Coordinamenti Nazionali Agenzia Entrate
Al Capo Divisione Risorse
Dott Antonio Dorrello
E, p.c. Al direttore dell’Agenzia delle Entrate
Avvocato Ernesto Maria Ruffini
Alla direttrice centrale Risorse Umane
Dottoressa Laura Caggegi
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dottoressa Ornella Oliveri
Oggetto: Ritiro Nota unilaterale sulla sicurezza per violazione degli artt. 7, comma 6, lettere k) o); 8 comma 4; 9, commi 1 e 2 del CCNL Comparto Funzioni Centrali per gli anni 2019-21.
Egregio capo divisione,
siamo spiacenti di dover costatare che codesta Amministrazione non sia ancora riuscita ad assimilare dei concetti semplici e basilari sulle relazioni sindacali.
Se così non fosse non avrebbe emanato, mentre la contrattazione era ancora in fase di svolgimento, la nota prot. n. 0371064 del 30 settembre 2022, regolando unilateralmente la materia della sicurezza e salute sui posti di lavoro che l’articolo 7, comma 6, lettera k) del CCNL citato demanda alla contrattazione integrativa di livello nazionale.
L’articolo 8, comma 4 dello stesso CCNL prevede, infatti, che soltanto decorsi trenta giorni dall’inizio della contrattazione le parti “riassumono le proprie prerogative e libertà di iniziativa e decisione” .
Allo stesso modo, il successivo articolo 9, dal titolo Clausole di raffreddamento, prevede al comma 1 che “Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, buona fede, correttezza e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti”. Il successivo comma 2 recita: “Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate”. Infine, il comma 3, a rafforzare il concetto, prevede che: “Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso”.
La tempistica dettata dal CCNL non è casuale. La durata di trenta giorni per la contrattazione serve, infatti, a far sì che la parte datoriale non possa sottrarsi alla contrattazione presentando una proposta irricevibile e rifiuti di contrattarla – cioè esattamente ciò che ha fatto in questo frangente l’Agenzia delle Entrate – oppure che la parte sindacale rinvii ad libitum la stipula di un accordo sottraendosi al confronto. Il rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza sono anch’essi non casuali, ma indicano il preciso perimetro entro il quale devono inscriversi i comportamenti delle parti.
Ebbene, la parte datoriale è riuscita a violare regole e principi convocando per il 14 settembre le parti e presentando una proposta sulla quale le organizzazioni sindacali hanno espresso le proprie perplessità e proposto modifiche. Dopo la sessione del 14, l’Agenzia è letteralmente sparita, pur sapendo che l’accordo sulla sicurezza precedente aveva come termine il 30 settembre, ed è ricomparsa soltanto il 29 settembre con una nuova proposta che differiva dalla precedente in un solo punto sostanziale, la fasce di flessibilità. Su quest’ultima proposta ha rifiutato la contrattazione non accogliendo nemmeno minime modifiche al testo chiudendo così ogni possibile spazio di partecipazione alla parte sindacale. Dopo di che, senza provare ad applicare le clausole di raffreddamento e senza che fossero passati i trenta giorni previsti dal CCNL, ha regolato unilateralmente la materia senza nemmeno la scusa di un possibile e imminente danno per la sicurezza giacché, come già detto, era vigente l’accordo sulla medesima materia firmato il 28 aprile 2022 che poteva, a giusta ragione, essere prorogato per il tempo necessario a terminare proficuamente la contrattazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera k).
Non paga di tante e tali violazioni contrattuali, codesta agenzia non si è limitata a regolare la materia riguardante la sicurezza, ma è intervenuta sulle fasce di flessibilità – rimangiandosi così l’unica modifica al testo presentato il 14 settembre – senza che fosse stata svolta la contrattazione sulla materia, prevista dall’articolo 7, comma 6, lettera o) del CCNL, aggiungendo una nuova violazione contrattuale.
In ragione di tutto quanto detto, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono:
1. L’immediato ritiro della Nota unilaterale prot. n. 0371064 del 30 settembre 2022, per violazione degli artt. 7, comma 6, lettere k) e o); 8 comma 4; 9, commi 1, 2 e 3 del CCNL vigente;
2. L’immediata riconvocazione del tavolo sindacale di contrattazione sulla materia;
3. La convocazione di un tavolo di contrattazione apposito riguardante le fasce di flessibilità ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera o) del CCNL.
Al direttore dell’Agenzia, che legge per conoscenza, la richiesta di un autorevole intervento che riporti le relazioni sindacali sui binari di correttezza, buona fede, responsabilità e prevenzione dei conflitti che i Suoi uffici preposti non sono riusciti sinora ad applicare.
In attesa di un celere riscontro, si inviano cordiali saluti.
Roma, 3 ottobre 2022
FP CGIL CISL FP UIL PA CONFSAL/UNSA FLP
Gamberini De Caro Cavallaro Sempreboni Patricelli
Ancora una volta la Fp Cgil VVF è costretta a chiedere chiarezza in merito il sistema del settore aeronavigante, ancora troppe le anomalie nel rispetto della sicurezza degli operatori
Nella mattinata del 29 settembre, l’Amministrazione, ha messo tutti -dipendenti e Organizzazioni sindacali- nelle condizioni di poter finalmente conoscere nel dettaglio le nuove indicazioni in materia di lavoro agile per il personale delle Strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. Tali indicazioni, regrediscono ulteriormente rispetto all’impostazione iniziale attraverso l’eliminazione dal testo della facoltà riconosciuta al lavoratore di distribuire le giornate nel trimestre, rafforzano ulteriormente in noi la convinzione che si voglia imporre una concezione dell’organizzazione del lavoro rigida e culturalmente orientata a respingere le modalità di lavoro a distanza come strumenti di benessere organizzativo. Dobbiamo però fare una riflessione aggiuntiva rispetto al contesto generale e al ruolo delle Organizzazioni sindacali il cui compito è quello di rivendicare spazi negoziali per poi, se ci sono condizioni, sottoscrivere gli accordi. I “patti tra galantuomini e gentildonne”, vantati e millantati da qualche Organizzazione sindacale in precedenti comunicati, su un tema nel quale è evidente il rafforzarsi di approcci regressivi da parte di ampi settori del dicastero, sono niente. Anzi, contribuiscono a depotenziare l’azione sindacale come, peraltro, qualcuno ha già contribuito a fare. Sappia l’amministrazione che la FP CGIL non si accontenta di tavoli informativi estemporanei. La FP CGIL, senza dimenticare l’importante tema della stabilizzazione del personale proveniente da altre amministrazioni, rivendica il diritto alla contrattazione/confronto sui temi previsti dal contratto quali, solo per citarne alcuni, le modalità di lavoro a distanza, le famiglie professionali, i passaggi di area (anche in deroga al possesso del titolo di studio). Per tutte le ragioni sopra esposte la FP CGIL proseguirà nel percorso di coinvolgimento e partecipazione delle lavoratrici e lavoratori del Ministero finalizzando le azioni al rafforzamento dei temi proposti e al riequilibrio del rapporto di forza in ambito negoziale perché senza confronto/contrattazione sindacale le lavoratrici e i lavoratori del MEF perdono soldi, prospettive di carriera, riconoscimento professionale, opportunità di conciliazione dei tempi vita-lavoro.
Lasciati coinvolgere: scrivici a mef@fpcgil.net
03 Ottobre 2022
FP CGIL Nazionale
Daniele Gamberini
Nel tardo pomeriggio del 29 settembre, l’Amministrazione ha pubblicato il messaggio Hermes n.3556, contenente le Linee Guida del lavoro a distanza, che risulta nei punti più sensibili – indennità di ristoro e fasce di contattabilità – modificato in pejus rispetto all’ultima bozza trasmessa.
Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione aveva fatto pervenire a tutte le organizzazioni sindacali una nuova bozza di “linee guida sul lavoro a distanza” nell’ambito del confronto sindacale aperto.
Avevamo apprezzato, nel corso delle riunioni sinora svolte, i passi in avanti che erano stati compiuti, a seguito delle osservazioni del tavolo sindacale: ad esempio, l’eliminazione del principio della prevalenza della presenza in sede era stata molto importante e di questo avevamo dato atto all’Istituto.
Proprio in quest’ottica di proficuo confronto e non per perdere/prendere tempo, avevamo inviato un’ulteriore richiesta di incontro, lo scorso 22 settembre, per “discutere e definire” alcuni aspetti che la stessa Amministrazione aveva lasciato in sospeso. Ad esempio, nell’ultima bozza trasmessa si ipotizzava che la fascia di contattabilità non dovesse essere superiore a … ore, senza indicarne il numero, mentre nella versione pubblicata ieri si prevede che la fascia di contattabilità non debba essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro. Questo di fatto lascerà totale discrezionalità alle sedi nell’individuazione della fascia di contattabilità e crediamo non sia affatto una novità positiva, perché rischia di far coincidere la fascia di contattabilità con l’intero orario di lavoro giornaliero, determinando una pericolosa sovrapposizione con il lavoro da remoto – con l’aggravante che in quest’ultimo caso, i buoni pasto sono riconoscibili, ai sensi del CCNL, nonostante qualcuno si ostini a ripetere il contrario. Se ci fosse stata data la possibilità di proseguire il confronto, avremmo ad esempio proposto una fascia di contattabilità della durata massima giornaliera di tre o quattro ore, frazionabili nell’arco della giornata (es. due ore al mattino e due al pomeriggio).
Ancora, nella bozza inviataci nei giorni scorsi si prevedeva che l’Istituto, con successivo atto, avrebbe fornito indicazioni sull’eventuale corresponsione di una indennità di ristoro, per le giornate di lavoro agile, mentre nel testo pubblicato si torna alla versione precedente secondo cui l’INPS potrà riconoscere annualmente una simile indennità. Considerando la crisi energetica che si profila e i rincari delle bollette di luce e gas, noi riteniamo che l’Istituto dovrà riconoscere un’indennità al personale, variamente motivata, ma con l’obiettivo di sostenere i suoi dipendenti che, nelle giornate di lavoro agile, determinano un risparmio di costi.
Riteniamo che questa sia stata un’altra occasione persa per l’amministrazione, per pubblicare un testo che andasse pienamente incontro alle esigenze dei suoi dipendenti.
Coordinatrice nazionale FP CGIL – INPS |
Antonella Trevisani |
Pubblichiamo due note; la prima sul Benessere del Personale Civile, la seconda concernente informazioni sulla condizione dei Lavoratori fragili e la proroga dello smart working continuativo fino al 31 dicembre 2022.
p. La FP CGIL Nazionale
Francesco Quinti
Pubblichiamo l’ipotesi di accordo FRD 2022 contenente le 4178 progressioni orizzontali, l’indennità prevista per le lavoratrici e i lavoratori della 1^ area, e la conferma – anche per il 2022 – dei 21 milioni di euro destinati a compensare la performance organizzativa, sottoscritto dalle parti lo scorso 27 settembre e inviato agli organi di controllo.
p. La FP CGIL Nazionale
Francesco Quinti
Si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre u.s. l’incontro richiesto dalle scriventi Organizzazioni Sindacali al fine di ottenere chiarimenti dall’Amministrazione sulle modalità applicative del Lavoro agile in seguito all’emanazione delle Linee guida di cui al Decreto del Segretario generale n. 270/2022, con particolare riferimento alle criticità rappresentate dai Lavoratori.
Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha dato risposta ai QUESITI INVIATI DA QUESTE OO.SS., impegnandosi, al termine della seduta, a pubblicare nella intranet, sotto forma di FAQ, le delucidazioni dirette a fugare i dubbi interpretativi che stanno generando confusione in sede applicativa e conseguente preoccupazione tra i Lavoratori.
In data odierna sono state pubblicate le FAQ – che si allegano al presente comunicato – che corrispondono alle risposte UFFICIALI dell’Amministrazione alle domande da noi formulate nell’interesse del Personale.
Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti, a nostro avviso importanti, che sono stati forniti nel corso dell’incontro (e ribaditi nelle FAQ appena pubblicate, anche con esempi concreti) su una materia che, così come previsto dal CCNL 2019-2021 resta di confronto e non di contrattazione, e che avremmo auspicato venisse “calata” nella realtà del nostro Istituto senza le eccessive rigidità che invece si stanno affermando, quasi a disconoscere le buone pratiche osservate nei due anni di emergenza pandemica:
– il “criterio della prevalenza” della prestazione lavorativa in presenza in termini di giorni complessivi, rispetto a quella da rendersi in modalità agile, è da intendersi sull’intero trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2022), facendo riferimento ai giorni di servizio prestati (sia in presenza che in modalità agile), al netto delle assenze legate a varie causali come per es. la L. 104/92, le ferie, assenze per malattia, ecc.;
– il numero complessivo di giorni di lavoro agile da fruire nel citato trimestre (23 giorni, come ribadito anche nelle FAQ) è il risultato del rapporto tra il numero massimo complessivo annuo di giorni di lavoro in modalità agile (92 giorni) e i quattro trimestri (92 gg./4=23 gg.) ovvero quello derivante dal seguente calcolo descritto nelle FAQ (92gg./12 mesi X 3 mesi=23 gg.);
– il Personale che si trova in part-time orizzontale, fruito nei mesi già trascorsi, potrà fruire di 23 nel trimestre ottobre/dicembre 2022 che non sono soggetti a decurtazioni. Nel 2023, invece, si terrà conto di una percentuale da portare in diminuzione, e i giorni saranno pari a 92 al netto di quelli da decurtare per effetto del part-time;
– l’articolazione dell’orario di contattabilità di 7 ore e 12 minuti può corrispondere ad un intervallo di tempo continuativo oppure essere distribuito in fasce discontinue, sulla base di scelte che sono di natura organizzativa degli uffici.
Nel caso di fasce discontinue, essendo il lavoro “agile”, l’intervallo di tempo tra una fascia e l’altra non corrisponde alla pausa pranzo.
Inoltre, nel caso in cui sia contattato nel corso delle 7 ore e 12 minuti, il lavoratore in modalità agile, potrà attivarsi nel tempo necessario, non necessariamente nell’immediato, per eseguire quanto richiesto.
– All’interno delle 7 ore e 12 minuti di contattabilità è possibile fruire dei permessi orari/giornalieri elencati all’art. 39, comma 2, del CCNL 2019-2021 senza obbligo di contattabilità (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari; permessi sindacali, permessi per assemblea, permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992);
– il cronoprogramma, per il quale non può farsi riferimento ad un modello standard per via delle peculiarità dei singoli uffici, deve essere incentrato su linee di attività che sono individuate esclusivamente a cura di ogni ufficio;
– la copertura assicurativa vale per tutti gli eventuali rischi, sia per il lavoro da esercitare in presenza quanto per quello da eseguire in modalità agile;
– il Personale “fragile” che in applicazione delle previsioni del Decreto-legge “Aiuti bis” (convertito in legge n. 142/2022) potrà esercitare il lavoro in modalità agile 5 giorni su 5 fino al 31 dicembre p.v. (in possesso dei requisiti richiamati dalla circolare del Segretario generale n. 22/2022) è comunque tenuto alla stipula dell’accordo individuale di Lavoro Agile.
Le scriventi OO.SS. si impegnano, fin da subito, a seguire con la massima attenzione, nel corso del prossimo trimestre, che resta sperimentale, l’applicazione presso tutti gli Uffici delle Linee guida in precedenza richiamate. A tal fine, invitano il Personale a segnalare tutte le eventuali criticità, o anomalie, che saranno rappresentate prontamente all’Amministrazione, attraverso la convocazione di uno o più incontri ad hoc (è già stato programmato un incontro per il mese di novembre p.v.), al fine di individuare le necessarie soluzioni condivise.
Roma, 30 settembre 2022
S. Di Folco F. Amidani U. Cafiero C. Visca M. Centorbi
Si è svolto in data 29 settembre un nuovo l’incontro in videoconferenza con l’Amministrazione del Ministero Istruzione a seguito di una serie di osservazioni che come OO.SS. avevamo presentato alla bozza di intesa sulla regolamentazione del lavoro agile.
L’amministrazione ha recepito in tutto o in parte alcune delle osservazioni inoltrate.
Si segnala in particolare:
– l’innalzamento della durata minima dell’accordo individuale (che nella precedente versione prevedeva anche accordi mensili e trimestrali)
– l’inserimento della cumulabilità delle giornate di lavoro agile
– l’eliminazione dell’indicazione di una fascia di contattabilità estesa fino a 7 ore e 12
– l’inserimento tra i criteri di priorità delle dipendenti in gravidanza o nel periodo di allattamento
– una chiara definizione del diritto di disconnessione in tutti i periodi non coperti dalla fascia di contattabilità.
Sulla mancanza della regolamentazione delle ulteriori forme di lavoro a distanza previste dall’art.41 del CCNL 2019-2021(telelavoro, co-Working etc.) che avevamo già stigmatizzato nelle precedenti riunioni abbiamo ottenuto l’impegno ad aprire a breve una sessione di confronto specifica.
E’ poi prevista la verifica e monitoraggio della funzionalità dell’accordo con il supporto dell’Organismo paritetico per l’innovazione nel quale, a nostro avviso, andrà anche verificata l’opportunità di mantenere, come fortemente voluto dall’amministrazione, la prevalenza del lavoro in presenza nonostante il contratto non sia, da questo punto di vista, vincolante per le amministrazioni. Da segnalare in ogni caso che una deroga specifica è già prevista per i lavoratori fragili che potranno svolgere l’attività in lavoro agile fino a 5 giorni alla settimana.
FP CGIL |
FP CISL |
Anna Andreoli/ Davide Perrelli |
Michele Cavo |
La scrivente O.S. rappresenta la propria preoccupazione in merito ai prospetti ricevuti relativi alle rilevazioni delle carenze di organico di tutte le strutture dell’Istituto elaborati dalla DC Pianificazione e Controllo di Gestione. Tali dati appaiono palesemente sottostimati e tale situazione appare ancora più grave per alcune aree del territorio nazionale. Inoltre, ancora più palese, se non drammatica, è la situazione delle DCM di Roma dove ritroviamo un elenco di strutture non corrispondente all’attuale assetto organizzativo della DCM.
A questo punto, appare indispensabile che l’amministrazione oltre a chiarire i criteri utilizzati per l’elaborazione delle carenze, supportati dalla relativa documentazione che consenta alle OO.SS. un approfondimento nel merito, perché i dati trasmessi ci risultano non corrispondenti alle reali esigenze e situazioni dei singoli territori.
Ci preoccupa fortemente questo gioco a ribasso sulle carenze dell’organico che evidenzia la tabella ricevuta.
Coordinatrice nazionale FP CGIL INPS |
Antonella Trevisani |
Pubblichiamo il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per l’accesso alla qualifica di Vice Direttore Logistico Gestionale con talune riserve
Pubblichiamo la nota della Direzione Centrale per la Formazione riguardo gli esami finali degli allievi partecipanti al concorso pubblico e quello interno nel ruolo per Ispettore Informatico
Continuano le mancate relazioni sindacali da parte dell’Amministrazione, questa volta è la formazione ad essere interessata, per questo motivo le Strutture Territoriali Fp Cgil VVF, Fns Cisl, Uil Pa VVF Confsal VVF Usb VVF sono costrette a segnalare il dissenso per il corso per l’estensione alla conduzione di macchine operatrici