Comunicato stampa Fp-Cgil Medici
Roma, 26 marzo 2015
Sono stati pubblicati oggi pomeriggio i provvedimenti del Consiglio di Stato, II sezione, sul maxi-ricorso per le irregolarità del concorso delle scuole di specializzazione mediche, promosso dalla Fp-Cgil Medici in collaborazione con lo studio degli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, grazie al quale 300 medici ricorrenti ora potranno specializzarsi.
“Una prima vittoria sindacale – afferma Massimo Cozza, segretario nazionale della Fp Cgil Medici – per il diritto alla formazione specialistica dei giovani medici, senza trucchi ed irregolarità. Andremo avanti per veder riconosciuti i diritti di tutti i ricorrenti. Il Governo e il Ministro Giannini si attivino da subito per garantire che un simile pasticcio non si verifichi in futuro. Prevedano un numero idoneo di borse di studio e un sistema di selezione e quo e trasparente”.
“Il Consiglio di Stato ha accolto cinque ricorsi collettivi per ben 300 ricorrenti – a parlare sono gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia – ritenendoli fondati e prendendo atto che i provvedimenti ministeriali recano un danno grave e irreparabile. E va oltre: le loro istanze devono essere accolte immediatamente, con ammissione alle scuole di specializzazione”.
Mettiamo a disposizione la quarta edizione del rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro a cura dell’ISFOL
La situazione occupazionale del nostro Paese si mostra in tutta la sua gravità.
Nel 2012 si concentra più della metà della perdita di occupazione registrata dal terzo trimestre 2008 in poi.
Il Rapporto di monitoraggio ISFOL sul mercato del lavoro mostra inoltre come alla caduta dell’occupazione si affianchi la diminuzione dell’intensità di lavoro delle persone occupate: diminuzione delle ore lavorate, aumento del part-time involontario e, massiccio utilizzo degli ammortizzatori in deroga hanno contribuito ad arginare la caduta dei tassi di occupazione per tutto il periodo della crisi, ma anche ad aumentare la quota di lavoro sottoutilizzato.
Particolare interesse presentano le analisi territoriali all’interno del rapporto.
In ultima analisi, il Rapporto cerca di descrivere, da diversi punti di vista, gli effetti sul mercato del lavoro di 7 anni di crisi economica.
Ne esce un un quadro che presenta anche criticità che nascono al di fuori della crisi congiunturale attuale, e che da questa sono state amplificate.
Si è svolta lo scorso 25 marzo la Conferenza Unificata Stato – Regioni, durante la quale sono state raggiunte due importanti intese.
La prima intesa riguarda il decreto per il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2015: si tratta di 400 milioni di cui 390 destinati alle Regioni e alle Province autonome. L’altra riguarda invece il decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, sempre per il 2015 che ammonta ad € 312.992.666 di cui € 278.192.953 destinati alle Regioni ed alle Province autonome.
Segnaliamo come le regioni considerino questi interventi capaci di dare un po’ di ossigeno al sistema di welfare, anche se sono costrette ad ammettere come si tratti di stabnziamenti ancora insufficienti.
Si tratta di porre grande attenzione, a questo punto, sulle modalità di spesa, da parte delle singole regioni, delle risorse a loro disposizione, e che trovate ben visibili nelle due tabelle.
Roma 2 aprile 2015
Al Direttore Generale
del Personale e della Formazione
Dott. R. Turrini
e, per conoscenza
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dssa P. Conte
Oggetto:Congedo parentale. Trattamento economico e tredicesima mensilità
A seguito del provvedimento di recupero credito su congedo parentale per la malattia del bambino notificato dal Provveditore del Triveneto ad una dipendente, Funzionario di servizio sociale, abbiamo avuto modo di esaminare la documentazione cui tale provvedimento si riferisce e rispetto al quale esprimiamo forti perplessità con considerazioni che di seguito si rappresentano.
Il provvedimento in questione fa riferimento alla nota circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione n.127422 del 4 aprile 2014 che, ad integrazione della precedente del 12-12-2001 n.3568/6018, emana disposizioni applicative in materia di Congedo parentale – Trattamento economico dei primi trenta giorni e 13^ mensilità. La stessa, sulla scorta di orientamenti rilasciati dall’ARAN, che a nostro parere non possono sostituirsi né alla normativa né ai riferimenti giurisprudenziali, afferma che i congedi parentali 30 gg (100% retribuzione) fruiti entro il compimento del terzo anno di vita del bambino e quelli successivi fino all’ottavo anno la cui retribuzione è al 30% “non saranno più utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità”.
Sulla base di queste informazioni quindi, non solo la fruizione dei congedi parentali non sarà più utile alla maturazione della tredicesima mensilità, ma, addirittura, viene previsto un recupero retroattivo di quanto percepito, con riferimento ai mesi già trascorsi.
Questa O.S. ritiene che l’orientamento interpretativo sopra richiamato sia, oltre che restrittivo, non conforme al principio dettato della normativa di riferimento, art. 15 Legge n.53 8 marzo 2000 – art.34 c.1 d.lgs 26 marzo 2001 n.151 e art.10 c.2 lett.c) CCNL integrativo del 16 maggio 2001 che esclude dalla spettante intera retribuzione fissa mensile esclusivamente i compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Ciò é confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, rispetto a quanto previsto dal D.lgs 151 del 2001, nella ordinanza 3606 del 25.1.2012 ha riconosciuto il diritto al trattamento”privilegiato” disposto dal CCNL integrativo del 16 maggio 2001 . Detto decreto, rileva la Corte, da un lato ( con gli articoli 32 e 34 ) fissa le regole generali per il riconoscimento del diritto al congedo parentale nei primi otto anni di vita del bambino, dall’altro, con l’art.1, fa espressamente salvo il trattamento più favorevole fissato dal contratto.
Infatti l’art.10 del CCNL citato riconosce al lavoratore, madre o padre, il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art.7 comma 1 della legge 1204/1971 (ora art.32 del Dlgs 151/01) il quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino.
La Cassazione ritiene dunque giusto il trattamento più favorevole disposto dal citato CCNL: i primi trenta giorni di assenza per congedo parentale devono essere retribuiti per intero anche se l’età del bambino è compresa tra i tre e gli otto anni.
La FpCgil, riservandosi di intraprendere ulteriori iniziative sulla questione che riveste grande rilevanza e desta non poco allarme tra i lavoratori, ritiene necessario che l’Amministrazione faccia chiarezza sulla materia al fine di evitare l’instaurarsi di inutili ed onerosi contenziosi e rettifichi la disposizione emanata tenendo conto delle indicazioni giurisprudenziali evidenziate.
In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti.
La coordinatrice nazionale DAP
Lina Lamonica
02.04.2015 – ONA – Informativa – Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF all’ONA.
02.04.2015 – L’Aquila – Sei anni: troppi! Adesso basta, i Vigili del Fuoco aquilani sono pronti alla mobilitazione – Nota unitaria ai vertici dell’Amministrazione.
“Risparmi di gestione 2013″
L’altro ieri si è svolta una riunione tra l’Amministrazione e le OO.SS. per definire l’attribuzione dei risparmi di gestione affluiti nel 2013.
Dopo un’ampia discussione, che ha toccato anche ragionamenti più o meno stucchevoli sulle economie di bilancio, si è cercato di trovare un accordo per la distribuzione di tali somme ( che dovrebbe avvenire massimo entro il 20 Aprile p.v. ).
Si partiva da una proposta dell’Amministrazione e di qualche O.S. 80%-20% .
Comunque sono emerse subito due diverse linee tra le OO.SS., da una parte chi voleva assegnare alle qualifiche percentuali tra il 99% ed il 100%, che vedeva insieme UGL e USB, FLP e Sipre, dimenticando che tutto il personale contribuisce alla creazione di fondi e di risparmi.
Dall’altra con CGIL, CISL, Snaprecom, Diprecom, Cida-Unadis e DISTART, con una più ragionevole forbice 90% – 10%, che riduceva al personale dirigente il 10% di quanto percepito lo scorso anno.
Ovviamente non c’è stata unanimità e l’accordo ( 90%-10% ) è passato a maggioranza.
Comunque, senza voler polemizzare, è bene precisare una cosa, non è MAI stata cultura né storia della CGIL rappresentare solo una parte di lavoratrici e lavoratori, affermare ciò è dire solamente sciocche falsità, che lasciano il tempo che trovano ( la campagna elettorale è finita…. ).
La Storia parla per noi e parla di difesa e tutela dei Diritti da più di un secolo!
Roma, 1 aprile 2015
p. FP–CGIL/PCM
Gianni Massimiani
02.04.2015 – Formazione – Nota del Direttore Centrale relativa alla ripresa dell’attività didattica dopo il periodo pasquale.
23.04.2015 – Convocazione – Art. 18 D.Lgs. 139/2006 – Schema di decreto inerente i servizi di vigilanza antincendio.