11.02.2016 – Adeguamento delle retribuzioni del personale di nuovo inquadramento nelle qualifiche di Capo squadra, Capo reparto ed Ispettore antincendio – Informativa.
11.02.2016 – In allegato la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali relativa alla gestione del distintivo metallico di riconoscimento.
11.02.2016 – In allegato la circolare relativa alla mobilità del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco specialista sommozzatore.
In allegato la nota sindacale per le argomentazioni in essa contenute.
p. la FP CGIL NAZIONALE
Massimiliano Prestini
16.02.2016 – Convocazione incontro 76° – 77°-78° corso allievi Vigili del Fuoco.
Nella riunione dello scorso 28 gennaio
il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega
riguardante le norme relative al contrasto alla povertà e al
riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali.
Come per altri provvedimenti, non esistre ancora un testo
ufficiale. Abbiamo deciso di inserire comunque un testo, che
sostituiremo allorchè entreremo in possesso di quello definitivo,
per riuscire tempestivamente a inizare una riflessione di merito.
Come bene si legge nel comunicato stampa
predisposto dal Ministero del welfare, dopo la riunione del
consiglio die ministri i punti su cui verte il provvedimento sono:
– l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà basata sul principio
dell’inclusione attiva.
– il principio “universalismo
selettivo” nell’accesso sulla base dell’ISEE.
– il riordino della normativa in materia di interventi e servizi
sociali, anche attraverso specifiche misure.
La realtà non è proprio questa.
Si pensa di realizzare interventi di questa portata senza mettere
a bilancio le risorse minime necessarie, ma solo attraverso
“maquillage” del poco oggi a disposizione.
Questo
limite implicito nella delega risulta ben chiaro leggendo la nota
di commento tempestivamente predisposta da Alleanza
contro la Povertà in Italia che pure aveva apprezzato
le scelte presenti nella legge di stabilità.
Proprio sui finanziamenti l’Alleanza, ricorda che per realizzare
il REIS, lo strumento cardine della propria proposta, sono
necessari circa 7 miliardi.
Le risorse a disposizione, anche per i prossimi anni, non
permetteranno di realizzare politiche per più del 30% dei poveri
attualmente “censiti” nel nostro paese, facendo diventare quello
dell’inclusione un obiettivo dichiarato, ma privo delle gambe per
essere realizzato.
Il cammino parlamentare della legge delega ci dovrà vedere
impegnati alla realizzazione di profonde modifiche al testo.
Segnaliamo due appuntamenti che si
svolgeranno la prossima settimana, a Roma.
Il pri mo, mercoledì 17 febbraio, organizzato dalla CGIL
nazionale, dall’INCA e dalla Fondazione Di Vittorio è la
presentazione di una ricerca dal titolo “Le
prestazioni sociali tra universalismo e selettività”.
La ricerca,
innanzitutto, punta a una prima verifica sull’applicazione del
nuovo ISEE. Verranno poi analizzati i sistemi di accesso alle
prestazioni sociali, sia per la dimensione nazionali sia negli
ambiti locali.
Il secondo, che si svolge giovedì 18 febbraio, è inserito
all’interno del seminario permanente istituito nel Dipartimento
di scienze sociali ed economiche dell’Università la sapienza di
Roma, e ha come titolo “Risposte sociali alla crisi del welfare
in europa”, con la partecipazione di diversi interlocutori di
paesi europei.
Roma, 10 febbraio 2016
Alla Presidente della II Commissione
Giustizia della
Camera dei Deputati
On. Donatella Ferranti
Ai
membri della Commissione
Gentile
Presidente,
In relazione alla legge delega di
riforma del processo civile, in discussione presso la Commissione, poiché la
norma comporta alcune significative ricadute su alcune professionalità, in
particolare gli Ufficiali giudiziari ed i Funzionari Ufficiali Giudiziari,
chiediamo un’audizione per illustrare le nostre posizioni.
Con
l’occasione porgiamo distinti saluti
FPCGIL CISL –FP UIL–PA
Chiaramonte Bonomo Colombi
10.02.2016 – Dichiarazioni incarichi dirigenziali – ex dlgs 8 aprile 2013 n 39
10.02.2016 – Pubblichiamo la Circolare del Ufficio Sanitario – Area Medicina Legale e Coordinamento, che riporta le condizioni agevolate riservate al personale del CNVF per il rinnovo della patente di guida e nautica ad uso privato.
Il Ministero del lavoro lo scorso 2 febbraio ha emanato la circolare n. 4 avente per oggetto ” Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga – D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015; Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1 agosto 2014″.
Come potrete agevolmente leggere si tratta di uno strumento utile alla gestione degli eventi di cassa integrazione e di mobilità, in deroga, per i prossimi mesi, in cui sono in vigore sia il decreto delegato n. 148 (uno degli otti prodotti dal Jobs-act) sia il decreto Ministeriale del 2014 in cui venivano fissati i criteri per la concessione degli stessi trattamenti in deroga.
E’ opportuno soffermarci sull’ultimo paragrafo della circolare stessa, quella in cui si riprende un comma (il 304) della Legge di Bilancio 2016 (vedi la nostra nota del 26/01/2016),
“Il comma 304 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (omissisi) dispone un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo, disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016:
– il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando, quanto disposto dall’articolo 2 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la CIG in deroga, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno;
– il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’art.3, comma 5, del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi.
Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218/1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può, comunque, eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.”
raccomandiamo a tutte le nostre strutture un forte collegamento con la Confederazione per verificare a quanto ammontano le disponibilità presenti nelle singole regioni.