TASSAZIONE SEPARATA COMPENSI 2018: A CHE PUNTO SIAMO?

Sul tema del regime tributario (tassazione corrente/tassazione separata) da applicare agli emolumenti arretrati corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente, imputabili ad annualità pregresse ed erogati dall’Amministrazione in annualità successive, ci riferiamo in primis alle competenze economiche erogate a titolo di salario accessorio, siamo già intervenuti più volte, singolarmente ed unitariamente, con largo anticipo negli anni precedenti (i nostri primi comunicati risalgono al 2019) rispetto alla famosa risoluzione n.956-30/2020 dell’Agenzia delle Entrate di giugno 2020, risoluzione che segnò un cambio di indirizzo da parte dell’Amministrazione Finanziaria sul punto, per segnalare il non corretto prelievo fiscale applicato dall’INPS nel periodo che va da marzo 2019 sino a giugno 2020 compresi.

Andiamo per gradi.
Nel 2019, a decorrere dal mese di marzo, l’Istituto, smentendo, di fatto, un orientamento sino ad allora seguito, un orientamento che correttamente assoggettava a tassazione separata i compensi arretrati erogati al suo personale per prestazioni di lavoro dipendente, assoggettò, inopinatamente, a tassazione corrente, una forma di tassazione ben più onerosa della tassazione separata, il salario accessorio di tutto il personale dell’Istituto (dirigenti, professionisti, medici e personale delle aree) imputabile contabilmente al 2018, inaugurando una modalità operativa smentita da una consolidata giurisprudenza delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali con l’importante avallo della Corte di Cassazione che aveva dato man forte ai giudici tributari.

Nonostante le nostre richieste, corredate anche da argomentazioni tecniche approfondite, elaborate dai nostri colleghi esperti della materia, l’INPS ha dovuto attendere la famosa risoluzione dell’AdE per cambiare registro ed avviare a fine 2020 l’operazione di restituzione dell’IRPEF pagata in più dai colleghi attraverso un meccanismo che ha visto da un lato ridurre, negli ultimi mesi dello scorso anno, l’imponibile mensile della tassazione corrente per un importo pari alle competenze economiche del 2019 assoggettate in modo non corretto a tassazione corrente e dall’altro applicare la tassazione separata ai medesimi importi che nel 2020 erano stati, in prima battuta, assoggettati in modo non corretto a tassazione corrente.

Risolto il problema sui compensi 2019 corrisposti nel 2020, resta da definire il meccanismo restitutorio dei compensi imputabili al 2018 ed erogati nel 2019 (parliamo di un imponibile fiscale medio di circa 2.400 euro per le aree A B e C) a tassazione corrente anziché a tassazione separata: su questo argomento chiediamo all’Amministrazione di convocare le organizzazioni sindacali attesa la rilevanza che il tema assume per tutto il personale dell’Istituto, in modo da evitare possibili decadenze per iniziative da intraprendere come contribuenti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Roma, 22 luglio 2021

FP CGIL
Matteo Ariano
Antonella Trevisani

CISL FP
Paolo Scilinguo

UIL PA
Sergio Cervo

Pubblichiamo la nota unitaria Fp Cgil VVF, Fns Cisl e Confsal VVF, con la quale si chiede un incontro urgente in merito la bozza di convezione fra Regione Toscana e Soccorso Alpino e Speleologico toscanoper il periodo 1/11/2021 – 31/10/2024

Al Ministro della Difesa

On. Lorenzo Guerini

e,p.c.

Al Sottosegretario alla Difesa

On. Giorgio Mulè

Al Capo di Gabinetto

Gen. di Divisione Aerea Antonio Conserva

Al Capo di Stato Maggiore della Difesa

Gen. Enzo Vecciarelli

Al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

Gen. di Corpo d’Armata Pietro Serino

Al Capo di Stato maggiore della Marina

Amm. Giuseppe Cavo Dragone

Al Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica

Gen. di Squadra Aerea Alberto Rosso

Al Segretario generale della Difesa

Direttore nazionale degli armamenti

Gen. Nicolò Falsaperna

Al Direttore di Agenzia Industrie Difesa

Dott. Nicola Latorre

Al Direttore Generale del Personale Civile Difesa

Dott.ssa Gabriella Montemagno

Oggetto: Poli, Centri Tecnici e Arsenali, stabilimenti di Agenzia Industrie Difesa, relazioni sindacali, salute e sicurezza, gestione del personale civile.

Signor Ministro,

pur sapendo di correre il rischio di sottoporre alla Sua attenzione temi che Le sono ampiamente noti, come del resto testimonia solo da ultimo l’impegno profuso a sostegno dello sblocco delle 315 assunzioni destinate all’arsenale di Taranto, avvertiamo comunque l’esigenza di comprendere se l’attenzione manifestata nella circostanza al predetto Ente è il risultato di una – per quanto esemplare – singola iniziativa politico istituzionale, o se invece rappresenta il segnale tangibile di una conduzione politica del dicastero della difesa consapevole della dimensione delle problematiche che condizionano pesantemente la capacità di produrre dell’area tecnico operativa e industriale della difesa, come pure di Agenzia industrie Difesa, intende impegnarsi per garantire il medesimo sostegno alle esigenze di tutti gli altri arsenali, poli e centri tecnici della difesa in termini di investimenti in risorse umane e strumentali, indispensabili alla valorizzazione industriale di quegli importanti asset statali.

Che invero attualmente, nella generalità dei casi e per le ragioni che di seguito tratteremo, è oggi impossibilitata a garantire tutte le attività manutentive richieste, se non, forse, quelle che rappresentano poco più di un terzo delle attuali capacità operative di cui dispone, mentre la maggior parte dei lavori – come pure molti dei servizi correlati – continuano purtroppo ad essere commissionati ad aziende e società esterne al perimetro pubblico, molto probabilmente a costi di molto superiori.

Una situazione divenuta allarmante, che di certo trae origine da talune discutibili scelte politiche compiute di seguito allo scoppio della crisi economica mondiale del 2008, a giudizio della scrivente, a cui si è deciso di reagire privilegiando esclusivamente l’indistinto contenimento della spesa pubblica e dei servizi dello Stato, e per questa via determinato il blocco del turn over del personale della pubblica amministrazione e, quindi, anche della forza lavoro occorrente all’area tecnico operativa e industriale della difesa.

Di conseguenza, tutti quegli enti ritenuti sempre strategici per la difesa del paese e per il suo stesso sviluppo economico e industriale, come pure per i risvolti sociali determinati dall’esigenza di mantenere l’occupazione e l’indotto per le comunità territoriali in cui risiedono, hanno pesantemente risentito delle drammatiche condizioni imposte. Al punto che ora, a distanza di più di un decennio, senza gli investimenti ritenuti essenziali a rilanciarne il ruolo, le competenze, e l’operatività prestata al servizio delle FF.AA. e dello Stato, quegli stabilimenti non potranno continuare a garantire ancora per molto le già ridotte attività istituzionali richieste.

Da questo punto di vista, ci si chiede se il Ministero della Difesa abbia o meno inteso porre in sede governativa la questione del rilancio dell’area operativa e industriale della difesa in occasione della stesura del PNRR, declinandone l’esigenza non solo per il ruolo istituzionale attribuito, ma, più in generale, per la sua capacità di attrarre investimenti e contribuire allo sviluppo economico e industriale del paese avendo al contempo la possibilità di mettere anche a disposizione, soprattutto in questo particolare momento storico, in cui i segnali di ripresa tardano ad arrivare, moltissimi posti di lavoro.

Temi, quelli appena posti, sui quali occorrerebbe a nostro avviso stabilire un momento di sintesi specifico tra le parti, signor Ministro, e a tal proposito confidiamo in quella sensibilità politico istituzionale che abbiamo già avuto modo di apprezzare nel passato, non solo dal punto di vista formale.

Per quanto attiene le scelte politiche accennate in premessa, è noto che in ragione di quanto previsto dall’art. 3, commi 1 lett. a) e 2 lett. a) della Legge n. 244 del 31.12.2012 – delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, pubblicata in GU Serie Generale n.13 del 16-01-2013, entro l’anno 2024 le dotazioni organiche del personale civile della difesa dovranno essere ridotte a 20.000 unità, mentre a 150.000 quelle del contingente militare.

Una norma che, oltre a fissare quell’argine per le lavoratrici e i lavoratori civili, ambiva a rimodulare i capitoli di spesa al 50% per le spese del personale – oggi siamo circa all’85% -, contenere al 25% le spese di esercizio – ma siamo molto oltre quella previsione -, e al 25% le spese degli investimenti soprattutto militari – che risultano ben al di sopra dell’obiettivo inizialmente previsto -. In sostanza, per effetto dei dati appena comunicati, si può certamente affermare che quella legge non ha raggiunto nemmeno uno dei risultati che si era originariamente posto il legislatore.

Al netto delle altre voci testé declinate, ciò che deve far particolarmente riflettere è, stante la certificazione del dato elaborato dalla direzione generale del personale civile della difesa, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori civili rimasti complessivamente in servizio presso gli enti della difesa e di A.I.D. consta attualmente in circa 19.900 unità, ovvero circa 10.100 in meno rispetto ai 30.000 previsti dagli organici prima della citata legge. E si stima che al 2024 queste diverranno circa 13.000, se non addirittura meno.

La provvisorietà del dato partecipato dipenderà, oltre che dai pensionamenti ordinari, anche dal numero dei lavoratori che entro il prossimo mese di dicembre decideranno di aderire alla c.d. quota 100, valida come noto ancora solo per quest’anno.

Già oggi, quindi, con poco meno di 4 anni di anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla legge 244/2012, il contingente di personale civile in servizio è inferiore alle 20.000 unità, e ciò la dice lunga sull’attuale capacità operativa di quegli enti.

Sulle conseguenze generate da quella legge, in particolare sulle dotazioni organiche della forza lavoro civile del Ministero della difesa, considerata l’importanza della discussione già avviata dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati sulla proposta di legge 2802 DEL MONACO ed altri, presentata il 26 novembre 2020 T.U. con c. 1934 e 2993, recante “Delega al Governo per la revisione del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 , n. 66, per gli aspetti relativi all’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e all’amministrazione della difesa, nonché proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa”, chiederemo nei prossimi giorni, pur non essendo a conoscenza delle eventuali iniziative assunte da codesto dicastero nel merito della proposta, una audizione delle rappresentanze sindacali del personale civile della difesa, fin qui tenute inaspettatamente avulse dal dibattito.

Ma v’è di più, purtroppo.

Ad aggravare, se possibile, l’attuale difficile contesto interno, contribuisce anche l’attuale inopinata insorgenza di una serie di problematiche che per lo più derivano dall’assunzione di alcune iniziative del tutto arbitrarie assunte in ambito difesa, sia per taluni aspetti che attengono alla gestione e all’organizzazione del lavoro del personale dipendente, sia in tema di rispetto della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori – rivendicato a maggior ragione in questo particolare momento storico caratterizzato dalla pandemia tuttora in corso – sia nell’ambito di un sistema di relazioni sindacali che, sebbene definito da precipue norme di legge e contrattuali vigenti, viene spesso unilateralmente violato.

Così accade che all’arsenale di Taranto in particolare, ma a quanto ci risulta anche in altri Enti della difesa, il mancato rispetto delle norme vigenti che regolano l’impiego e le funzioni del personale civile della Difesa nella gestione del personale assegnato si stia anche sostanziando nella pratica di taluni improvvidi cambi di profilo disposti, o che si vorrebbero a breve veicolare dalla locale amministrazione militare attraverso lo S.M.M. e Persociv contro la dichiarata volontà delle organizzazioni sindacali, nei confronti di talune figure professionali tecniche che, se impiegate in mansioni non operative, andrebbero così a depauperare ulteriormente l’esigua forza lavoro resa attualmente disponibile alle attività manutentive prodotte dall’Arsenale, viepiù vanificando lo sforzo compiuto sulla prossima (e auspichiamo veloce) assunzione di quelle 315 unità.

Allo stesso modo, stiamo purtroppo registrando da parte di alcuni Enti, come ad esempio, stando a quanto riferito, nel caso della Direzione dell’Arsenale di Augusta, il mancato rispetto delle regole stabilite con le parti sociali contenute nel Protocollo sulla sicurezza e lavoro agile definito nell’Ente, a valle del Protocollo sottoscritto a livello nazionale lo scorso 15 maggio, poi aggiornato sulla scorta dell’evoluzione della pandemia, dapprima in data 22 giugno scorso e, in seguito, il 27 novembre 2020, con il conseguente netto scadimento delle relazioni sindacali tra le parti, che pare abbia anche generato l’assunzione di taluni inconsueti atteggiamenti posti inaspettatamente in essere nei confronti dei rappresentanti della FP CGIL.

Eppure, la nuova crescente diffusione delle varianti del virus, la cui elevata contagiosità sta creando giustificato allarmismo nel paese, unita all’assenza di una adeguata copertura vaccinale della popolazione, dovrebbe suggerire atteggiamenti molto più prudenti e ragionevoli, a nostro giudizio. Il generalizzato rientro dei lavoratori in presenza che si vorrebbe imporre senza il previsto confronto con le rappresentanze sindacali del personale e il necessario coinvolgimento dei comitati locali per la sicurezza, è contrario alle intese raggiunte tra il governo e le maggiori organizzazioni sindacali confederali, e viola i successivi protocolli stabiliti a livello nazionale tra le parti in ambito difesa, ponendo a forte rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle comunità che insistono su quei territori, che andrebbe invece tutelata attraverso i più elevati standard di sicurezza resi disponibili.

V’è, poi, l’importante questione afferente l’incomprensibile ritardo fin qui accumulato dall’amministrazione della difesa nell’emissione dei bandi di concorso relativi alle assunzioni già autorizzate che, fatto salvo lo sblocco delle 315 posizioni di Taranto, riguarda altre posizioni in attesa, come pure parte delle 431 unità previste dalla legge di bilancio 2021, sulle quali avvertiamo l’esigenza di addivenire, nell’ambito di un apposito tavolo di discussione che con la presente s’intende richiesto a Persociv, considerate le attività prodotte dagli stabilimenti richiamati dalla norma, ad una più precisa e puntuale ripartizione delle risorse umane ottenute.

In relazione a quanto affermato, e in attesa di sapere se è almeno condivisa l’esigenza di provare a fare il punto della situazione con codeste autorità nelle prossime settimane, o se del caso dopo le ferie estive, la FP CGIL intanto sollecita un intervento volto a ribadire il rispetto degli accordi sottoscritti tra le parti, delle disposizioni di legge e delle misure comportamentali/organizzative emanate dai soggetti istituzionali preposti, non ultime quelle contenute nel Protocollo per la sicurezza e il lavoro agile del personale civile concordate con la delegazione nazionale trattante individuata con decreto dal signor Ministro.

In caso contrario, la scrivente organizzazione sindacale si vedrà costretta ad agire nei modi e nei tempi consentiti dal vigente quadro normativo, al fine di tutelare la propria credibilità e il valore della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori civili della difesa.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Con viva cordialità

p. la FP CGIL Nazionale

Francesco Quinti

Roberto De Cesaris

TASSAZIONE SEPARATA COMPENSI 2018: A CHE PUNTO SIAMO?

Sul tema del regime tributario (tassazione corrente/tassazione separata) da applicare agli emolumenti arretrati corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente, imputabili ad annualità pregresse ed erogati dall’Amministrazione in annualità successive, ci riferiamo in primis alle competenze economiche erogate a titolo di salario accessorio, siamo già intervenuti più volte, singolarmente ed unitariamente, con largo anticipo negli anni precedenti (i nostri primi comunicati risalgono al 2019) rispetto alla famosa risoluzione n.956-30/2020 dell’Agenzia delle Entrate di giugno 2020, risoluzione che segnò un cambio di indirizzo da parte dell’Amministrazione Finanziaria sul punto, per segnalare il non corretto prelievo fiscale applicato dall’INPS nel periodo che va da marzo 2019 sino a giugno 2020 compresi.
Andiamo per gradi.

Nel 2019, a decorrere dal mese di marzo, l’Istituto, smentendo, di fatto, un orientamento sino ad allora seguito, un orientamento che correttamente assoggettava a tassazione separata i compensi arretrati erogati al suo personale per prestazioni di lavoro dipendente, assoggettò, inopinatamente, a tassazione corrente, una forma di tassazione ben più onerosa della tassazione separata, il salario accessorio di tutto il personale dell’Istituto (dirigenti, professionisti, medici e personale delle aree) imputabile contabilmente al 2018, inaugurando una modalità operativa smentita da una consolidata giurisprudenza delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali con l’importante avallo della Corte di Cassazione che aveva dato man forte ai giudici tributari.

Nonostante le nostre richieste, corredate anche da argomentazioni tecniche approfondite, elaborate dai nostri colleghi esperti della materia, l’INPS ha dovuto attendere la famosa risoluzione dell’AdE per cambiare registro ed avviare a fine 2020 l’operazione di restituzione dell’IRPEF pagata in più dai colleghi attraverso un meccanismo che ha visto da un lato ridurre, negli ultimi mesi dello scorso anno, l’imponibile mensile della tassazione corrente per un importo pari alle competenze economiche del 2019 assoggettate in modo non corretto a tassazione corrente e dall’altro applicare la tassazione separata ai medesimi importi che nel 2020 erano stati, in prima battuta, assoggettati in modo non corretto a tassazione corrente.

Risolto il problema sui compensi 2019 corrisposti nel 2020, resta da definire il meccanismo restitutorio dei compensi imputabili al 2018 ed erogati nel 2019 (parliamo di un imponibile fiscale medio di circa 2.400 euro per le aree A B e C) a tassazione corrente anziché a tassazione separata: su questo argomento chiediamo all’Amministrazione di convocare le organizzazioni sindacali attesa la rilevanza che il tema assume per tutto il personale dell’Istituto, in modo da evitare possibili decadenze per iniziative da intraprendere come contribuenti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Roma, 22 luglio 2021

FP CGIL
Matteo Ariano
Antonella Trevisani

CISL FP
Paolo Scilinguo

UIL PA
Sergio Cervo

Pubblichiamo il resoconto dell’incontro tenutosi con L’osservatorio Bilaterale per le Politiche sulla Sicurezza sul Lavoro e Sanitarie e salute e Sicurezza.

La Fp Cgil VVF  ancora una volta  ribadisce l’importanza della dotazioni di idonei DPI, così come le corrette procedure operative in caso di intervento con presenza di amianto.  A gran voce continuiamo a richiedere la creazione di una piattaforma informatica per analizzare e monitorare i dati riguardanti le neoplasie, le malattie neuro-degenerative e cardiovascolari di tutto il personale del Corpo

Pubblichiamo la nota unitaria delle strutture Fp Cgil VVF, Fns Cisl e Confsal VVF con la quale si chiede un incontro in merito alla nota di mobilità volontaria emanata dall’Amministrazione 

A seguito della circolare applicativa art.42, pubblichiamo la nota delle strutture Fp Cgil VVF, Fns Cisl e Confsal VVF nella quale si evidenziano i punti da chiarire, e discussi ampiamente negli incontri effettuati

Alla Commissione Parlamentare
di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e

sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Audizione 21 luglio 2021

Rappresentanti sindacali della Dirigenza Penitenziaria in tema di gestione dei regimi carcerari ex art 4 bis e ex art 41 bis dell’ordinamento penitenziario

Si ringrazia questa Commissione per avere valutato utile il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali della dirigenza penitenziaria nelle audizioni sul tema della gestione dei detenuti appartenenti ad associazioni di stampo mafioso e terroristico ristrette negli istituti penitenziari italiani.

Giova in primo luogo segnalare che l’Ordinamento penitenziario sin dal 1975 ha assegnato al Direttore d’istituto il ruolo di garanzia di attuazione del dettato costituzionale.

Da allora ad oggi il direttore dell’istituto penitenziario è chiamato ad assicurare la necessaria sintesi tra le esigenze di sicurezza e quelle trattamentali.

Responsabile in via diretta di tutte le attività che si svolgono in carcere anche quelle nelle quali ha un ristretto margine di autonomia. Sul punto rappresentiamo quanto segue:

  1. La carenza di organico .

La pianta organica della Dirigenza penitenziari prevede 300 unità. Con i percorsi di pensionamento alla fine dell’anno in corso saranno 240 i dirigenti con una carenza di organico pari a 60 unità. Il 40% degli istituti penitenziari del territorio nazionale è sprovvisto di un direttore titolare.

Tra questi anche istituti dove sono ubicate le sezioni detentive destinate ai detenuti in regime di 41 bis .

Segnalo al riguardo l’Istituto di Bancali (SS) dove c’è la dirigente in missione che è titolare dell’istituto di Nuoro sede anche di sezione ex art. 41 bis e anche incaricata dell’istituto di Mamone. L’attuale consistenza degli organici è il risultato di 20 anni di assenza di concorsi dedicati (l’ultima immissione in ruolo risale al 1997).

Allo stato sono circa 80 i posti di funzione mancanti (direttori e vice direttori) ed il programmato concorso per 46 posti da dirigente penitenziario non soddisferà le carenze organiche che, fino alla sua conclusione con l’immissione in ruolo dei vincitori, aumenteranno per via dei progressivi trattamenti di quiescenza.

I dirigenti penitenziari, responsabili per legge della sicurezza dell’istituto, della gestione amministrativa contabile (sono anche funzionari delegati), della sicurezza dei luoghi di lavoro (a norma della legge 81/2008), rappresentanti di parte pubblica nelle contrattazioni sindacali decentrate e responsabili della gestione del personale, sono i presidenti dell’equipe di osservazione e trattamento, responsabili delle linee d’indirizzo delle azioni trattamentali e rieducative da realizzare nei confronti della popolazione detenuta, delle cui sorti restano sempre e comunque responsabili anche per le conseguenze di decisioni non direttamente a loro imputabili.

Tutto questo senza tutela legale né assicurativa per l’esposizione a rischio legato alle responsabilità professionali che la legge attribuisce. Perché alla dirigenza penitenziaria riformata con la legge Meduri del 2005 e con il decreto legislativo del 2006 che ne ha declinato i contenuti dell’ordinamento professionale, non ha fatto seguito il contratto. E questa mancata definizione ha lasciato i dirigenti in un limbo operativo che nonostante le disposizioni di legge ordinaria, hanno di fatto indebolito il ruolo della dirigenza a fronte di una aumento esponenziale di responsabilità attribuite ope legis ma non riconosciute e disciplinate anche ai fine di prevedere le tutele.

La disciplina contrattuale deve essere realizzata come prima azione nel programma di riordino dell’amministrazione ed in parallelo con una riorganizzazione degli istituti penitenziari finalizzata ad istituire e disciplinare la figura e le competenze dei direttori delle diverse aree operative di cui si compone la struttura organizzativa di ogni istituto penitenziario (amministrativa , contabile, trattamentale e della sicurezza).

  1. La riforma dell’organizzazione

Il carcere rappresenta la cartina tornasole della complessità della società odierna. La complessità dell’utenza la fragilità psicologica oggi presente anche in numerosi detenuti dei circuiti di Alta sicurezza e di alcuni quelli ristretti in regime speciale di 41 bis testimonia un mutamento del paradigma criminale. Alcuni di questi detenuti che un tempo si definivano “uomini d’onore” oggi fanno i conti con loro personali fragilità e disagio psichico anche in ragione della lunga permanenza in isolamento.

Cambia il profilo sociale e criminale dei detenuti e l’amministrazione penitenziaria deve farsi trovare pronta aggiornata e l’aggiornamento si può fare solo investendo sul capitale umano. Dove per “capitale umano” non ci riferiamo solo alla Polizia penitenziaria ma a tutte le componenti professionali che operano all’interno degli istituti penitenziari perché in carcere, molto di più che in altri luoghi, si può lavorare bene SOLO se si realizza un clima di collaborazione e coordinamento positivi con tutte le diverse componenti professionali che fanno capo all’amministrazione penitenziaria ma anche con i servizi sanitari che lo ricordiamo sono responsabili della tutela della salute dei detenuti.

I principi della legge 354 del 1975, tutti ancora attuali, individuano chiaramente i diritti che devono essere garantiti alle persone ristrette e lle procedure da adottare perché questi diritti possano essere esercitati legittimamente, perché possano essere facilmente accessibili e fruibili da tutti i detenuti.

Per anni la politica ha voluto considerare il carcere una realtà residuale ordinaria da disciplinare alla stregua di altri assetti organizzativi della P.A . Pur facendo parte del Ministero della Giustizia noi non possiamo essere considerati come i dirigenti delle cancellerie dei tribunali che hanno si un loro ambito di responsabilità ma certamente inferiore e meno variegato di quello di un dirigente penitenziario.

Lo stesso vale per i funzionari giuridico pedagogici ( oggi considerati alla stregua dei funzionari degli uffici giudiziari) quando invece il loro lavoro quali operatori del trattamento deve essere oggi declinato attraverso un ripensamento del loro ordinamento professionale che preveda anche il ruolo di direttore di area trattamentale , titolato ad assumere decisioni e a coordinare quel gruppo di operatori ( compresi insegnati e volontari) incaricati di programmare le attività trattamentali , il lavoro, l’istruzione.

Accanto a loro occorre prevedere l’istituzione e l’ingresso in carcere di nuove figure professionali in grado di accompagnare percorsi trattamentali per coadiuvare la gestione dei detenuti in carcere (penso ai mediatori non solo per facilitare la comunicazione con i detenuti stranieri, ma a figure professionali esperte nel lavoro di comunità in grado di coadiuvare il lavoro degli operatori del trattamento facilitando la comunicazione tra la popolazione detenuta e tutto il personale compresa la polizia penitenziaria).

All’ indomani della riforma del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria( DM del 2015) che ha visto la migrazione dell’ Ufficio e dei servizi territoriali dell’Esecuzione penale esterna nel nuovo Dipartimento della Giustizia minorile e di comunita’, gli assistenti sociali incaricate delle inchieste familiari (indispensabili per finalizzare le relazioni dell’equipe e per stabilire la possibile fruizione di misure premiali ed alternative) hanno diminuito sensibilmente la loro presenza negli istituti di pena e nonostante il recente aumento di organico (circa 300 unità) il loro impiego prioritario è orientato alla predisposizione delle relazioni per la concessione dei provvedimenti di messa alla prova emanati direttamente dall’ autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale.

La loro assenza all’interno del carcere, viene percepita dai detenuti come una causa che concorre nel ritardare l’accesso alle misure premiali e alle misure alternative e quindi concorre ad amplificare le tensioni che poi si riversano nelle relazioni quotidiane con i compagni di detenzione e con il personale di sorveglianza.

Una realtà organizzativa complessa dove in questi ultimi anni si è proceduto con l’andatura del gambero un passo avanti e tre indietro. Si sono rincorse le istanze securitarie dimenticando i diritti dei detenuti ma anche quelli dei lavoratori. E’ mancato un serio approfondimento delle conseguenze che possono inficiare l’equilibrio psico fisico degli operatori e quindi è mancata una programmazione di interventi per prevenire il disagio da stress da lavoro correlato.

Alla mancanza di risorse umane si è sopperito con turni di lavoro di 12/14 ore al giorno e dove infine a produrre l’effetto tzunami è arrivato un evento imprevedibile quale è stato quello della pandemia.

In questo anno e mezzo, il carcere non ha potuto più beneficiare della presenza dei volontari , che rivestono un ruolo importantissimo nella gestione quotidiana delle attività trattamentali, così come dei corsi di scuola media superiore e i percorsi universitari che sono proseguiti solo negli istituti dove è stato possibile realizzare la didattica a distanza sulla base della disponibilità dei presidi didattici dei territori di riferimento.

Le carenze di organico esistenti cui si è fatto cenno sopra e che riguardano in pari misura tutte le figure professionali, il rischio di contagio , i contagi e le quarantene hanno prodotto enormi vuoti organizzativi che nell’emergenza non è stato facile colmare. E soprattutto alle carenze organizzative gestionali non si può solo sopperire con la presenza della polizia penitenziaria che NON può essere lasciata sola nella gestione quotidiana. La polizia penitenziaria è parte di un sistema organizzativo quello dell’esecuzione penale dove la componete sicurezza è SOLO una parte dell’intero sistema fatto di altre componenti come bene ci indica la nostra Costituzione.

  1. Il regime speciale e i circuiti di Alta sicurezza

Ci viene chiesto da questa autorevole Commissione di riferire in tema di criticità della gestione dei regimi del 4 bis e del 41 bis O:P.

Riteniamo utile in primo luogo sottolineare che le previsioni di cui all’art. 4 bis non definiscono un regime , bensì definiscono per alcuni autori di reati condizioni che non consentono agli stessi di potere accedere ai benefici premiali e alle misure alternative previsti dall’ordinamento. L’art 4 bis prevede inoltre alcune limitazioni sul numero delle telefonate e dei colloqui.

Dalla previsione di cui al 4 bis o.p. non discende alcun regime. Se l’autorevole Commissione fa riferimento alle sezioni di alta sicurezza (AS1- AS2-AS3) che sono state introdotte all’interno dell’ organizzazione del sistema penitenziario allora la definizione corretta è quella dei circuiti.

Con l’espressione “circuito penitenziario” ci si riferisce ad una entità di natura logistica, rappresentata da un insieme di camere di pernottamento ed ambienti comuni ai quali sono destinati particolari tipologie di detenuti, selezionati in primo luogo in base al titolo detentivo. Il circuito implica, dunque, diversi livelli di sicurezza e di trattamento a seconda della categoria di soggetti lì ristretti.

Gli obiettivi trattamentali della pena, impongono di scongiurare le influenze reciproche negative tra gli stessi detenuti, sicché le categorizzazioni di cui sopra sono parametrate a criteri generali di sicurezza e prevenzione e si concretizzano con la realizzazione dei circuiti penitenziari, originariamente distinti in alta sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata. E nell’ambito dell’alta sicurezza con disposizioni amministrative si è proceduto alla creazione di tre diversi circuiti dove vengono assegnati i detenuti in ragione del titolo del reato per il quale sono arrestati o per il quale scontano una pena.

A questa autorevole Commissione riferiamo che complessivamente nei nostri 190 istituti penitenziai sono ristretti circa 10.000 detenuti assegnati ai circuiti di alta sicurezza. in questo numero consideriamo anche i 756 detenuti in regime di 41 bis.

L’art 41 bis O.P., definisce invece un regime penitenziario diverso da quelli applicati agli altri detenuti e che è stato realizzato come tutti ben sappiamo per rispondere alla primaria esigenza di interrompere, recidere i flussi di comunicazione con l’esterno che l’esperienza ci ha insegnato che rappresentano la linfa vitale delle organizzazioni criminali.

Pertanto con il termine regime si fa riferimento ad un insieme di regole di vita penitenziaria che, pur senza incidere sulla qualità e quantità della pena, derogano – anche per rilevanti profili – alle norme “che regolano la vita quotidiana all’interno degli istituti” e a quelle che disciplinano il trattamento della generalità dei detenuti. Nel rispetto del principio di legalità, la sottoposizione ad uno speciale regime, vista la sua natura derogatoria della disciplina penitenziaria ordinaria, può essere disposta dall’Autorità amministrativa soltanto nei casi e nei modi indicati dalla legge e avverso tali provvedimenti è possibile proporre reclamo in sede giurisdizionale.

Le difficoltà di gestione assumono toni meno drammatici in questi contesti organizzativi dedicati alla gestione di questa tipologia di detenuti se lo compariamo alla gestione del disagio che invece e’ necessario gestire nelle sezioni dedicate ai detenuti di media sicurezza e che rappresentano circa l’ 85% della popolazione detenuta attualemente presente in carcere.

Il regime del 41bis O:P si avvale del proficuo supporto del personale del GRUPPO OPERATIVO MOBILE sul quale questa Commissione già possiede ogni utile informazione e valutazione. Operatori di polizia penitenziaria selezionati, addestrati e formati per questa specialità operativa che come tutti sapete è unica sia in Europa che nel mondo. Posto che solo l’ITALIA per le sue peculiari vicende storiche e sociali ha introdotto nel sistema legislativo dell’esecuzione penale, il regime del 41 bis.

Questa peculiarità ci viene puntualmente contestata e per questo è fatta oggetto di costante monitoraggio dagli organismi nazionali di garanzia (istituiti all’indomani della ratifica del protocollo opzionale della Convenzione ONU contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti). Ci riferiamo qui all’ organismo del Garante nazionale istituito con dleg.tivo del dicembre 2013 e convertito in legge nel febbraio del 2014. Ma anche al Comitato per la Prevenzione della Tortura, organo del Consiglio d’Europa che visita annualmente gli istituti penitenziari ed i luoghi di detenzione con l’obiettivo di verificare e monitorare il trattamento riservato alle persone private della libertà presso le istituzioni degli Stati ( 47) che hanno firmato la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Questo sistema rappresenta una importante garanzia per le istituzioni penitenziarie italiane. Il ruolo di questi organismi insieme al ruolo che svolge la magistratura di sorveglianza – sia nella sua composizione monocratica che collegiale – rappresenta un costante stimolo alla riflessione, alla revisione di procedure e regole. Si tratta di un confronto davvero utile e costruttivo che mantiene alta l’attenzione di tutti gli operatori circa la fruizione dei diritti e delle condizioni logistiche in cui questi detenuti possono esercitarli.

Il sistema di garanzie anche giurisdizionali introdotte nel nostro Ordinamento per tutelare i diritti dei detenuti ha aperto un nuovo ambito di competenza per il direttore dell’istituto penitenziario che deve impegnarsi anche nella produzione di memorie scritte a difesa dell’Amministrazione penitenziaria chiamata in giudizio. Il dirigente penitenziario agisce un ruolo attivo nella difesa delle scelte operate dall’Amministrazione penitenziaria.

I margini di discrezionalità circa la gestione dei detenuti in regime speciale è molto ridotta in quanto e’ il Dipartimento che decide e dispone in materia.

Puo’ anche accadere che il dirigente direttore dell’istituto penitenziario, chiamato ad eleborare note difensive in nome e per conto dell’Ammnistrazione penitenziaria, sia poi anche individuato dal Magistrato di sorveglianza come commissario ad acta per dare attuazione al dispositivo dell’ordinanza emanata all’esito del ricorso presentato dal detenuto. Quindi il dirigente penitenziario si trova ad agire quale organo di garanzia su disposizione del magistrato spesso per dare esecuzione ad un provvedimento per il quale aveva motivato parere opposto al suo accoglimento.

Le sezioni di 41bis non sono tutte uguali cosi’ come sono diverse tra loro tutte le 190 strutture penitenziarie del nostro territorio nazionale. Ciascuna conserva proprie caratteristiche connesse alle scelte architettoniche risalenti agli anni della sua costruzione. Dette scelte possono non corrispondere agli standard attualmente richiesti. Modificare tali assetti non è semplice in ragione dei tempi necessari per gli adeguamenti strutturali ( dalla progettazione alla realizzazione) e per la disponibilita’ dei fondi. In questo contetso le 12 sezioni destinate ad ospitare i detenuti in 41 bis non fanno eccezione.

Spesso al dirigente penitenziario vengono contestate condizioni strutturali di detenzione sulle quali purtroppo non esiste sufficiente autonomia decisionale e gestionale.

La programmazione finanziaria che il dirigente propone annualmente viene poi valutata dal Provveditore regionale che trasmette il programma finanziario per l’intera regione alla sede centrale del Dipartimento responsabile della programmazione finanziaria a livello nazionale e quindi anche delle scelte relative alla programmazione e relativo finanziamento delle manutenzioni straordinarie e di nuove costruzioni. Questo per affermare che la struttura organizzativa si muove su diversi livelli di responsabilità e con diverse colorazioni della responsabilità stessa. Ma il dirigente penitenziario in sede locale deve rispondere anche di questo agli organi della magistratura.

In questi giorni di particolare complessità abbiamo ascoltato le parole della Ministra della Giustizia Cartabia e quelle del Presidente del Consiglio Draghi. Emerge chiara l’intenzione di dare corso ad una riforma ordinamentale.

Lo afferma da lungo tempo anche la nostra Organizzazione sindacale e in ogni occasione possibile che ci è stata data lo abbiamo non solo detto ma anche rappresentato in forma scritta proponendo anche le possibili soluzioni e offrendo la piena disponibilità a fornire il nostro contributo.

L’Ordinamento penitenziario rimane una legge moderna che risponde appieno alle esigenze di tutela dei diritti delle persone detenute. L’Ordinamento penitenziario va realizzato e per realizzarlo occorrono risorse umane e finanziarie ed un piano di programmazione corente per i prossimi 5- 10 anni (almeno) che non venga stravolto dall’ alternanza della leadership politica al governo del nostro paese.

Nell’ordinamento penitenziario vanno ora aggiunte previsioni normative che amplino le condizioni per l’accesso alle misure sostitutive ed alternative alla pena detentiva al fine di ridurre la presenza di detenuti in carcere, soprattutto dei detenuti della media sicurezza condannati e con residuo pena inferiore ai 5 anni. Questo a tutto vantaggio di un sistema penitenziario che possa davvero dedicarsi alla gestione, in sicurezza, dei percorsi trattamentali di coloro i quali hanno commesso gravi reati e che devono scontare lunghe pene detentive. Questo consentirebbe di curare con maggiore attenzione i detenuti ristretti nei circuiti di alta sicurezza che oggi invece con la carenza di personale, anche del trattamento, non possono essere seguiti con la necessaria attenzione.

In questo caso, l’osservazione del loro comportamento potrebbe davvero essere puntuale costante e consentire interventi mirati, anche tentando di ingaggiare le loro famiglie e ponendo in essere interventi di concerto con i servizi sociali dei territori di riferimento.

La qualità dell’azione penitenziaria di recupero sociale può essere innalzata e fornire i risultati attesi solo e nel caso in cui si disponga di strumenti adeguati.

A questo proposito e concludendo sul tema della criticità gestionali nell’ambito dell’alta sicurezza si potrebbe valutare di definire per legge e non per disposizione organizzativa, la connotazione dell’alta sicurezza per parlare quindi di regime di alta sicurezza e quindi di dare maggiore definizione ed una disciplina giuridica ( non più amministrativa) ai profili di pericolosità sociale stabiliti all’atto dell’ingresso in istituto sulla base del titolo del reato per il quale si è accusati ovvero condannati. Livelli di pericolosita’ valutati all’atto dell’ingresso in carcere , rivalutati al momento della condanna a pena detentiva passata in giudicato anche sulla base del comportamento serbato in carcere in ossequio al principio del trattamento individualizzato stabilito dal nostro ordinamento penitenziario.

Il percorso di permanenza in un determinato regime ( graduato per livelli di pericolosita’penitenziaria) non dovrebbe basarsi solo sulle informazioni delle AG e delle FFOO , ma anche e soprattutto sul lavoro dell’equipe di osservazione e trattamento (ad organico aumentato) che possa – come previsto gia’ dall’ordinamento penitenziario – costruire un percorso trattamentale ( di studio , lavoro, attività ricreative , incontri con il proprio nucleo familiare) che accompagni il detenuto per tutta la durata della pena e che preveda anche permessi premio e infine la fruizione di misure alternative dove il livello del regime di sicurezza si attenuerebbe consentendo una progressione nel percorso trattamentale in ragione dei risultati positivi via via raggiunti .

Nella Mia esperienza professionale di direttore di carcere, mi sono occupata di alta sicurezza quasi in via esclusiva e so, perché ho sperimentato, che il cambiamento è possibile …non e’ scontato ma e’ possibile perche’ molti detenuti ( 40%) hanno davvero il desiderio di cambiare vita; mentre per il restante 60% esiste il bisogno di una maggiore spinta motivazionale di coraggio e di fiducia in un sistema paese in grado di non condannare SOLO e sempre ma di offrire opportunità di riparazione e di ri-nascita.

Per facilitare tutto questo lo ripetiamo è necessario investire nelle risorse umane qualificate che siano in grado di rappresentare la multidisciplinarità professionale che per i percorsi trattamentali è una esigenza imprescindibile, necessaria per declinare in unica soluzione la funzione trattamentale in sicurezza e la tutela dei diritti ed il rispetto delle persone.

Grazie per la vostra attenzione!

La coordinatrice nazionale

FP CGIL Dirigenza penitenziaria
Carla Ciavarella

Pubblichiamo la nota unitaria elle strutture regionali Fp Cgil VVF, Fns Cisl e Uil Pa VVF con la quale a tutela della salute e sicurezza del personale,  rivendicano la mancanza di DPI per il personale che quotidianamente a chiamato a operare

Al Sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Dott. Bernardo Petralia

Al Sig. Capo del Dipartimento
della Giustizia Minorile e di Comunità
Dott.ssa Gemma Tuccillo

Al Direttore Generale del Personale e delle risorse
Dott. Massimo Parisi

Al Direttore Generale del personale, delle risorse
e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Dott. Giuseppe Cacciapuoti

e p.c.
all’Ufficio Relazioni sindacali per l’inoltro
al Comitato di indirizzo generale dell’E.A.P.

Oggetto: Sussidi per i dipendenti che hanno contratto il virus COVID-19 appartenenti al
D.G.M.C.

Sono giunte a questa O.S. numerose proteste da parte dei lavoratori appartenenti
al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità per il diniego da parte dell’Ente
Assistenza, all’elargizione dei sussidi al personale che abbia contratto il Covid-19.
Nella circolare dell’EAP n. 0123503.U del 15 aprile 2020, si scrive in maniera chiara
ed inequivocabile, che al sussidio di cui all’oggetto è compreso esclusivamente il personale
dell’Amministrazione Penitenziaria.
A parere della scrivente O.S. la circolare suddetta, lede il diritto dei dipendenti
del D.M.C.G che pagano regolarmente l’Ente Assistenza e che quindi hanno gli stessi diritti
a fruire dei sussidi come tutti gli altri lavoratori.
La Fp cgil. chiede alle SS.VV. che prendano immediati provvedimenti per sanare
tale gravosa situazione, discriminatoria nei confronti dei dipendenti del DGMC con gli
strumenti che Loro riterranno opportuni.
Distinti saluti

per la FP CGIL Nazionale DAP    per la FP CGIL Nazionale DGMC
Roberto Mascagni                                               Paola Fuselli

A seguito del decreto emanato dalla Direzione Centrale per la Formazione in merito la valutazione e la composizione della graduatoria di fine corso degli allievi Vigili del Fuoco dell’91° corso abbiamo inviato una nota all’Amministrazione evidenziando alcuni possibili punti di caduta delle scelte prese senza coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori

LA CASSA GEOMETRI CONDANNATA PER CONDOTTA
ANTISINDACALE!!!!!!

Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso per comportamento antisindacale promosso dalle
Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CISAL FIALP, UGL TERZIARIO, CONFSAL UNSA, USBe ordina alla Cassa Geometri di ritirare gli ordini di servizio sull’orario di lavoro.
Tutti gli istituti inseriti nel CIA, compreso l’orario di lavoro, sono stati applicati solo ed
esclusivamente agli iscritti alla sigla sindacale e ai non iscritti alle sigle sindacali non firmatarie. Per
la prima volta negli Enti aderenti all’Adepp una Cassa ha frammentato gli istituti contrattuali di
primo e secondo livello alimentando confusione e differenze retributive.

La sentenza, inequivocabilmente, ha ribadito che la materia dell’orario di lavoro è contrattazione
“Si condivide ,pertanto, quanto assunto dalla parte ricorrente secondo cui la censura è avvalorata
proprio dal fatto che con il contratto integrativo poi stipulato si è infatti disciplinato l’orario nei
termini di cui agli ordini di servizio, indicando in aggiunta al contenuto dei predetti ordini solo la
flessibilità , aspetto di articolazione ulteriore non compresa nei predetti ordini di servizio. La
violazione della normativa contrattuale connota come antisindacale la condotta della Cassa e per
l’effetto si ordina alla Cassa di annullare i predetti ordini di servizio”.

Il Giudice del Lavoro ha sancito che le materie demandate dal CCNL alla contrattazione di secondo
livello non possono essere regolate da atti unilaterali da parte del datore di lavoro.
A seguito della revoca degli Ordini di servizio ad oggi in Cassa Geometri insistono due regimi di
orario: uno per gli iscritti ai sindacati non firmatari a cui si applica l’orario di servizio ante ODS,
altro per i dipendenti a cui si applica il CIA; anomalia questa che potrà essere sanata solo dalla
riapertura del tavolo sindacale.

Auspichiamo che in Cassa Geometri termini la stagione dei contrasti, delle incomprensioni e delle
prese di posizione unilaterali, riprendendo il confronto serio, rispettoso dei ruoli, che ha
contraddistinto la Cassa Geometri nel tempo e che può riaffermare l’obiettivo comune di dotare i
lavoratori di strumenti contrattuali e organizzativi tali da potere offrire i migliori servizi ai Geometri
iscritti.

Si riafferma la necessità di relazioni sindacali ordinate nelle Casse di Previdenza Privatizzate e
Private.
Nello specifico, le OO.SS. chiederanno l’apertura di un tavolo per dare concreta attuazione a
quanto disposto dal Tribunale di Roma e al riconoscimento degli istituti previsti dal vigente CCNL.
Questo risultato sancisce che l’azione sindacale è ancora “viva e forte” grazie all’impegno delle “Lavoratrici e Lavoratori” iscritti a queste organizzazioni sindacali.

Roma, 21 luglio 2021

CGIL FP      CISL FP          UIL PA      CISAL FIALP      UGL TERZIARIO       CONFSAL UNSA    USB
(Migliorini) (Ladogana)  (Di Caro)          (Petrillo)             (Gismondi)                      (Ciaraldi)        (Ripa)

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