni sindacali di intervenire sulla materia e svolgere un ruolo di soggetto attivo anche su ciò che attiene l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro.
Abbiamo già avuto modo di analizzare e di giudicare i contenuti del dlgs 150/2009 con gli effetti e i riflessi che esso ha in materia di “relazioni sindacali” sia sul primo livello (CCNL) che sul secondo livello (contrattazione integrativa) e come i vari istituti (premi, merito e utilizzo salario accessorio) impattano in termini di individuazione dei destinatari e di distribuzione delle risorse, sia sui singoli individui che sulla platea collettiva.
Particolare attenzione abbiamo posto sulle differenze che lo stesso dlgs 150/2009 rileva fra “amministrazioni centrali” e “amministrazioni ed enti del sistema delle autonomie locali” dove per le prime ci si trova di fronte a norme che riscontrano una previsione attuativa immediata, mentre per le seconde, stante la loro autonoma potestà legislativa, le norme hanno valore di indirizzo alle quali dovranno adeguarsi modificando i loro ordinamenti e/o regolamenti.
Nello specifico per le “amministrazioni del sistema della autonomie” (Regioni, Province, Comuni e enti del SSN) la legge individua una cadenza temporale entro la quale gli ordinamenti e/o i regolamenti dovranno essere adeguati e, fermo restando fino a tale scadenza la validità delle attuali normative di legge e di contratto, solo successivamente, se gli stessi enti non avranno provveduto all’adeguamento, interviene l’automaticità applicativa dei contenuti del dlgs 150 al pari di ciò che è previsto per le “amministrazioni centrali”.
Sono di questi giorni due atti, il decreto legge n. 78 e la Circolare 13/5/2010 n. 7 PCM Dip. Funzione Pubblica, che mostrano non poche contraddizioni e forzature rispetto al dlgs 150/2009.
Il DL 78/2010, oltre alle varie norme, dispone:
– che non ci saranno rinnovi contrattuali per il triennio 2010/2012;
– che per gli anni 2011/2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 (testo originario del DL 78/2010: “in godimento nell’anno 2010”);
– che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (modifica introdotta con il maxiemendamento al DL 78 approvato al Senato);
– che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
disposizioni che, nella loro evidenza e nella sostanza, hanno effetti inibitori alla attuabilità di alcuni istituti previsti dal dlgs 150/2009.
La Circolare n. 7/2010 del Dip. Funzione Pubblica si concentra sugli aspetti inerenti la contrattazione integrativa e pone in evidenza titolarità e comportamenti da adottare, in correlazione con il dlgs 150, in sede di definizione di accordi di secondo livello.
E’ quanto meno sospetta la tempestività della emanazione della Circolare n. 7/2010 con la contestualità del DL 78/2010, considerato che la prima sembra non conoscere quanto previsto nel decreto legge; a meno che non si tratti della solita e ostinata cocciutaggine burocratica che non guarda e non vede una realtà che si muove in tutt’altra direzione e con questo dimostrare la sua esistenza in vita.
Ed in questo senso, dalle notizie che ci pervengono, sembra si stiano muovendo alcune amministrazioni del sistema delle autonomie locali che, ansiose di assumere il credo e lo stile brunettiano, spingono per una immediata applicazione dei contenuti del dlgs 150/2009 rinunciando così all’autonomia legislativa che ad esse deriva dal Titolo V della Costituzione ed è espressamente e specificatamente richiamata dallo stesso dlgs 150.
Tutto ciò premesso, il CCNL rimane l’unico strumento “regolatore”, ad esempio, del sistema di classificazione professionale del personale pur se condizionato dalla previsione di legge che prevede sistemi con “almeno tre aree di classificazioni” (art. 62) e altrettanto vale comunque per altri istituti del dlgs 150/2009 che sono strettamente connessi (inscindibili) con il Contratto collettivo nazionale di lavoro, avendo la norma demandato ad esso la regolamentazione della individuazione delle risorse da stanziare per la loro attuazione.
E’ il caso intanto di ricordare quanto previsto al comma 5 dell’articolo 65 (dlgs 150/2009):
“le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”,
per rilevare che se non ci sarà rinnovo contrattuale per gli anni 2010/2012, come recita il DL 78/2010, sono inapplicabili tutte le norme e gli istituti del dlgs 150/2009 che richiamano il CCNL o che derivano da esso per la loro attuazione.
E’ il caso:
a) dell’ art. 21 “Bonus annuale delle eccellenze” (richiama il comma 3 bis dell’art. 45 del dlgs 165);
b) dell’ art.22 “Premio annuale per l’innovazione”;
c) della “graduatoria di performance” di cui all’art.40, c.3-quater, dlgs 165/2001 – (questo istituto interessa solo le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali);
d) dell’ art.45, commi 3 e 3bis, dlgs 165/2001 “Trattamento economico”;
e) dell’ art. 40, comma 3-bis, dlgs 165/2001 “Contratti collettivi nazionali e integrativi”.
dove:
– per i punti a), b) e c) è previsto che vi sia uno specifico stanziamento nell’ambito delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali;
– per il punto d) è chiaramente stabilito: 1) che spetta al CCNL definire i trattamenti economici accessori collegati alla “performance individuale” ed alla “performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative”; 2) che “per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti” le risorse utilizzabili sono nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del CCNL;
– per il punto e), l’art. 40 comma 3-bis è pur vero che dispone alla contrattazione integrativa di destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato, ma lo fa richiamando il comma 3 dell’art. 45 il quale prevede che siano i CCNL a definire la materia dei trattamenti economici accessori.
Considerato pertanto che, o per diretto finanziamento o per regolamentazione, gli istituti “premiali” del dlgs 150 sono correlati al CCNL e considerato che il già rammento art. 65, comma 5, del dlgs 150 afferma che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale si applicano dalla tornata successiva a quella in corso, ovvero per i CCNL 2010/2012, e considerato che il DL 78/2010 dispone che per quest’ultimo arco temporale non si rinnoveranno i contratti collettivi nazionali, ci sembra ovvio affermare l’inapplicabilità degli istituti premiali previsti nel dlgs 150.
Vediamo nello specifico quali articoli del dlgs 150 recano norme di diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione che costituiscono principi generali ai quali si dovranno adeguare le Regioni e gli Enti locali, anche con riferimento agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale:
– Art. 3 “Principi generali”;
– Art. 4 “Ciclo di gestione della performance”;
– Art. 5 “Obiettivi e indicatori” (per la parte che individua le caratteristiche degli obiettivi);
– Art. 7 “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”;
– Art. 9 “Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale”;
– Art. 17 “Oggetto e finalità” (Titolo III – Merito e premi);
– Art. 18 “Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance”;
– Art. 23 “Progressioni economiche”;
– Art. 24 “Progressioni di carriera”;
– Art. 25 “Attribuzione di incarichi e responsabilità”;
– Art. 26 “Accessi e percorsi di altra formazione e crescita professionale”;
– Art. 27 “Premio di efficienza”;
infine:
– Art. 62, commi 1-bis e 1-ter, che modifica l’art. 52 del dlgs 165/2001 “Disciplina delle mansioni”. In esso è disposto che per i dipendenti pubblici la scala classificatoria sia individuata in almeno tre distinte aree professionali e sono indicate le modalità per le progressioni all’interno della stessa area e per quelle fra le aree ed una specificità per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali.
In questo ultimo caso è da rilevare come lo stesso art. 52 del dlgs 165/2001 al comma 6 afferma che:
“le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita”
quindi regolamentando pure le innovazioni introdotte dall’art. 62 con i commi 1-bis e 1-ter.
Il termine indicato dal dlgs 150/2009 entro il quale Regioni, Province, Comuni e Enti del S.S.N. dovranno adeguare i loro ordinamenti è fissato al 30/12/2010. Solo nel caso in cui queste amministrazioni non adegueranno i loro ordinamenti entro tale scadenza scatterà l’applicabilità automatica delle norme così come dettate dal decreto legislativo, fermo restando che fino a tale data valgono le norme vigenti.
Quindi il punto è: queste amministrazioni devono adeguare i loro ordinamenti ai principi contenuti negli articoli specificati (pena la sanzione, dal 1/1/2011, dell’automatica applicabilità), ma hanno la potestà di riscrivere le norme regolamentari “solo” ispirandosi a quei principi.
In ogni caso prima di “pretendere” l’applicazione di tali norme è per loro indispensabile modificare formalmente i regolamenti e gli ordinamenti, sapendo che nel farlo dovranno tenere conto di tutti quegli aspetti precedentemente indicati e che il dlgs 150/2009 lascia al CCNL la titolarità regolatoria.
Non si può sottacere la contraddizione comportamentale qualora le “amministrazioni del sistema delle autonomie” pretendano il rispetto della loro autonomia legislativa e regolamentare per poi conformarsi letteralmente ai contenuti del dlgs 150/2009 nonostante da esso derivino indicazioni diverse.
L’altro aspetto critico è dettato dalla tempistica, di cui all’articolo 65, per l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data del 15 novembre 2009.
Per il comparto Regioni e autonomie locali il termine entro il quale bisogna adeguare i contratti integrativi è fissato al 31 dicembre 2011, e qualora ciò non dovesse avvenire, il termine della decadenza e dell’inapplicabilità delle norme contenute nei contratti integrativi è fissato al 31 dicembre 2012.
Si intrecciano quindi più aspetti che, a nostro avviso, si condizionano vicendevolmente: adeguamento degli ordinamenti delle amministrazioni, adeguamento dei contratti integrativi, nuova regolamentazione dettata dai CCNL e, per ultimo, il DL 78/2010 che per gli anni 2010/2012 dispone che non si dia luogo alle procedure per il rinnovo dei CCNL.
Venendo a mancare quest’ultimo, quale strumento regolatorio della determinazione dei trattamenti accessori, e considerato che lo stesso dlgs 150/2009 parla della tornata contrattuale successiva a quella in essere nel 2009, si può affermare che in assenza del rinnovo contrattuale 2010/2012 gli istituti previsti dal dlgs 150 si potranno applicare nella tornata contrattuale 2013/2015.
Per ultimo, anche a conferma della nostra tesi, ricordiamo che l’articolo 29 del dlgs 150/2009 tratta della “Inderogabilità” e dispone che per le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del Titolo III (Merito e premi) dovranno essere inserite nei contratti collettivi a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 150/2009 (15 novembre 2009) indicando quindi il CCNL 2010/2012 e cioè quel periodo per il quale il DL 78/2010 dispone che non ci sarà rinnovo.
Infine, mettendo in correlazione i contenuti del DL 78/2010 (in particolare l’art. 9) con il Dlgs 150/2009, è nostra opinione che non possa esserci alcun dubbio sul depotenziamento dell’impianto strutturale e sulla inapplicabilità del Dlgs 150/2009.
Roma, 26 luglio 2010
p. FP CGIL Nazionale
Dipartimento Sindacale e Ufficio Studi
(V. Di Biasi)
La bozza di decreto legislativo sul federalismo sanitario licenziata ieri dal Governo rischia di produrre ulteriori differenziazioni nel servizio Sanitario nazionale e gravi problemi nell’erogazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza ai cittadini.
Un federalismo sanitario senza risorse rischia di condannare intere aree del paese all’incapacità di garantire il diritto alla salute e contiene in sé la concreta possibilità che, anche laddove ancora si assicurano prestazioni di qualità, si verifichino difficoltà nel mantenere alto il livello dei servizi.
Produrre un’accelerazione nel percorso non tenendo conto della sospensione della contrattazione nazionale e mentre, a seguito della manovra finanziaria, sono scomparsi dal fondo sanitario nazionale gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali, rischia di accentuare la frammentazione del Servizio sanitario nazionale, almeno così come è prefigurato dalla Costituzione italiana, soprattutto se in molte regioni d’Italia si operano tagli alle spese per il personale come quelle a cui stiamo assistendo in questi mesi.
Chiediamo al Governo e alla Conferenza delle Regioni di operare concretamente affinché, in uno scenario già di per se rischioso per la tenuta unitaria dei diritti alla salute, non si aggiungano ulteriori elementi di difficoltà per il mondo del lavoro in Sanità. È imprescindibile un investimento sulle lavoratrici e sui lavoratori della sanità pubblica, sulla loro professionalità, sulle loro condizioni di vita e di lavoro.
Sull’intera partita del lavoro in sanità si dovrebbe aprire una grande riflessione tanto sull’oggi, quanto sul domani.
Roma 8 Ottobre 2010
Decreto intramoenia, no a studi privati si ad esclusivita’ – Dichiarazione di Massimo Cozza, segretario nazionale FP CGIL Medici
L’annuncio odierno di alcuni contenuti riguardanti la prossima emanazione da parte del Governo di un decreto sulla libera professione intramoenia suscita più di una perplessità.
In primo luogo non è chiaro se si tratta di una proroga illimitata all’attuale situazione di intramoenia allargata negli studi privati oppure se le aziende dovranno instaurare nuove regole di trasparenza e di garanzia per i medici e per i cittadini, in primo luogo rispetto alle liste di attesa.
E’ infatti interesse comune dei cittadini, e degli stessi medici che operano con impegno ed onestà nel servizio pubblico, che si arrivi ad una libera professione intramuraria svolta in una casa di vetro gestita dall’azienda pubblica.
Il medico, dopo aver svolto il suo impegno pubblico, ha certamente dei vantaggi a poter svolgere l’attività libero professionale intramuraria, sia ambulatoriale che in regime di ricovero, presso la stessa struttura, che si deve assumere l’onere di reperire spazi adeguati, nonché di gestire sia le prenotazioni che i pagamenti.
Un compito che invece oggi può ricadere sullo stesso medico costretto a rivolgersi a studi e cliniche private, peraltro con conseguenze non più accettabili di mancata trasparenza, in primo luogo rispetto alle liste di attesa.
Desta infine molta preoccupazione il mancato annuncio che nel decreto, insieme alla libera professione, dovrà essere introdotta l’esclusività di rapporto, a partire dai direttori di struttura complessa e dai responsabili di struttura semplice. Si tratta infatti di due questioni strettamente collegate, così come da più parti sempre sostenuto.
Regione Friuli Venezia Giulia
Burlo Garofalo – Triste
Centro Rif. Oncologico Aviano (Pn)
Regione Veneto
Istituto Oncologico Veneto di Padova
Legge Regionale 22 dicembre 05 n. 26
Regione Lombardia
Istituto Tumori Milano (Fondazione delibera regionale n. 2398 – 27/4/2006)
Ospedale Maggiore Milano (Fondazione)
Istituto C. Besta – Milano (Fondazione delibera regionale n. 2397 – 27/4/2006)
Policlinico S. Matteo Pavia (Fondazione delibera regionale n. 2399 – 27/4/2006)
Regione Liguria
Istituto Tumori – Genova
Istituto G. Gaslini – Genova
Legge regionale 31/3/2006 n. 7
Regione Emilia Romagna
Istituti Ortopedici Rizzoli – Bologna
Legge regionale 2006 n.12
Regione Marche
I.N.R.C.A. – Ancona
Legge regionale in fase di approvazione
Regione Lazio
Istituto Regina Elena – Roma*
Istituto S.Gallicano – Roma*
Spallanzani – Roma
* Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)
Legge Regionale 23 gennaio 06 n. 2
Regione Campania
Fondazione Pascale – Napoli
Legge Regionale 29 dicembre 2005 n. 24
Regione Puglia
Istituto Oncologico – Bari
Istituto S.De Bellis – Castellana Grotte (Ba)
Legge Regionale 12 agosto 05 n. 12
Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) – Riduzione dei fondi contrattuali, mancata regolarizzazione dei medici precari e politica regionale sempre più orientata a un indebolimento della sanità pubblica. Sono questi i tre punti principali contro cui si battono le organizzazione sindacali della dirigenza (Anaao-Assomed, Anpo, Aupi, Cimo-Asmd, Civemp, Federazione Cisl medici, Federazione medici Uil Fpl, Fesmed, Fp Cgil medici, Sds-Snabi, Sinafo, Umpsped e Unione confederale Confedir Lazio), che si sono riunite oggi in assemblea a Roma per rinviare al 27 luglio lo sciopero dei medici, veterinari e della dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa della sanità laziale contro le delibere della Regione.
Dichiarazione di Massimo Cozza, segretario nazionale FPCGIL Medici
e di Rossana Dettori, segretaria nazionale FPCGIL
Il Disegno di Legge sulla sanità, presentato dalla Ministra Turco oggi ai sindacati medici e della dirigenza del Ssn, presenta aspetti positivi e negativi.
Finalmente si affronta la questione del Governo Clinico, senza lasciare esclusivamente al Direttore Generale ogni decisione, e con una valorizzazione del Collegio di Direzione, dei Dipartimenti e dei Distretti, ai quali sono attribuite responsabilità di indirizzo e valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie. Inaccettabile appare però l’esclusione dal Collegio di Direzione della dirigenza dei servizi infermieristici e tecnico sanitari. La giusta centralità del Dipartimento viene inoltre clamorosamente contraddetta dalla scelta di lasciare al Direttore anche la titolarità della struttura complessa, quando i due incarichi sono nei fatti incompatibili.
Gattopardesca è la proposta che, pur migliorando l’attuale situazione di arbitrarietà, lascia in ultima istanza il potere di scelta del primario sempre al Direttore Generale, nominato dalla politica, invece di seguire in modo trasparente il solo criterio del merito documentato. Totalmente assente è invece una nuova regolamentazione per la nomina dei responsabili delle strutture semplici, che pertanto rimane saldamente nelle mani del Direttore Generale. Nei fatti si mantiene una stretta connessione tra politica e scelta dei medici e dei dirigenti nei posti di rilevante responsabilità nella sanità pubblica. E il rischio che la cattiva politica prevalga rimane solo scalfito.
Bene il rilancio del Distretto come struttura cardine del territorio, nell’ambito del quale tutti i medici di medicina generale devono però essere valorizzati ed integrati, e dove il Direttore deve avere trasparenti ed espliciti requisiti di esperienza e di formazione. Nella Unità di Medicina Generale, deve essere ben chiaro il superamento del medico di continuità assistenziale, per arrivare ad una unica figura di medico di medicina generale, senza capi, capetti e capettini. Il principio va affermato dalla legge e non delegato alla prossima convenzione, dove nei fatti continuerebbero a sussistere le guardie mediche, costrette a garantire l’assistenza notturna e festiva, questa volta sotto il coordinamento del medico di famiglia.
Inadeguata la risposta al precariato nella medicina generale, dove va invece introdotta la formazione complementare nell’ambito del prossimo recepimento delle Direttive europee. Assente qualsiasi proposta sul precariato della dirigenza.
Bene le parti relative al rischio clinico, alla responsabilità civile ed alla definizione stragiudiziale delle controversie, con miglioramenti della qualità dell’assistenza a vantaggio dei cittadini, dei medici e dei dirigenti del Ssn.