Medici – Firmato dalla Turco il decreto su i fondi integrativi

18 Luglio 2011

Firmato dalla Turco il decreto su i fondi integrativi

 
Il Ministro della Salute Livia Turco ha firmato il Decreto ministeriale – attuativo dell’articolo 1, comma 198, della legge finanziaria 2008 – che individua gli ambiti delle prestazioni dei Fondi integrativi del Ssn e degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso no profit che forniscono prestazioni assistenziali integrative a quelle fornite dal Ssn.
Gli ambiti di intervento dei Fondi integrativi (già previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 229 del 1999) comprendono:
* prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati, e tra queste anche:
o le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;
o le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;
* prestazioni erogate dal Ssn comprese nei livelli essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito;
* prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
* prestazioni socio sanitarie e le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili non ricompresse nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
* prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche;
Gli ambiti di intervento degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, comprendono anche:
* il complesso delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.
* inoltre, a partire dall’anno 2010, gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso dovranno attestare che almeno il 20% delle prestazioni erogate sia riferito a prestazioni socio assistenziali per le perosne non autosufficienti e per l’assistenza odontoiatrica.
Per il monitoraggio e il controllo dell’attività dei Fondi e dagli altri Enti preposti il decreto istituisce l’Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della Salute.

 

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