On. Le Ministro, 

lo scorso 15 febbraio 2022 Le abbiamo rappresentato la grave situazione delle lavoratrici e lavoratori che operano nelle RSA, che attendono l’apertura del negoziato per la definizione del loro Ccnl un ritardo di ormai 14 anni non più tollerabile, per il quale abbiamo avviato una mobilitazione in tutte le regioni. 

Le associazioni datoriali Aiop ed Aris, venendo meno agli impegni assunti durante il rinnovo del Ccnl della sanità privata, non si sono mai rese concretamente disponibili neanche ad avviare il tavolo negoziale; ad aggravare ulteriormente la situazione vi è la posizione espressa da Aiop che, nel corso dell’incontro per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione con il Ministero del Lavoro, si è dichiarata indisponibile ad aprire un negoziato congiuntamente ad Aris. 

Siamo a chiederLe un incontro per la sensibilità che Lei ha sempre dimostrato nei confronti di tutto il personale che opera nel sistema sanitario, socio sanitario e socio assistenziale, unita alla grave situazione in cui versano tutti questi professionisti, e che ci sta già vedendo agire iniziative di mobilitazione su tutto il territorio nazionale, ci porta a chiederLe di assumere questa questione come prioritaria. 

Il diritto alla Salute e alla Cura, è un legittimo diritto di ogni cittadina e cittadino e passa anche per i diritti delle lavoratrici e lavoratori che lo garantiscono, anche in relazione ai contenuti del DL Concorrenza, al fine di poter aprire un tavolo di confronto che veda anche la presenza della rappresentanza delle Regioni. 

Confidando in un celere positivo riscontro, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

FP CGIL 

SERENA SORRENTINO

CISL FP 

MAURIZIO PETRICCIOLI

UIL FPL

MICHELANGELO LIBRANDI

Alla Società Sport e Salute S.p.A.

Direttore Risorse Umane

Dott. Riccardo Meloni

Ai Presidenti e segretari delle FNS

Al Responsabile delle relazioni sindacali S.e.S

Dott. Giuseppe Troiani

Oggetto: Disposizioni e proroghe in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori con figli minori di anni 14 disposte dalla legge 52/2022 di conversione del DL 24/2022.-

Egregi,

con l’auspicio di poter contribuire alla soluzione delle numerose problematiche generate nei confronti dei dipendenti cosiddetti fragili in particolare, stando a quanto risulta, dopo la recente sottoscrizione dell’accordo sul lavoro agile strutturale, e in ragione della rilevanza delle norme di tutela contenute nella legge di conversione del dl in oggetto, che ad ogni buon conto di seguito si espongono e partecipano, le scriventi OO.SS. invitano codesta azienda e federazioni sportive nazionali a curarne la pronta e tempestiva applicazione a beneficio di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dal menzionato provvedimento. Con l’avvertenza che, in difetto, si procederà senza indugio ad informare le autorità competenti per l’individuazione delle responsabilità del caso.

I – i lavoratori fragili di cui al comma 2 bis art.26 DL 18/2020 (dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104),

fino al 30 giugno 2022

svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

II per i lavoratori fragili affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022 (vedi infra), inoltre

fino al 30 giugno 2022,

laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione ad altra mansione, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio.

III – sulla base delle valutazioni dei medici competenti, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020,

fino al 31 luglio 2022

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

IV i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,

fino al 31 luglio 2022

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

Ulteriori proroghe

fino al 31 luglio 2022 sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

fino al 31 luglio 2022 possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro

fino al 31 agosto 2022 possibilità di attivare la modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali.

Decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022

omissis…

Art. 1
1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
attesa di trapianto d’organo;
terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
immunodeficienze primitive es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
dialisi e insufficienza renale cronica grave;
pregressa splenectomia;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
cardiopatia ischemica;
fibrillazione atriale;
scompenso cardiaco;
ictus;
diabete mellito;
bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
epatite cronica;
obesità;
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
età >60 anni;
condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.
2. Ai fini del presente decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Cordiali saluti

                           FP CGIL              CISL FP                 UILPA          CISAL FIALP

                    Francesco Quinti  Alessandro Bruni    Paolo Liberati          Dino Carola

Con il sopraggiungere del periodo estivo e l’intensificarsi dell’attività, la struttura provinciale Fp Cgil VVF chiede che vengano assegnati alimenti integrativi nel rispetto della salute e sicurezza del personale

A seguito del perdurare dell’iniquità nella gestione, organizzazione e distribuzione delle ore di vigilanza, gestione dl 81 e delle ore straordinarie le strutture territoriali Fp Cgil VVF, Uil Pa VVF, Confsal VVF, Usb VVF e Conapo chiedono chiarimenti

Pubblichiamo la nota del coordinamento Provinciale Fp Cgil VVF con la quale chiede la pianificazione delle ore straordinarie per il personale del ruolo di specialità Nautico, vista le le carenze del settore

Pubblichiamo la nota del Coordinamento Provinciale Fp Cgil VVF in merito la visita del Capo del Corpo presso la struttura “Casa Sicura”

Pubblichiamo il resoconto dell’incontro del Tavolo Tecnico per la Formazione in merito la seconda  discussione della bozza di circolare per la patente nautica e le relative estensioni

Pubblichiamo le prime indicazione della Direzione Centrale per la Formazione, in merito il corso di formazione ruolo Ispettori Antincendi provenienti dal concorso  interno per titoli ed esami, 313 posti

Al Segretario generale
Pres. Franco MASSI
Al Vice Segretario generale
Cons. Saverio GALASSO
Alla Dirigente generale Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Daniela GRECO
Al Servizio Relazioni Sindacali
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili (Decreto-legge n. 24 del 24/03/2022 convertito in Legge n. 52 del 19 maggio 2022, pubblicata in G. U. il 23/05/2022).

In sede di conversione del decreto-legge n. 24 del 24/03/2022, è stato introdotto, all’articolo 10, il comma 1-bis, il quale prevede che “Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022”.
Inoltre, il comma 1-ter aggiunto al medesimo articolo 10 stabilisce che “Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 1 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.” quindi, in particolare, a tutti i soggetti ai quali è riconosciuta la disabilità con connotazione di gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 ovvero siano in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Stante quanto sopra si invita l’Amministrazione a diramare alle proprie articolazioni puntuali ed esaustive indicazioni finalizzate alla corretta applicazione della nuova disciplina, affinché i soggetti ivi rientranti possano essere adibiti allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile con ogni consentita urgenza.
In attesa di un rapido riscontro, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

 

La Coordinatrice FP CGIL Corte dei conti
Susanna Di Folco

Al Segretario generale
Pres. Franco MASSI
Al Vicesegretario generale
Cons. Saverio GALASSO
Al Dirigente generale degli AA.GG.
Dott.ssa Laura CICCHETTI
Al Servizio Relazioni Sindacali
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Difficoltà nella spendibilità dei Buoni Pasto.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in riferimento all’oggetto, hanno potuto constatare, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte del Personale, che si stanno verificando delle criticità nella spendibilità dei buoni pasto.
Da più parti segnalano resistenze, da parte di alcuni esercizi commerciali ad accettare quelli della ditta Repas.
Giungono poi richieste di sostituire quelli cartacei con quelli elettronici e non solo per le motivazioni legate alla detassazione di questi ultimi ma anche per la preferenza di questa tipologia di ticket segnalata dagli stessi esercizi come accade per la sede di Milano.
Per quanto riguarda la situazione delle sedi di Roma, oltre al prelievo fiscale associato ai buoni cartacei, la mancata spendibilità degli stessi presso i bar interni si configura ancor più penalizzante dal momento che costringe il Personale a pagare esclusivamente in contanti i cibi e le bevande, in quanto anche il pagamento a mezzo bancomat sembrerebbe in molti casi non essere accettato, in particolare per gli acquisti meno onerosi (caffè, cappuccini, ecc.).
Pertanto, pur avendo a disposizione due bar all’interno delle sedi, per poter spendere i buoni pasto nella pausa pranzo, il Personale delle sedi di Roma si vede costretto ad uscire dalla sede di servizio, utilizzare i buoni pasto presso gli esercizi commerciali che li accettano, e recuperare anche il tempo necessario per i trasferimenti.
Queste OO.SS. evidenziano che conclusasi l’emergenza sanitaria, già dal 1° aprile 2022 il Personale è tornato in presenza mediamente al 50%. Si consideri inoltre che, seppur contingentato, è ripreso l’accesso dell’utenza esterna. Pur essendo a conoscenza delle problematiche dei gestori dei bar/mensa, legate ad esempio alle commissioni o ai tempi dei rimborsi, riteniamo comunque che, ripristinando l’accettazione dei buoni pasto e della moneta elettronica, sicuramente il Personale sarebbe molto più incentivato a recarsi presso gli esercizi interni, con evidenti vantaggi anche per gli esercenti che vedrebbero accrescere rapidamente la propria clientela.
Pertanto, le scriventi chiedono alle SS.VV., a seguito delle necessarie verifiche, di attivarsi urgentemente per il ripristino della spendibilità dei buoni pasto presso i bar delle sedi di Roma nonché approfondire e trovare adeguata soluzione alle criticità rappresentate. A tal proposito queste sigle, in un’ottica di trasparenza, chiedono di conoscere quale organismo sia attualmente preposto alla vigilanza della convenzione stipulata dalla Corte dei conti con i gestori dei citati esercizi delle sedi di Roma, anche alla luce della “scomparsa” dell’ufficio che in passato era a ciò competente.
In attesa di un rapido riscontro, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.

S. Di Folco  F. Amidani  U. Cafiero  A. Benedetti  M. Centorbi

Pubblichiamo il bando di concorso pubblico emanato dalla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale per  27 posti nella qualifica di Vice Direttore Logistico-Gestionale

La nostra iniziativa unitaria per i lavoratori di Aid ha conseguito l’ennesimo successo. Scongiurato il pericolo, nessuna modifica al rapporto di lavoro!
Pubblichiamo la lettera ricevuta ieri dal Gabinetto del Ministro.

FP CGIL Nazionale
Francesco Quinti

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