Testo approvato dal Senato sulla libera professione

18 Luglio 2011

Testo approvato dal Senato sulla libera professione

Si pubblica il testo del Ddl sulla libera professione intramoenia con gli emendamenti, cosi’ come approvato oggi in sede deliberante dal Senato. Adesso il testo dovra’ essere approvato dalla Camera.


Legislatura 15º – Disegno di legge N. 1598 DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (Tit.1 T.2)

Art. 4. (Attività libero-professionale intramuraria)

1. Per garantire l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.

2. L’adozione delle iniziative di cui al comma l dovrà essere completata entro il termine di diciotto (4.4 e 4.5) mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo, e alle realtà in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (4.9 T.2), continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all’individuazione e all’attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria, (4.10) del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2-bis. La risoluzione degli accordi di programma di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i quali la Regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma 2. (4.13)

3. Tra le misure di cui al comma 2 può essere prevista, ove necessario, adeguatamente dimostrato (4.14), e nell’ambito delle risorse disponibili, l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali pluridisciplinari per l’esercizio sia di attività istituzionali, sia di attività in regime di libera professione intramuraria (4.15 T.3), che corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l’ALPI costituita a livello aziendale qualora il Collegio di direzione non sia costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tramite l’acquisto (4.16 T.2), la locazione, la stipula di convenzioni. In ogni (4.18 e 4.19) caso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall’azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non debbono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro;
 
b) garanzia, sotto la responsabilità delle aziende di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della successiva lettera c) (4.27 T.2), della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate;

c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare la integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari.

c-bis) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell’ambito suddetto dell’attività istituzionale, le prestazioni aventi il carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta. (4.28)

c-bis) prevenzione delle situazioni che determinano l’insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche in riferimento all’accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza. (4.30 T.2)
c-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c), anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui al comma 3, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo; (4.29 t.3)
c-ter) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni in attività istituzionale ai tempi medi in libera professione al fine di assicurare che il ricorso alla libera professione sia frutto di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi in attività istituzionali. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici. (4.29 t.3)

3-bis. Esclusivamente per l’attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all’attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l’attività intramuraria, garantendo la separatezza delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti. (4.33)

3-bis. Al Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o, qualora esso non sia costituito, alla eventuale commissione paritetica di sanitari che esercitano l’ALPI costituita a livello aziendale è anche affidato il compito di dirimere vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’ALPl. (4.36 T.2)
3-ter. Dall’attuazione del precedente comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (4.36 T.2)

3-bis. Le convenzioni di cui al comma 3 sono autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il periodo necessario al completamento, da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo. (4.34 T.3)

3-bis. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell’ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all’informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o, qualora esso non sia costituito, della eventuale Commissione paritetica di sanitari che esercitano l’ALPI costituita a livello aziendale. Dalla medesima costituzione della Commissione, nonché dal suo funzionamento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali informazioni dovranno in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell’attività istituzionale e libero professionale nonché i criteri che regolano l’erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso. (4.32 T.2)

3-ter. I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall’approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro trenta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi trenta giorni. Subito dopo l’approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della Salute, i piani si intendono operativi. (4.32 T.2)

3-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter anche mediante l’esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell’ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti sopra menzionati. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l’accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato rispetto ai livelli di cui all’accordo sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma. (4.32 T.2)

3-quinquies. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull’attuazione dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, con cadenza trimestrale, fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale. (4.32 T.2)

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire le modalità per garantire l’effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione.

Art. 4-bis. (4.0.1 e 4.0.2 T.2)
1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, individuati dall’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. 73, ed ivi inquadrati in attuazione dell’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di istruzione del ruolo previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 4-bis. (4.0.4 T.2)
(Disposizioni in materia di applicazione dell’istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria)

 
1. In deroga all’articolo 39, comma 18-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall’articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è ammesso il ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta.

2. L’azienda sanitaria ospedaliera o locale competente ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al 10 per cento, e comunque nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale di cui ai medesimi contratti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo.

3. Le circostanze familiari o sociali per le quali è consentito il ricorso all’istituto del part-time sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai criteri concertati nella contrattazione collettiva.

Art. 4-bis.(4.0.6)
(Differimento del termine per le prestazioni aggiunti ve da parte degli infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica)


1. Al fine di consentire la continuità del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31 maggio 2007, previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell’ambito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.

2. La definizione in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.

3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1º giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il vincolo di cui al comma 1.

Art.4-bis. (4.40)
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge è attivato l’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale così come previsto dall’articolo 15-quattordecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Art. 4-bis. (4.0.5)
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ORDINE DEL GIORNO G/1598/3/12

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1598, impegna il Governo a inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2008 prescrizioni volte a garantire ai dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale intramuraria la possibilità di aprire la partita IVA, in sostituzione facoltativa al regime di detassazione attualmente vigente.»

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