Giustizia Minorile: sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie delle progressioni economiche

18 Luglio 2011

 
 

Comunicato

 
 
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE

 

In allegato la circolare del dipartimento per la giustizia minorile a data odierna, che comunica al personale la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie delle progressioni economiche ed il provvedimento di sospensione delle stesse, atti che sono stati pubblicati oggi sul sito del ministero della giustizia: www.giustizia.it..

Come sapete, a conclusione delle procedure di progressione economica si è determinato forte malumore tra gli operatori della giustizia minorile, che hanno potuto constatare direttamente l’inidoneità dei criteri individuati dal contratto integrativo della giustizia per la valorizzazione della crescita professionale dei lavoratori della giustizia minorile.

Criteri inidonei, che riportati nei bandi di selezione – in mancanza di indicazioni specifiche, appropriate e chiare, in relazione ai titoli che potevano essere presentati ed alla loro certificazione – hanno finito per accentuare il disagio dei lavoratori che si sono visti decurtare i punteggi. Ricordiamo, a tal proposito, che la richiesta di interpretazioni dei punti più controversi dei bandi è stata rimandata ad un generico desk help, che ha più volte mostrato di non conoscere la particolarità di alcune specificità lavorative degli operatori della giustizia minorile, senza che, nel merito, si sia mai registrato alcun intervento ufficiale di chiarimento da parte dell’amministrazione.

La circolare di oggi, indispensabile per sanare le situazioni in cui i lavoratori hanno subito ingiustificate decurtazione nel punteggio, non sgombra il campo da possibili fraintendimenti e pone alcune questioni. La prima è che apprendiamo solo oggi, di un provvedimento dell’8 febbraio, che ancora non è mai stato portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali, così come correttamente ha, invece, fatto il DAP per il suo caso.

La seconda è che viene offerta ai “candidati” la possibilità di prendere visione della propria valutazione a seguito di richiesta scritta alla direzione generale del personale, ma non viene specificato se le richieste già effettuate dai lavoratori siano da considerarsi valide o debbano essere riproposte.
Peraltro ci chiediamo perché è stato deciso di sottoporre i lavoratori alla procedura della 241 e l’ufficio del personale ad un aggravio di compiti? Non sarebbe stato più celere e funzionale pubblicare le schede di valutazione individuale dei punteggi di tutti i lavoratori sul sito del ministero della giustizia, come è già stato fatto, anche in questo caso, dall’amministrazione penitenziaria;

Infine, viene offerta ai lavoratori la “possibilità” di presentare una “memoria”, non meglio specificata. Cos’è? E’ forse una richiesta di riesame? E se si, perché non chiamarla con il suo nome proprio?

Ma non basta, del tutto assente risulta la parte procedurale. Una volta acquisite le “memorie” cosa succede? E poi ci chiediamo: perchè un’ amministrazione che ha evidenziato un’insolita fretta nel chiudere le procedure improvvisamente dilati i tempi prendendosi ben 90 giorni di tempo per ridefinire le graduatorie?

L’unica cosa certa, allo stato, è che a partire da oggi, data di pubblicazione del provvedimento, decorrono i 45 giorni di tempo per chiedere la valutazione personale dei punteggi e presentare l’eventuale richiesta di riesame. Per le altre domande restiamo in attesa di risposta da parte dell’Amministrazione, che non mancheremo di farvi conoscere.

Roma, 17 febbraio 2011

p. la Fp Cgil Nazionale
Giustizia Minorile
Il Coordinatore nazionale

Gianfranco Macigno

 
 
 

 
 
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