(Adnkronos Salute) – Ferruccio Fazio, Francesca Martini, Eugenia Maria Roccella e Pasquale Viespoli sono i sottosegretari a Lavoro, Salute e Politiche sociali, raggruppati nel super-ministero del Welfare. Li ha nominati il Consiglio dei ministri che, nella riunione di oggi pomeriggio, ha completato la squadra di governo con la nomina di 37 sottosegretari. Al momento il Cdm non ha indicato nessun viceministro, che verranno scelti successivamente. Fazio e Martini potrebbero avere la delega alla Salute, Roccella potrebbe occuparsi dei temi etici.
Ferruccio Fazio, medico nucleare appassionato di fotografia e immersioni, è nato a Garessio (Cn) il 7 agosto del 1944. E l’unico ‘tecnico’ dei 4 sottosegretari al Welfare. Si è laureato in Medicina e chirurgia all’università di Pisa nel 1968. Ha conseguito la specialità in Medicina nucleare nel 1970 e in malattie dell’apparato respiratorio nel 1975. Sposato con Margherita Colnaghi, ha due figli: Alessandro di 20 anni e Arianna di 18. Attualmente è primario di Medicina nucleare e radioterapia all’Istituto scientifico universitario San Raffaele, ordinario di diagnostica per immagini e radioterapia all’ateneo degli Studi di Milano-Bicocca e direttore dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).
L’onorevole Francesca Martini (Lega Nord) è nata a Verona il 31 agosto 1961. Laureata in lingue e letterature straniere è stata dirigente pubblico, poi responsabile della segreteria federale settore famiglia e affari sociali della Lega Nord. Quindi responsabile nazionale enti locali padani dal 1998 al 2001. Prima di venire nominata sottosegretario al Welfare, ricopriva il ruolo di assessore alle Politiche sanitarie della Regione Veneto ed è stata eletta alla Camera dei deputati nella XVI legislatura.
Eugenia Roccella Cavallari (Pdl), nata a Roma nel 1953, è una giornalista e saggista. Figlia di uno dei fondatori del partito Radicale, Franco Roccella, entra a 18 anni nel Movimento di liberazione della donna diventandone leader. Laureata in lettere, è dottore di ricerca all’Università La Sapienza. Nel 2007 è stata portavoce, con Savino Pezzotta, del Family Day, la manifestazione di sostegno alla famiglia tradizionale organizzata il 12 maggio dall’associazionismo cattolico. Nel 2008 viene eletta alla Camera dei Deputati per la XVI legislatura, nelle lista del Popolo della Libertà presentata nella circoscrizione Lazio 2.
Il senatore Pasquale Viespoli (Pdl) è nato a Benevento il 19 gennaio 1955 e si è laureato in Giurisprudenza nel 1978 all’università Federico II di Napoli. Coniugato con Simonetta Rivellini, ha tre figli: Lucia, Antonio e Francesco. Sin da giovane ha militato nel Movimento sociale italiano, partito di cui è stato anche componente della segreteria nazionale. Confluito in An al congresso di Fiuggi, attualmente fa parte della Direzione nazionale e dell’Esecutivo nazionale del partito, responsabile per il Mezzogiorno e coordinatore regionale della Campania (dal 1997). Consigliere comunale dal 3 ottobre del 1985 al 31 maggio del 1993, è stato eletto sindaco di Benevento con la lista “Partecipazione” nel 1993, ottenendo il 72,30% dei consensi. Nel 1996 è stato riconfermato sindaco di Benevento. Carica che ha conservato fino alla vigilia delle elezioni politiche del 13 maggio 2001. All’interno del ministero del Welfare dovrebbe essere lui il sottosegretario con delega al Lavoro.
Si pubblica l’intervento di Massimo Cozza, segretario nazionale FPCGIL Medici, in merito alla rottura all’Aran delle trattative per il rinnovo del contratto della dirigenza medico-veterinaria, uscito sul quindicinale “IL BISTURI” n. 6 del 2008.
Si pubblicano alcune misure che il Governo ha approvato sulla PA, e che riguardano anche i medici, così come riportate nel sito del Ministero per la Pubblicazione Amministrazione e per l’Innovazione. Per un commento adesso aspettiamo i testi.
La società ha svolto un’informativa sulla situazione che si è determinata con l’ispezione dei carabinieri presso le FSN.
Il fatto che sia stato richiesto ai presidenti di eleggere domicilio e di nominare l’avvocato di fiducia ha determinato una accelerazione dei problemi cui avevamo cercato di dare risposta attraverso il contratto.
Tutte le federazioni interessate hanno presentato la prima richiesta di proroga che scadrà il 25 dicembre 2008, tale richiesta è stata accettata, le federazioni che hanno avuto la totalità dei passaggi volontari invece sono fuori dall’inchiesta e non hanno problemi, a testimonianza che il meccanismo contrattuale risponde positivamente al dettato della legge e che l’aspettativa volontaria con tutte le garanzie contenute nell’articolo 30 è pienamente legittima ed esigibile.
Tuttavia l’intervento dei carabinieri non è senza conseguenze perchè produce una drammatizzazione della situazione che certamente non giova ai lavoratori e alle lavoratrici e anche perchè i carabinieri per definizione sono poco propensi a comprendere i tempi contrattuali.
La società ha dichiarato la propria volontà di chiedere la seconda ed ultima proroga che scadrà a giugno 2009 e poi di procedere come se le scadenze del contratto fossero esaurite, richiamando cioè i lavoratori che non volessero avvalersi dell’aspettativa, con le conseguenze che a quel tempo si determineranno.
Abbiamo ribadito che non ci stiamo a farci dettare le scelte contrattuali da soggetti esterni anche se la situazione obiettivamente non è semplice.
La società ha poi fornito i dati del passaggio volontario alle FSN al momento, escludendo dal calcolo i lavoratori presso le Leghe e quelli UTIS, sono 352 pari al 52% di quelli interessati.
La stabilizzazione dei precari prosegue e fino ad oggi sono 184 i lavoratori che sono passati da un rapporto di lavoro precario ad uno a tempo indeterminato, consideriamo questo dato particolarmente significativo e positivo anche se ci aspettiamo ulteriori miglioramenti.
Nei prossimi incontri si discuterà dei benefici assistenziali, della polizza sanitaria e dell’avvio della contrattazione integrativa.
Per FP CGIL
Funzioni Centrali
Cosimo Arnone
FP–CGIL CISL –FP UIL–PA CONFSAL/UNSA FLP
Coordinamenti nazionali Ministero Infrastrutture e Trasporti
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
On. Altero Matteoli
Sede
e.p.c. A tutto il personale
Oggetto: dichiarazione stato di agitazione
In relazione alla mancata validazione da parte del Dip. di Funzione Pubblica e del MEF, dell’accordo sull’utilizzo del Fua 2007 e 2008 che prevedeva, tra l’altro, la progressione fra la prima e la seconda Area, in applicazione dell’art. 36 del CCNL 2009-2009, che prevede questa possibilità in fase di prima applicazione;
mancata riassegnazione, alla Cassa di Previdenza e Assistenza, delle quote relative al 2007, e il gettito del 2008 e il finanziamento delle spettanze relative al ramo-Infrastrutture;
inoltre, chiediamo la restituzione, da parte del MEF, di 15 mln di Euro,accantonati in tabella “A”, e destinati al fabbisogno del personale del ramo Trasporti ( passaggi d’area, contratto della dirigenza ect…).
Pertanto, alla luce degli argomenti suesposti, queste OO.SS., dichiarano lo stato di agitazione di tutto il personale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ( ramo trasporti), pronte ad inasprire il conflitto, qualora non si arrivasse a soluzioni più favorevoli per il personale tutto.
Roma, 8 ottobre ’08
FP–CGIL CISL –FP UIL–PA CONFSAL/UNSA FLP
G. Massimiani A. Landi V.Lichinchi R.Cipolla L.Fristachi
In questa giornata di lutto nazionale abbiamo voluto pubblicare l’articolo del Corriere della Sera con l’intervista ad un medico ospedaliero dell’Aquila: un grande esempio di professionalità e di etica di chi lavora nella sanità pubblica. A lui e a tutti i medici ed i veterinari impegnati sui luoghi terremotati va, ancora una volta, la nostra solidarietà ed il nostro ringraziamento.
COMUNICATO AI LAVORATORI DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SU ART 92 D.L. 163/2006
Con deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG DEL 08.05.2009 la Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie ha deliberato in merito a quanto stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.L. 25 giugno 2008, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, circolare n 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.12.2008) relativamente all’incentivo alla progettazione previsto dall’Art. 92 del D.L. 163/2006.
Ricordiamo che le norme e circolari sopra citate dispongono che, a partire dal 01.01.2009, l’incentivo in questione venga destinato soltanto per lo 0,5% alla finalità di incentivo e per il restante 1,5% al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
In particolare viene specificato che tale riduzione deve essere applicata a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata alla data del 31.12.2008, anche in presenza di contratti stipulati in data precedente al 01.01.2009.
La delibera della Corte dei Conti, in precedenza citata, ribadisce l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della riduzione dell’incentivo, precisando che “ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell’attività”.
Come FP–CGIL abbiamo sempre sostenuto l’illegittimità dell’interpretazione, data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sull’applicazione della riduzione dell’incentivo alla progettazione previsto dall’Art. 92 del D.L. 163/2006, e non possiamo che prendere atto, alla luce di quanto espresso nella delibera in questione, della correttezza della nostra posizione.
Intendiamo quindi sollecitare il Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché corregga tempestivamente la propria interpretazione in merito, al fine di non penalizzare ulteriormente il personale e creare eventuale contenzioso.
Come FP CGIL ribadiamo comunque la nostra contrarietà alla riduzione dell’incentivo alla progettazione, previsto dall’Art. 92 del D.L. 163/2006, incentivo che ha come finalità quella di accrescere l’efficienza e l’efficacia degli uffici tecnici preposti a tale ramo dall’Amm.ne.
Inoltre, abbiamo da tempo proposto all’Amministrazione che quota parte dell’incentivo in questione venga destinato al finanziamento della C.P.A. dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ribadiamo il nostro impegno, in tutti i tavoli, per l’accoglimento delle richieste sopra elencate, invitando le lavoratrici e i lavoratori a sostenere tutte le iniziative sindacali che prenderemo a sostegno.
Roma, 19 maggio 2009
Per FP CGIL
Funzioni Centrali
Francesca De Rugeriis
decreti interministeriali
Oggi cade il quarto anniversario della scomparsa di Pierluigi Grande, un compagno veterinario che ha rappresentato un esempio di umanità, professionalità e lotta sindacale per la FPCGIL Medici. Ancora una volta grazie.
Ieri insieme a tutte le oo.ss dell’area dirigenziale medico – veterinaria abbiamo avuto (entro 24 ore dalla giornata nazionale unitaria di protesta) un incontro interlocutorio con il Ministro della Salute Prof. Ferruccio Fazio, al quale abbiamo illustrato le nostre proposte di modifica della manovra. In particolare abbiamo chiesto di non applicare al servizio sanitario nazionale le norme sul blocco del turn over e sul dimezzamento dei precari, il congelamento individuale della retribuzione al 31 dicembre 2010 e la possibilità di revoca degli incarichi e di decurtazione delle retribuzioni anche in caso di valutazione positiva. Il Ministro ha premesso di poter accettare solo cambiamenti senza variazioni della spesa, ha messo in dubbio l’applicabilità alla sanità del blocco del turn over, e ha promesso di impegnarsi nel Governo per l’accettazione delle nostre proposte emendative.
Unitariamente a tutte le altre oo.ss, sempre senza l’adesione della Cisl e della Uil che hanno però condiviso nel merito le nostre proposte, abbiamo confermato lo sciopero di due giorni. Ma il primo giorno di sciopero non potrà più essere il 12 luglio, ai sensi della comunicazione della Commissione di Garanzia in considerazione della vicinanza con lo sciopero del 9 luglio proclamato dalla Uil PA, bensì il 19 luglio. Il secondo giorno di sciopero sarà proclamato successivamente.
La FPCGIL Medici è adesso in primo luogo impegnata con la massima mobilitazione per la riuscita del prossimo fondamentale appuntamento dello sciopero generale della CGIL del 25 giugno – le regioni Liguria (esclusa provincia di La Spezia che sciopererà il 25 giugno) Piemonte e Toscana scioperano il 2 luglio – per il quale allega il nostro volantino.
Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. (GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. Ordinario n.176)
DDL Turco su libera professione, esclusività, sicurezza delle cure, responsabilità civile
Disegno di legge approvato al Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2007.
“Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.”
Articolo 1 – (Sicurezza delle cure)
1. Le Regioni e Province autonome assicurano le condizioni per l’adozione, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, di un sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, prevedendo, nell’ambito delle disponibilità delle risorse aziendali, l’organizzazione in ogni Azienda sanitaria locale, Azienda ospedaliera e Azienda ospedaliera universitaria, di una funzione aziendale permanentemente dedicata a tale scopo. I singoli eventi del rischio clinico e i dati successivamente elaborati sono trattati in forma completamente anonima.
2. Le regioni e province autonome, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali, assicurano in ogni Azienda sanitaria, o in ambiti sovraziendali individuati dalle Regioni, al cui interno operino uno o più ospedali, il servizio di ingegneria clinica che garantisca l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità secondo lo stato dell’arte. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull’uso delle tecnologie.
Articolo 2 – (Responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario)
1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, ivi compresa la dirigenza, occorsi in Aziende Ospedaliere (A.O.), Aziende Ospedaliere Universitarie (A.O.U.), Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e in strutture sanitarie private accreditate è posta anche a carico della struttura stessa, conformemente alla disciplina della responsabilità civile.
2. La responsabilità riguarda tutte le prestazioni, anche quelle relative alle attività libero professionali intramurarie.
3. In alternativa alla copertura assicurativa, con riferimento ai rischi derivanti dalla responsabilità di cui al comma 1, per le strutture sanitarie pubbliche possono essere istituite forme di garanzia equivalenti, purchè non comportino maggiori costi.
Articolo 3 – (Definizione stragiudiziale delle controversie)
1. Le regioni e le province autonome adottano, presso le Aziende sanitarie, nei limiti delle risorse umane e strumentali complessivamente disponibili, misure organizzative atte a garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze aventi ad oggetto danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il contenimento delle spese connesse al contenzioso. Le Regioni e le Province autonome verificano annualmente, con riferimento agli ultimi tre esercizi, il concreto conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
2. La costituzione e il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 si uniformano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della non obbligatorietà della conciliazione, quale strumento di composizione stragiudiziale delle controversie;
b) garanzia della imparzialità, professionalità, celerità delle procedure e adeguata rappresentatività delle categorie interessate.
3 . E’ esclusa la possibilità di utilizzare gli atti acquisiti e le dichiarazioni della procedura di conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, nell’eventuale successivo giudizio.
4. In caso di accordo tra le parti la conciliazione è definita con un atto negoziale ai sensi dell’articolo 1965 e seguenti del codice civile.
Articolo 4 – (Attività libero-professionale intramuraria)
1. Per garantire l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, le regioni e province autonome assumono tutte le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero universitarie, per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
2. L’adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata in un arco temporale non superiore a mesi dodici a partire dalla data del 31 luglio 2007, durante il quale, mentre restano in vigore i provvedimenti già adottati per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono affidate l’individuazione e l’attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all’articolo 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
3. Tra le misure di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome, con le risorse disponibili, possono, ove necessario, acquisire altri spazi ambulatoriali esterni, valutati anche dal Collegio di direzione, idonei allo scopo tramite l’acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni; esse sono tenute a disporre, altresì, che le aziende sanitarie, in tale circostanza, gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare la integrale copertura dei costi dei servizi resi; affidamento a personale aziendale, o comunque dall’azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, della prenotazione delle prestazioni, da eseguirsi in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi che non debbono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro; modalità, con caratteristiche di terzietà, per la riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate. Le Regioni e Province autonome dovranno definire le modalità per garantire l’effettuazione da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
Articolo 5 – (Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario)
1. Il comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“4. La direzione di struttura complessa comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell’incarico prevista dal contratto individuale. La direzione di struttura semplice non comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell’incarico previsto dal contratto individuale, salvo che per le strutture semplici dipartimentali con autonomia gestionale. Per gli altri incarichi dirigenziali è consentito, a domanda, al termine dell’impegno assunto con il contratto individuale, transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e dal secondo al primo con effetti giuridici ed economici che decorrono dal primo giorno del mese successivo.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge per gli incarichi assegnati successivamente, e al momento del rinnovo degli incarichi per quelli attualmente in vigore.
3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è soppresso.