Min. Interno: Festa nazionale del 17 marzo 2011

18 Luglio 2011

Comunicato

COORDINAMENTO NAZIONALE
MINISTERO INTERNO

150° Anniversario dell’unificazione dell’Italia. Festa nazionale del 17 marzo 2011.

Con il decreto legge n. 5 del 22/2/2011, e limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 260/1949.

La norma in questione prevede che vengano traslati al 17 marzo tutti gli effetti economici, giuridici e contrattuali previsti per la giornata del 4 novembre (giorno dell’unità nazionale).

Per la festività del 4 novembre, istituita dalla legge n. 260/1949, è stato previsto che a decorrere dal 1977 (L. 54/1977) la sua celebrazione abbia luogo nella prima domenica del mese di novembre di ogni anno cessando nel contempo di essere considerata giorno festivo. Analoga previsione vigeva per la festività del 2 giugno fino al suo ripristino come giornata festiva ai sensi dell’art. 1 L. 336/2000.

Pur con questa modifica, per la giornata del 4 novembre la legge prevede il pagamento di una retribuzione aggiuntiva che può essere la maggiorazione per lavoro festivo o, nel caso coincidente con la domenica, un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera. Inteso che tale disposizione non si applica ai dipendenti pubblici stante la previsione dell’art. 1, c. 224, legge n. 266/2005.

La disposizione di cui all’art. 1 del decreto legge n. 5/2011, a nostro avviso, non fa altro che spostare dalla data del 4 novembre alla data del 17 marzo (e per il solo anno 2011) quanto di spettanza del lavoratore in termini economici o di previsioni contrattuali legate specificatamente alla ex festività del 4 novembre.

Ci pervengono da più parti richieste di chiarimenti in relazione ad iniziative assunte o che potrebbero essere assunte da Amministrazioni pubbliche che intenderebbero intervenire con una riduzione di una giornata delle ferie spettanti o con la riduzione di una delle quattro giornate di riposo di cui all’articolo 1, c. 1 lett. b), della legge n. 937/1977 per compensare la festività del 17 marzo.

La prima delle due ipotesi la riteniamo oltremodo improponibile.

Per la seconda ipotesi è utile ricordare che la legge n. 937/1977 nell’attribuire ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni sei giornate complessive di riposo, di cui due giornate in aggiunta al congedo ordinario e quattro giornate da fruire nel corso dell’anno solare, non fa alcun richiamo formale o sostanziale a leggi precedenti e ne i dipendenti pubblici beneficiano di alcun trattamento economico legato alla data del 4 novembre, quindi riteniamo altrettanto improponibile una ricostruzione che leghi i giorni di riposo di cui alla legge n. 937/1977 con la previsione del decreto legge n. 5/2011 e con la ex festività del 4 novembre.

Roma, 8 marzo 2011 

  

 
 
 
 

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