Giustizia Minorile: progressioni economiche – comunicato

18 Luglio 2011

Comunicato

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE GIUSTIZIA MINORILE
 
 
Come prevedibile i criteri di assegnazione dei punteggi previsti nel bando per le progressioni economiche del personale della giustizia minorile stanno provocando forte malessere in tutto il personale: perché non risulta premiato l’impegno nei Servizi, ricordiamo ad esempio come venga cancellata l’esperienza acquisita nella direzione degli stessi, considerata valida ai fini del punteggio solo per il biennio 2007/ 2008, o come non sia assegnato alcun punteggio aggiuntivo a chi effettivamente esercita il ruolo previsto nel proprio profilo professionale.

Ma anche l’insensibilità dell’amministrazione che avendo modificato l’ordinamento professionale ed in alcuni casi il titolo di studio previsto per l’accesso al profilo, non avendo previsto una clausola di salvaguardia delle situazioni pregresse, sta letteralmente buttando al macero l’esperienza acquisita da numerosi lavoratori che accederanno a punteggi inferiori rispetto a quelli che avrebbero goduto con il vecchio ordinamento.

E’ il caso ad esempio dei funzionari della professionalità di servizio sociale: per gli operatori più anziani non esisteva una laurea specialistica in servizio sociale e spesso si sono laureati in pedagogia, ex magistero, anche perché per il percorso di carriera era prevista una laurea giuridica o di scienze sociali, tra cui anche magistero precedentemente considerate tra loro equipollenti. L’esperienza maturata da questi operatori viene svaluta. Così come risulta svalutata l’esperienza dei funzionari della professionalità pedagogica per i quali il nuovo ordinamento, modificando la tipologia di laurea precedentemente prevista, adesso prescrive per l’accesso alla figura la laurea in scienze dell’educazione o della formazione. Questi sono solo alcuni esempi.

Ma non basta, è prevista la detrazione dall’esperienza professionale dei periodi in cui si è usufruito del part-time, che costituisce un caso di assoluta novità. Poiché questa cosa è stata riscontrata anche nei bandi dell’organizzazione giudiziaria alle obiezioni da noi sollevate quell’amministrazione ha risposto che in questa procedura è stato privilegiato l’effettivo servizio svolto. Ma allora ci chiediamo il senso dell’attribuzione di ben 3 punti a coloro che hanno conseguito l’idoneità per un concorso di qualifica superiore presso la pubblica amministrazione o l’attribuzione di 2 punti per l’abilitazione all’insegnamento o per l’abilitazione all’esercizio professionale, in questi casi vale di più l’idoneità che 3 anni di servizio svolti nella qualifica professionale di appartenenza.

Alcune questioni richiamano la legittimità dei bandi: in particolare, ad esempio, si segnala come, paradossalmente, chi nei due anni precedenti la pubblicazione del bando ha subito la sanzione della sospensione dal servizio non subisce alcuna detrazione del punteggio, a differenza invece di chi ha subito, nello stesso periodo, sanzioni disciplinari come il rimprovero verbale, scritto o della multa.

Nella sostanza i bandi presentano numeroso materiale di contenzioso e pertanto vi chiediamo di mettere a disposizione dei lavoratori della giustizia minorile gli avvocati delle strutture della FPCGIL dei territori.

Roma, 5 novembre 2010

p. la Fp Cgil Nazionale
Giustizia Minorile
Il Coordinatore nazionale

Gianfranco Macigno

 
 
 
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