Min. Sviluppo Economico – ex Min. Commercio Internazionale: Lettera al Direttore Generale su permessi ex lege 104/92

18 Luglio 2011

Lettera al Direttore Generale su permessi ex lege 104/92

Ministero Sviluppo Economico
ex Ministero Commercio Internazionale

Roma, 8 settembre 2008

Al Direttore Generale D.G. Affari Generali e Risorse Umane
Dr. Tullio DI PIETRO

Direttore Divisione II D.G. Affari Generali e Risorse Umane
Dr.ssa Lucia PROIETTI

E, p.c.:
Dr. Gianfranco CAPRIOLI
Direttore Generale DGPS

Avv. Amedeo TETI
Direttore Generale DGPC
Direttore ad interim DGPI

A tutto il Personale
SEDE

Oggetto: permessi ex lege 104/92

Con singolare tempestività l’Amministrazione si è affrettata, mesi fa, a dare la più restrittiva e improbabile interpretazione al D.L. 112, nella parte relativa ai permessi ex Lege 104/92, limitandone la fruibilità al contingente di 18 ore previsto dal CCNL, intendendo lo stesso come monte ore limite sia nel caso in cui il lavoratore ne richiedesse l’utilizzo in giorni che in forma frazionata, in ore.
Segnalammo già ai lavoratori che si erano rivolti a noi, chiedendo ragione della rapida “novella” dell’Amministrazione, che tale interpretazione non fosse corretta: la L. 104 art. 33 comma 3 prevede infatti la possibilità di usufruire di 3 gg. mensili; successivamente il CCNL 94/97, all’art. 18 comma 6, ha previsto la possibilità di usufruire, alternativamente ai 3 gg., di 18 ore di permesso mensile. Perché allora l’Amministrazione ha ritenuto giusto e improcrastinabile adottare il trattamento più sfavorevole al personale?
Al di là di tutto, infatti l’art. 71 comma 4 D.L. 112 non si riferiva a contrattazione collettiva/specifiche normative di settore a venire, quindi da fare, per cui a D.L. 112 vigente l’Amministrazione avrebbe dovuto attenersi allo stato delle norme e dei contratti, mantenendo ferma, nel caso specifico, la previsione di 3 gg. al mese dell’art. 33 comma 3 della l. 104, con l’alternativa delle 18 ore in caso di frazionamento dei permessi.
Pur considerando che le circolari della Funzione Pubblica non hanno carattere normativo, e che non ci sarebbe stato bisogno della circolare per dare, nell’ambiguità che senz’altro si era creata con il D.L. 112, l’interpretazione meno sfavorevole per i beneficiari della legge 104 restando comunque nei limiti della legge, oggi la circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 2008, al punto 2.3 (Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità), afferma esattamente che “….poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero”.
Si invita quindi l’Amministrazione a voler ripristinare le corrette modalità di fruizione dei permessi ex lege 104, dandone comunicazione a tutto il personale interessato.
Con l’occasione, si segnala di essere ancora in attesa di un fattivo riscontro alla nota FP CGIL del 21 agosto scorso, relativa alle modalità di comunicazione delle malattie, al fine di evitare di consolidare nella prassi interpretazioni non corrette delle norme, che configurano un inutile aggravio di comunicazione per il dipendente malato.

     FP CGIL
Monica Bellisario

 
 

 
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