Dott. Fulvio Baldi

Capo di Gabinetto

Dott.ssa Barbara Fabbrini

Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria

Dott. Alessandro Leopizzi

Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: attuazione della Direttive in tema di prevenzione da contagio da Coronavirus.

La grave situazione in cui versa il nostro paese a causa del protrarsi del contagio da COVID-19 e la recente e preoccupante affermazione da parte dell’OMS di stato “pandemia”, ci impone una più alta attenzione nella tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori di questo Ministero. Con riferimento al DPCM 11 marzo 2020, la Direttiva odierna del Ministero della Funzione Pubblica esorta le amministrazioni pubbliche ad applicare ulteriori misure di contenimento del contagio. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2017, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”. La scrivente Organizzazione Sindacale chiede l’applicazione su tutto il territorio del Dpcm 8 marzo 2020 n. 11 che individua i servizi e le attività essenziali e indifferibili di questa amministrazione. Chiede di provvedere, quindi, con la massima tempestività a collocare il restante personale in smart working in applicazione della recente circolare a firma del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria recante le “linee guida sulle misure di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale dell’amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da covd-19”. Tale circolare, in applicazione delle disposizioni governative sulla materia, si è posta l’obiettivo di “limitare, per quanto è possibile, la presenza fisica negli uffici centrali e territoriali, relativamente sia all’utenza esterna sia al personale magistratuale e amministrativo” ed ha lasciato a capi degli uffici e dirigenti ampia libertà di manovra in tema di smart working e, più in generale, in tema di lavoro flessibile. In particolare la circolare contiene: a) importanti chiarimenti in merito all’applicazione dello smart working improntati alla massima elasticità. Così il documento afferma che “non è previsto un numero fisso di giorni in cui il lavoratore può espletare la propria prestazione fuori dalla sede di lavoro”; “non è prevista una percentuale massima di unità di personale che potranno accedere alla modalità di lavoro agile”; “il lavoratore, dunque, deve collaborare lealmente con il datore nella individuazione delle attività di sua pertinenza delocalizzabili, che costituiranno l’oggetto della sua prestazione in modalità di lavoro agile, a partire dalla proposta di progetto contenuta nella propria istanza”; “non è astrattamente necessario che la prestazione lavorativa sia svolta con l’ausilio di dispositivi informatici”. b) la previsione di altre modalità di lavoro flessibile quali il telelavoro ed il coworking. La circolare precisa che il telelavoro è il telelavoro “si basa… su lunghi periodi continuativi fuori della sede di servizio, presso un’altra postazione specificamente individuata e fornita dal datore unitamente ad ogni necessaria strumentazione (salvo casi particolari in cui è ammessa la possibilità di utilizzare mezzi propri), e postula controlli e sopralluoghi” e che lo stesso si distingue dal lavoro agile (smart working) in quanto quest’ultimo “prevede che la prestazione lavorativa sia eseguita in parte presso la sede ordinaria di lavoro e in parte all’esterno, senza una postazione prestabilita, consente (o, come nel caso di specie,
di fatto per lo più impone) l’utilizzo di dispositivi propri”. La circolare precisa che il coworking è una “modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in un unico ambiente fisico di dipendenti dell’Amministrazione della giustizia in servizio presso differenti uffici ed articolazioni; ad esempio, sussistendo spazi e dotazioni adeguati e con il consenso del Capo dell’Ufficio e del dirigente amministrativo dell’Ufficio ospitante, un dipendente in servizio presso il Tribunale di X potrà temporaneamente avere come sede di lavoro il Tribunale di Y”. c) il richiamo a forme di flessibilità oraria ossia orario flessibile, turnazioni, orario multiperiodale. Tale richiamo è fatto esplicitamente per indurre i dirigenti degli uffici ad “individuare le tipologie di lavoro flessibile ritenute più efficacemente applicabili in relazione all’organizzazione e ai flussi di lavoro presenti nelle proprie unità organizzative, al fine di contenere l’afflusso di personale e prevenire il contagio da Covid-19”. Il ricorso allo smart working ed alle altre forme di lavoro flessibile, come dimostra l’esperienza del lavoro privato, rappresenta una evoluzione nel modo di lavorare che, attraverso la delocalizzazione dell’attiva lavorativa, mira a determinare un incremento della produttività. L’applicazione dello smart working ben potrebbe costituire, laddove ci siano difficoltà tecniche ed operative irrisolvibili, l’occasione per avviare la formazione da remoto per tutto il personale (cd formazione e-learning).
Non sfugge che le norme fin qui emanate hanno l’obiettivo di limitare per quanto più possibile la circolazione e l’affollamento di cittadini, in particolare in luoghi chiusi. Ulteriori ritardi o il mancato rispetto delle disposizioni governative possono esporre le lavoratrici e i lavoratori a rischi di contagio, specie quelli più svantaggiati perché affetti da patologie gravi ovvero con figli e/o pendolari. In un momento così difficile la collaborazione tra le parti rappresenta un elemento di forza e coesione sociale. Per quanto su esposto le scriventi chiedono un incontro, in video conferenza, informativo e di confronto sulle iniziative da prendere nel più breve tempo possibile. Confidando nell’accoglimento della richiesta, si porgono distinti saluti.

Distinti saluti

Coordinamento Nazionale

FP CGIL Nazionale Giustizia

Felicia Russo

 

 

 

Circolare n.17/2020 – lavoro agile e nuove misure di prevenzione – istruzioni per l’uso

Vi trasmettiamo la Circolare n.17/2020 del Segretariato Generale che adegua le proprie direttive a quelle contenute negli ultimi provvedimenti normativi. In accompagno alla Circolare troverete un modello di istanza per l’accesso al lavoro agile, utile a facilitare le istanze relative, che vi invitiamo a diffondere tra i lavoratori. La Circolare demanda ai datori di lavoro, quindi ai dirigenti, la responsabilità di individuare le attività che si ritengono indifferibili. Vi invitiamo pertanto a verificare che gli stessi stiano adottando misure in linea con le prescrizioni normative e a segnalare tempestivamente con comunicazioni formali, da inviare ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro così come integrata dalle disposizioni relative all’emergenza, eventuali disposizioni che si ritenessero in contrasto con le stesse. Appare superfluo sottolineare che tutte le misure intraprese hanno come obiettivo prioritario la tutela della salute pubblica e pertanto le disposizioni che si definiscono di conseguenza, in relazione alle attività incomprimibili, come quelle finalizzate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale, devono contemperare al massimo questa esigenza. Per quanto riguarda la fruizione delle ferie non possiamo fare altro che richiamarci alla Direttiva di ieri del Ministro della Funzione Pubblica, che ne richiama l’applicazione secondo le vigenti disposizioni contrattuali e pertanto è legittimo che il datore di lavoro chieda di predisporre un piano di fruizione delle ferie residue entro il 30 aprile prossimo. Sottolineiamo al riguardo, in relazione a note di altre Organizzazioni Sindacali, che la definizione eventuale di un regime di assenze tutelate non è materia che può essere definita dal tavolo di contrattazione ministeriale in quanto tema generale che appartiene ai livelli più alti del confronto tra il Governo e le Parti Sociali. Porre il tema al Ministero può determinare un effetto fuorviante rispetto a quello che l’Amministrazione può e deve fare in questo frangente. L’attivazione del lavoro agile per lo svolgimento del lavoro ordinario è il mezzo che può garantire la necessaria continuità dell’attività tecnico-amministrativa e a tal riguardo sono state eliminate, con la Circolare 17 in oggetto, tutte le residue limitazioni per il personale appartenente a qualifiche normalmente non interessate da questa modalità, come AFAV e Operatori, che può collaborare a mansioni diverse da quelle normalmente espletate. E quindi in questo momento va operato il massimo sforzo ai fini di un ricorso pervasivo a questo strumento, fondamentale per la tutela di lavoratori e cittadini.

Claudio Meloni

FP CGIL Nazionale

Roma, 12 marzo 2020

Ai Segretari Generali regionali e territoriali di FP CGIL – CISL FP – UIL FPL

Ai Segretari regionali e territoriali con delega alla Sanità Privata di FP CGIL – CISL FP – UIL FPL

OGGETTO: esito incontro urgente AIOP ed ARIS per problematiche gestione personale emergenza COVID-19

Care amiche e amici, care compagne e compagni,
come anticipato nella giornata di martedì 10 marzo si è svolto l’incontro da noi richiesto, in videoconferenza, con i rappresentanti di Aiop ed Aris Nazionale con l’obiettivo di chiarire le diverse modalità di copertura delle eventuali assenze dovute alla situazione di emergenza da Covid-19.
Nello specifico il chiarimento si è reso necessario per la nota inviata da Aiop nazionale a tutte le loro strutture, elaborata dalla loro consulente, che conteneva a nostro giudizio alcune incongruenze con le diverse disposizioni adottate dal Governo, anche in ragione del fatto che risulta elaborata prima dell’emanazione dei provvedimenti dal 2 marzo ad oggi.
Abbiamo purtroppo dovuto prendere atto che, nonostante i tentativi di giungere all’elaborazione di una serie di indicazioni condivise da inviare a tutte le strutture e a tutti i lavoratori, in particolare i rappresentanti dell’Aiop non hanno minimamente colto l’enorme sforzo che tutto il personale che opera in sanità sta facendo, pretendendo di inserire nella nota elementi per noi assolutamente inutili ad una gestione il più possibile condivisa di una situazione così grave come quella che il paese sta affrontando.
Di conseguenza riepiloghiamo le diverse casistiche su cui c’è stata un’espressione di condivisione, sapendo che siamo tutti in attesa degli ulteriori provvedimenti che il Governo assumerà nei prossimi giorni e che dovrebbero aumentare gli strumenti a disposizione per la gestione dell’emergenza.
Fatte salve le assenze per ricovero ospedaliero o le assenze dovute a malattia, per le quali ovviamente la copertura avviene con certificato di malattia, abbiamo chiarito che: ⇒ In caso di assenza per chi è sottoposto a quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario, sorveglianza attiva, ecc. l’assenza è coperta da malattia ⇒ Se in casi eccezionali vi dovessero essere problemi nella certificazione ai fini INPS da parte del MMG, allora l’assenza verrà coperta con i permessi art. 31 lett. g del vigente CCNL (permessi per periodi contumaciali) ⇒ In caso di sospensione temporanea dell’attività per l’emersione di un fattore di rischio che richieda ad esempio la sanificazione dei locali, i giorni di assenza possono essere coperti con
banca delle ore dove presente, o atri istituti contrattuali che a livello aziendale si ritenessero più opportuni.
Su questo punto specifico vi evidenziamo che il nuovo DPCM dell’11.3.2020, all’art.1 lettera 7 punto e) prevede che vengano incentivate le misure di sanificazione dei luoghi di lavoro utilizzando, a tal fine, anche forme di ammortizzatori sociali. Pertanto dal 12 marzo, data di entrata in vigore del DPCM, si potrà utilizzare tale disposizione. ⇒ Attività ridotta o sospesa per disposizione dell’autorità pubblica: FIS (Fondo Integrazione Salariale), CIG in deroga dove possibile.
Per quanto attiene l’attivazione del FIS dobbiamo registrare la difficoltà di attivazione in tutte quelle Regioni che non abbiano ancora adottato provvedimenti sufficienti a supportare la richiesta. A tal fine stiamo mappando la situazione.
Come noto è atteso entro venerdì un nuovo provvedimento che dovrebbe ulteriormente ampliare le possibilità di copertura, anche alla luce del mutato scenario nazionale che ha visto superare le “zone rosse” allargando, con il DPCM del 9.3.2020, a tutto il territorio le misure di contenimento da Covid-19.
Conseguentemente vi suggeriamo, nelle situazioni in cui le condizioni siano ancora in evoluzione, di tamponare le assenze di questi giorni con istituti che possano essere modificati quali ad esempio la banca delle ore o altri istituti che a livello aziendale si riterranno più opportuni, così da poter sfruttare pienamente le nuove disposizioni, là dove ampliassero il ventaglio di tutele per i lavoratori.
Resta fermo che non possono essere utilizzate ferie che debbono essere ancora maturate, come invece indicato nella nota inviata dall’ AIOP.
Non appena avremo contezza nei nuovi strumenti a disposizione potremo definire le migliori modalità di copertura delle eventuali assenze del personale.
Cari saluti.

FP CGIL                                      CISL FP                                               UIL FPL

Barbara Francavilla                        Marianna Ferruzzi                                  Rossella Buccarello

Al Capo di Gabinetto Dr. Lorenzo Casini

Al Segretario Generale Dr. Salvo Nastasi

Al Direttore Generale Organizzazione Dr.ssa Marina Giuseppone

Al Direttore del Servizio II – DG Organizzazione Prof. Alessandro Benzia

Oggetto: DPCM 11 marzo 2020 – misure ulteriori per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

con riferimento all’oggetto si chiede con urgenza che vengano individuate le attività indifferibili che comportino la necessità di presenza fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.1, comma 5, del citato DPCM, con la contestuale assegnazione del lavoro agile a tutto il restante personale ai fini dello svolgimento delle attività ordinarie. Si chiede inoltre di assicurare che tale modalità, unitamente a tutte le forme di prevenzione previste, siano state estese a tutto il personale esterno che opera a qualunque titolo negli uffici dell’Amministrazione, e che siano stati contattati i datori di lavoro diretti, a partire dalla società in house, per definirne le modalità di attuazione, anche in relazione ad un eventuale necessità di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti. Appare altresì necessaria una verifica sull’avvio delle operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento agli uffici ed ai luoghi della cultura ordinariamente aperti al pubblico e/o caratterizzati da un alto indice di affollamento. Per tali ulteriori motivi si ribadisce la necessità urgente della convocazione di una riunione del tavolo nazionale in video conferenza finalizzato alla ricerca di tutte le soluzioni utili a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle citate disposizioni e si resta in attesa di sollecito riscontro. Distinti saluti

FP CGIL                                        CISL FP                                              UIL PA

Claudio Meloni                  Valentina Di Stefano/ Giuseppe Nolè                Federico Trastulli

Al Ministro del Ministero Ambiente

e Tutela del Territorio e del Mare

Gen. Sergio Costa

segreteria.ministro@minambiente.it

Gent.mo Ministro, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, che prevede espressamente che “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza” si chiede che vengano individuate con massima urgenza le attività indifferibili da rendere in presenza nei diversi uffici e date conseguentemente le necessarie disposizioni affinché con la massima tempestività tutto il personale non impegnato nelle attività indifferibili possa rendere la propria prestazione lavorativa con la modalità dello smart working, e vengano individuate adeguate modalità, anche prevedendo la rotazione del personale, per le attività indifferibili. E’ di tutta evidenza che lo spirito della norma appena emanata, così come quelle precedenti, ha il primario obiettivo di rendere effettivo il distanziamento sociale al fine di contenere la diffusione epidemiologica da COVID 19. La mancata applicazione o il ritardo rispetto a quanto disposto rappresenterebbe un intollerabile aumento del rischio per la salute dei lavoratori e dei cittadini . Certi che siamo tutti impegnati nello sforzo di superare questa difficile fase nel più breve tempo possibile attendiamo un riscontro in tempi brevissimi. Le scriventi sono disponibili eventualmente ad un incontro informativo in videoconferenza.

FP CGIL

Anna Andreoli/ Roberto Giangreco

CISLFP

Franco Conte

UILPA

Antonio Graziano

Dott. Francesco Basentini

Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Dott.ssa Gemma Tuccillo

Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Dott. Massimo Parisi

Direttore Generale del personale e delle risorse

Dott. Vincenzo Starita

Direttore Generale del personale,

delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

p.c. Dott. Fulvio Baldi

Capo di Gabinetto

Oggetto: prevenzione del contagio da coronavirus per il personale F.C. del Dap e del DGMC – ricorso allo Smart-working
Le indicazioni fornite da codeste Amministrazioni sulla prevenzione del contagio da coronavirus stentano ad essere applicate su tutto il territorio nazionale. Ciò vale in particolare per le indicazioni relative al lavoro agile.
Considerato che la salute del personale deve essere la priorità soprattutto in questo difficile momento, preso atto di quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, si chiede di emanare, in attesa di un confronto con le OO.SS. e tenendo conto del particolare momento emergenziale, una direttiva che favorisca al personale delle Funzioni centrali l’accesso allo smart working indicando, contestualmente, quali sono le attività non delocalizzabili che devono essere svolte necessariamente in ufficio. Nella sostanza occorre dare attuazione alla direttiva interdipartimentale del 4 marzo scorso. L’obiettivo è quello di limitare, per quanto è possibile, la presenza fisica dei lavoratori negli Uffici e negli Istituti Penitenziari, anche minorili, attraverso il ricorso allo strumento dello smart working improntato alla massima elasticità. Il ricorso al lavoro agile è stato ribadito con forza dal DPCM 11 marzo 2020 il quale all’art.1 n.6 afferma in maniera incontrovertibile che “le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale”.
In sintesi la direttiva interdipartimentale sopra menzionata non prevede un numero fisso di giorni in cui il lavoratore può espletare la propria prestazione fuori dalla sede di lavoro così come non prevede una percentuale massima di unità di personale che potranno accedere alla modalità di lavoro agile. Stante l’emergenza tutto è incentrato alla massima flessibilità ed elasticità. Va detto ancora che non è astrattamente necessario che la prestazione lavorativa sia svolta con l’ausilio di dispositivi informatici. Non è retorico riportare anche il contenuto della Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione laddove, al punto 3, si afferma che: “Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro”.
Le scriventi organizzazioni sindacali inoltre chiedo l’adozione di ulteriori provvedimenti finalizzati a limitare, per ragioni di salute pubblica, la presenza negli uffici al personale strettamente necessario per svolgere le attività urgenti e non delocalizzabili.
CGIL CISL e UIL confidano in un positivo riscontro e porgono distinti saluti.

FP CGIL                                    CISL FP                               UIL PA

Lamonica/Prestini                           Marra                                   Amoroso

Al Ministro del MIPAAF

On. Teresa Bellanova

teresa.bellanova@politicheagricole.it
e, p.c.
al Capo di gabinetto

Dr. Raffaele Borriello

raffaele.borriello@politicheagricole.it

Al capo dipartimento delle politiche competitive,

della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

Dr. Francesco Saverio Abate

f.abate@politicheagricole.it

Al capo dipartimento dell’Icqrf

Dr. Stefano Vaccari

s.vaccari@politicheagricole.it

Al Capo Dipartimento delle politiche europee

e internazionali e dello sviluppo rurale

dr. Giuseppe Blasi

g.blasi@politicheagricole.it

Al direttore generale Agret

Dr. Salvatore Pruneddu

s.pruneddu@politicheagricole.it

On. Ministra, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, che prevede espressamente che “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza” si chiede che, ribadendo quanto già sollecitato dalle nostre strutture di coordinamento, vengano individuate con la massima urgenza le attività indifferibili da rendere in presenza nei diversi uffici e date conseguentemente le necessarie disposizioni affinché con la massima tempestività tutto il personale non impegnato nelle attività indifferibili possa rendere la propria prestazione lavorativa con la modalità dello smart working.
E’ di tutta evidenza che lo spirito della norma appena emanata, così come quelle precedenti, ha il primario obiettivo di rendere effettivo il distanziamento sociale al fine di contenere la diffusione epidemiologica da COVID 19. La mancata applicazione o il ritardo rispetto a quanto disposto rappresenterebbe un intollerabile aumento del rischio per la salute dei lavoratori e dei cittadini .
Certi che siamo tutti impegnati nello sforzo di superare questa difficile fase nel più breve tempo possibile attendiamo un riscontro in tempi brevissimi.
Le scriventi sono disponibili eventualmente ad un incontro informativo in videoconferenza.

FP CGIL                                                  CISL FP                                                   UILPA

Il Segretario Nazionale                 Il Segretario Nazionale                  Il Segretario Nazionale

Florindo Oliverio                            Angelo Marinelli                                       Gerardo Romano

Al Dott. Marcello Minenna

Direttore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il DPCM emanato ieri 11 marzo 2020, tra gli obblighi imposti ai cittadini italiani per contrastare il drammatico diffondersi del contagio da corona virus, ha perentoriamente e prioritariamente disposto – al punto 6 – che le pubbliche amministrazioni, dunque anche la nostra Agenzia, assicurino “lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile”. Di seguito, lo stesso provvedimento del Presidente del Consiglio impone la individuazione “delle attività indifferibili da rendere in presenza”. Tali necessità erano per la verità già contenute nella nostra nota unitaria del 10 marzo scorso, nota a Lei indirizzata e, come altre precedenti, non riscontrata. Tuttavia, per la gravità della situazione del nostro Paese, non sono più rinviabili disposizioni vincolanti – in adesione alle prescrizioni contenute nel provvedimento citato, in vigore da oggi – che obblighino gli uffici di tutti i livelli dell’Agenzia ad una corretta e generalizzata attivazione delle attività ordinarie in smart working. I servizi indifferibili, che vanno anch’essi indicati immediatamente, dovranno essere assicurati, previe Sue indicazioni per le intese locali, utilizzando tutte le forme di flessibilità introdotte dal CCNL, compresa la applicazione dell’art. 22 -orario multiperiodale- e la combinazione lavoro agile/ reperibilità. Per l’attivazione di tali disposizioni ci rendiamo immediatamente disponibili a convenire, nelle forme e con le modalità che ci saranno indicate, una intesa con l’Agenzia.
Nel ribadire che, rispetto alla nostra precedente nota, permangono situazioni in cui non sono, ad oggi, correttamente applicate le disposizioni fornite in questi giorni dalla Agenzia, restiamo – in forza del sistema di relazioni sindacali partecipato introdotto dal CCNL Funzioni Centrali – in attesa di un Suo sollecito riscontro.
Roma 12 marzo 2020

FPCGIL                 CISLFP                UILPA                   CONFSAL /Unsa

Iervolino                    Fanfani                Procopio                          Veltri

Roma, 12/3/2020

Al Direttore Generale del Personale Ministero Infrastrutture e Trasporti

Al Capo Dipartimento per i trasporti, navigazione, gli affari generali ed il personale Ministero Infrastrutture e Trasporti

Al Capo Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Ministero Infrastrutture e Trasporti

E p.c. Capo di Capo di Gabinetto

Oggetto: Misure di prevenzione emergenza Covid 19

Le scriventi Organizzazioni Sindacali sono venute a conoscenza che le autorizzazioni al lavoro agile non sono concesse con celerità in tutte le sedi del territorio nazionale. Il recente DPCM 11/3/2020 ribadisce che le amministrazioni devono autorizzare lo smart working per tutte le attività, fatta eccezione quelle da svolgersi obbligatoriamente in sede. In particolare al punto 6) riporta “le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”. Per evitare applicazioni a macchia di leopardo si chiede di precisare le attività da svolgersi obbligatoriamente in presenza per consentire il massivo utilizzo dello smart working cosi come previsto ed auspicato all’interno del DPCM. A tal fine siamo disponibili, anche in videoconferenza, ad un incontro per l’individuazione di tali attività.

Si chiede, inoltre, la sanificazione dei luoghi di lavoro nelle sedi in cui non è stata effettuata con esposizione della relativa certificazione e maggior rigore nell’attuazione delle misure di prevenzione che risultano ancora non adottate completamente in tutte le sedi periferiche.

L’emergenza richiede da parte dei dirigenti maggior attenzione soprattutto nei luoghi in cui si svolgono attività indifferibili che comportano contatti con il pubblico o con soggetti terzi, attività su cui vanno assolutamente garantiti adeguati standard e strumenti per la tutela della salute dei lavoratori.

FP CGIL                       CISL FP                                        UIL PA

Camardella                   De Vivo                                       Lichinchi

Sabbatella                     Casamassima                                Carino

Al Ministro dell’Interno

Luciana Lamorgese
segreteriatecnica.ministro@interno.it

caposegreteria.ministro@interno.it

Gent. Ministra, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, che prevede espressamente che “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza” si chiede che vengano individuate con la massima urgenza le attività indifferibili da rendere in presenza nei diversi uffici e date conseguentemente le necessarie disposizioni affinché con la massima tempestività tutto il personale non impegnato nelle attività indifferibili possa rendere la propria prestazione lavorativa con la modalità dello smart working. E’ di tutta evidenza che lo spirito della norma appena emanata, così come quelle precedenti, ha il primario obiettivo di rendere effettivo il distanziamento sociale al fine di contenere la diffusione epidemiologica da COVID 19. La mancata applicazione o il ritardo rispetto a quanto disposto rappresenterebbe un intollerabile aumento del rischio per la salute dei lavoratori e dei cittadini . Certi che siamo tutti impegnati nello sforzo di superare questa difficile fase nel più breve tempo possibile attendiamo un riscontro in tempi brevissimi.

FP CGIL                                                                 CISL FP                                                  UILPA

Anna Andreoli /Adelaide Benvenuto                    Paolo Bonomo                                 Vincenzo Candalino

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