Commento interpretativo Decreto 112

18 Luglio 2011

Commento interpretativo Decreto 112

Riteniamo opportuno segnalarvi gli articoli immediatamente applicabili alle lavoratrici ed ai lavoratori del comparto regioni – autonomie locali, naturalmente sarà un commento interpretativo perché quello tecnico vi è stato inviato ieri dal dipartimento welfare.
Tali norme (dl112/08 con il combinato disposto del ddl approvato in Consiglio dei Ministri nell’ambito della manovre economica) come vedremo nell’esposizione degli articoli, smascherano le reali intenzione del governo: sono pensati ed agiti, con l’ottica di tagli indistinti, contro la pubblica amministrazione ed i lavoratori.

Art. 21 (modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
Con quest’articolo si rischia di prolungare la durata del contratto a tempo determinato fino alla pensione, ponendo la lavoratrice ed il lavoratore al continuo ricatto del rinnovo periodico. Inoltre si cerca surrettiziamente di smontare il contratto nazionale prevedendo deroghe sulla durata attraverso la contrattazione aziendale. Ciò può determinare condizioni diverse tra realtà omogenee.

Art. 34 (tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione)
Il titolo sembra interessante, ma la sostanza è che si rendono virtuali i controlli su tutti gli apparecchi di misura: benzina, olio, alimentari ecc.. Ciò è dovuto all’impossibilità del comune a far fronte a funzioni attribuite senza prevedere professionalità, attrezzatura (costosissima) e tagli dei bilanci attraverso il restringimento del patto di stabilità.

Art. 38 (impresa in un giorno)
Anche in questo caso il titolo nasconde le vere intenzioni, secondo le quali si intrecciano almeno due distorsioni
* vengono meno i controlli effettuati dai comuni ecc.. con rischi soprattutto per le attività pericolose;
* si esternalizza un pezzo del lavoro pubblico perché si autorizzano i controlli di strutture private.

Art. 41 ( modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)
Si considera turno notturno solo se almeno 3 ore ricadono nella fascia 24,00 – 06,00, peggiorando complessivamente la normativa sull’orario notturno e sul turno intervenendo indebitamente sulla norma contrattuale, confermando la volontà di legificare il rapporto di lavoro.

Art. 46 (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nelle Pubbliche Amministrazioni)
In quest’articolo continua l’effetto annuncio perché in realtà, per quanto riguarda le Autonomie Locali, si rinvia ad una regolamentazione dell’ente.

Art. 49 (lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni)
Si smonta l’articolo 36 del D. Lgs 165/01. Questo articolo va letto insieme all’articolo 21 del decreto, in buona sostanza si sminuisce l’affermazione secondo la quale le P.A. assumono solo con contratti subordinati a tempo indeterminato. La volontà è quella di impedire le stabilizzazioni ed aumentare il lavoro precario.

Art. 63 (esigenze prioritarie)
Il titolo è assolutamente generico, la sostanza è che non sono state stanziate risorse economiche per i contratti dei comparti pubblici.

Art. 66 (turn – over)
Con quest’articolo, neanche troppo surrettiziamente, si prevede l’esternalizzazione dei servizi, è evidente infatti che, se si può sostituire solo 1 lavoratore su 10 che vanno in pensione, diventa impossibile espletare le funzioni. Questa parte dell’articolo non è immediatamente applicabile agli enti locali ma, attraverso il patto di stabilità, si interviene in modo indiretto.

Art. 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)
Questo è un ulteriore colpo al contratto nazionale istituzionalizzando l’interferenza della Corte dei Conti. Per quanto riguarda la contrattazione aziendale taglia i fondi di ente del 10% nel 2008 e del 20%nel 2009. Per gli enti locali non è immediatamente applicatile ma interverranno con il patto di stabilità.

Art. 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio)
Il titolo in questo caso è assolutamente esplicativo.

Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni)
Si interviene per decretazione sugli istituti contrattuali. Si prevede un regime speciale per i dipendenti pubblici, sia per quanto riguarda il trattamento economico e sia per quanto riguarda le fasce orarie. Per come è scritto l’articolo è sicuramente da valutare da un punto di vista della sua valenza giuridica.

Art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)
Si pensa, evidentemente, che la maggior parte dei lavoratori pubblici ha un doppio lavoro. Nessuno può vivere con il 50% del tabellare.

Art. 73 (Part – time)
Trasforma un diritto in una benevola concessione del datore di lavoro. Inoltre i risparmi non possono confluire nei fondi decentrati.

Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi)
Pur se non immediatamente applicabile agli enti locali, anche quest’articolo evidenzia l’idea del Governo di una Pubblica Amministrazione leggera con la rideterminazione già nel 2008 degli organici prevedendo una riduzione del 10%.

Art. 76 (Spesa di personale per gli enti locali)
Con quest’articolo si preannuncia il taglio con il nuovo patto di stabilità. Le operazioni tecniche sono diverse, segnaliamo che:
* rientrano nelle spese del personale anche le collaborazioni, le consulenze ecc..
* la diminuzione dei fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento gli enti centrali.
Quest’articolo rischia di interferire con le risorse aggiuntive previste nel biennio economico firmato lo scorso 11 aprile per l’alterazione dei parametri.

Art. 77 (Patto di stabilità interno)
In quest’articolo si prevede una decurtazione dei trasferimenti pari a 3,1 miliardi nel triennio.

p. il Comparto
Ugo Gallo

p. la Segreteria
Antonio Crispi

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