VVF – Reggio Emilia – Compenso di produttività e salti aggiuntivi

18 Luglio 2011


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Reggio Emilia – Compenso di produttività e salti aggiuntivi

Con la presente si vuole rappresentare parere d’illegittimità relativamente alla creazione della lettera “G” (che starebbe ad indicare assente ma con diritto ad avere il compenso di produttività), nell’ambito della movimentazione mensile del personale giornaliero nel programma “Personale e Competenze” (SIPEC) creato da codesta Amministrazione Centrale.
Quanto sopra trova riscontro in molteplici fonti che asseriscono l’impossibilità di corrispondere il suddetto compenso in caso di assenza. Partendo infatti dal testo dell’accordo stralcio del 8/5/2008 che cita come di seguito: Art.3 “(omissis)… viene attribuito…per ogni giornata di effettiva presenza…” e seguendo con le 3 Circolari emanate da codesta Direzione: Prot. n° 201551/110 del 10/07/2008; Prot.n° 201551/110 del 07/08/2008; Prot. n° 182929 del 30/09/09.

Sicuramente in tale circostanza bisogna specificare che per “assenza” del dipendente debba intendersi la completa mancanza dal luogo di lavoro in una determinata giornata lavorativa, in quanto le riduzioni a vario titolo dell’orario giornaliero di lavoro (permessi, ecc. …) non inficiano sul suddetto compenso e ciò è quello che sicuramente intendeva affermare il Dott. Meraviglia quando ha risposto al quesito del gruppo dei programmatori della gestione Competenze (vedi allegato 1). L’unica mancanza appare a questo punto che non sia stato specificato che il compenso di produttività non spetta nel caso in cui il permesso di cui si usufruisce copre l’intera giornata lavorativa (per assurdo si potrebbe lavorare anche solo trenta minuti in orario ordinario e perciò averne diritto).

Risulta invece corretta l’applicazione dell’indennità di turno al personale operativo in quanto non viene corrisposta al dipendente solo nel caso in cui questo sia completamente assente dal servizio a qualsiasi titolo (anche per recupero da banca ore ma ricoprente l’intero turno). Quindi in tal caso viene applicato correttamente quanto affermato nell’Art. 1 dell’accordo stralcio del 8/5/2008 che cita come di seguito: “(omissis)… l’indennità di turno…è correlata alla presenza in servizio.”

Con la presente si vuole altresì rappresentare l’irregolarità nel calcolo dei salti aggiuntivi nel programma “Personale e Competenze” (SIPEC) creato da codesta Amministrazione Centrale. Ad esempio se si abbina al personale l’orario di CORSISTA (tutti giorni dal lun. al ven. 8-17 ed il ven. 8-12), tale transito ad orario giornaliero non determina la decurtazione dei salti aggiuntivi come previsto dall’art.30 del CCNL Integrativo del Nov.2002 e da successiva Lettera Circolare n°335/13701 del 10/02/2004 dell’Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne dove cita: “(omissis)…il periodo transitorio di passaggio ad orario giornaliero (36 ore settimanali) non concorre alla maturazione dei salti aggiuntivi”. Si precisa che la suddetta circolare è stata allegata ad un aggiornamento operato dal gruppo SIPEC (vedi allegato 2).

Si chiede pertanto a codesta Amministrazione di voler definire i suddetti argomenti, facendo eventualmente rimuovere dal programma SIPEC funzionalità che creano confusione e disparità di trattamento nell’applicazione rispetto alla normativa vigente.

Reggio Emilia, 05/02/2010                                             Firmato le OO.SS. Territoriali 

         FNS VV.F. RE            FP CGIL VV.F. RE              UIL VV.F. RE              CONFSAL VV.F. RE


 
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