Richiesta di incontro

18 Luglio 2011

Richiesta di incontro su procedura utilizzata nella concessione dell'applicazione temporanea ex art. 42 bis

Roma, 1 febbraio 2008
 
Al Sottosegretario di Stato
Luigi Li Gotti

Al Capo Dipartimento
Claudio Castelli

Alla Direttore Generale del
Personale e della Formazione
Carolina Fontecchia

Abbiamo appreso da alcuni casi che l’Amministrazione ancora una volta dimostra una certa originalità nell’interpretare le leggi e gli accordi. Si tratta della procedura utilizzata nella concessione dell’applicazione temporanea ex art. 42 bis, sulla quale da molto tempo chiediamo, inascoltati, un incontro.
Quando una lavoratrice o un lavoratore fa domanda viene ‘automaticamente’ trasferito, in presenza dei requisiti necessari, nel luogo dove il coniuge ha la sua attività lavorativa, senza tenere conto né della residenza del nucleo familiare né della preferenza espressa dal lavoratore.
Citiamo una caso esemplare: un lavoratrice ufficiale giudiziario B3, il cui nucleo familiare risiede ad Agrigento, e quindi anche il minore di tre anni, viene trasferita da Acqui Terme a Caltanissetta, anche se ha indicato come prima preferenza la sede di Agrigento, perché lì è la sede dell’ufficio del marito, che però svolge un’attività su tutto il territorio regionale e risiede comunque ad Agrigento.
La norma recita che il lavoratore può essere trasferito in una ‘sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività’, e non nello stesso luogo dove ha l’ufficio il marito.
D’altronde il legislatore ha voluto tutelare il nucleo familiare e dare la possibilità ad un genitore di stare più vicino al minore di tre anni, interpretandola così fantasiosamente si raggiunge lo scopo di creare difficoltà rendendo, qualora il coniuge al quale ci si ricongiunge sia un pendolare, pendolare anche l’altro coniuge.
E nel caso che il coniuge al quale ricongiungersi sia un commesso viaggiatore o un camionista, dove trasferiamo l’altro coniuge?
In questi casi si dovrebbe considerare il bene che la norma ha voluto tutelare, ovvero la famiglia, e non agire in maniera così miope, anche in considerazione del fatto che la norma non stabilisce affatto quanto messo in atto in questi casi dall’Amministrazione indicando il concetto molto più ampio ‘di stessa provincia o regione’.
Vi abbiamo mandato il 29/01 scorso una richiesta di incontro su molte questioni, tra cui la presente, ci aspettiamo una risposta e una pronta convocazione.

Per la Delegazione Nazionale Trattante
Organizzazione Giudiziaria FPCGIL

Nicoletta Grieco
 


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