Medici – Le voci decurtabili per i primi 10 giorni di assenza per malattia

18 Luglio 2011

Le voci decurtabili per i primi 10 giorni di assenza per malattia

 
La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7/2008 del 17 luglio 2008 – pubblicata nella G.U. n. 209 del 6/9/2008, inviata alle Amministrazioni Pubbliche di tutti i Comparti del Pubblico Impiego – al punto 1 esplicita con chiarezza le modalità per l’individuazione delle voci stipendiali, in quanto trattamento cui far riferimento per la trattenuta nei primi 10 giorni di malattia, ai sensi del DL 112/08, convertito in Legge 133/08.

In particolare, prevede nei primi 10 giorni di ciascun singolo periodo di malattia la corresponsione del “trattamento economico fondamentale con esclusione d’ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio

Per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai CCNL per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del D. Lgs n. 165/2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”)”.

Per l’area della dirigenza medico-veterinaria si deve fare riferimento all’art. 33 del CCNL 2002-2005, – area medica e veterinaria, biennio economico 2002-2003 – Struttura della retribuzione dei dirigenti.

Si pubblica, pertanto, una tabella esemplificativa delle voci stipendiali decurtabili nei primi 10 giorni di malattia (ripetibili nell’anno!), nelle quali riteniamo non vada ricompresa l’indennità di esclusività, in quanto elemento distinto della retribuzione, che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

L’indennità di esclusività nasce infatti da fonte normativa (art. 15-Quater del D.Lgs 502/92), e il suo finanziamento è stato previsto dalle Leggi Finanziarie (662/96, 448/98 e 488/99), con finalità non attinenti agli aspetti produttivi/professionali dei dirigenti sanitari del SSN, ma alla libera scelta dell’esclusività o meno del rapporto di lavoro.

Qualora tale indennità dovesse essere assoggetta alla trattenuta di cui all’oggetto, ne deriverebbe, a parità di assenza per malattia, una forte penalizzazione nei confronti dei dirigenti sanitari in costanza di rapporto di lavoro esclusivo di rapporto, rispetto a quelli che operano in costanza di rapporto non esclusivo.

In caso di decurtazione anche della indennità di esclusività ci si può rivolgere al rappresentante aziendale della FPCGIL Medici, per inoltrare una formale diffida.

 

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