SSAEP – AVIS – Ipotesi d’intesa per l’istituzione di una forma pensionistica complementare

01 Ottobre 2012

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AVIS – Ipotesi d'intesa per l'istituzione di una forma pensionistica complementare

 

Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e l’AVIS -Associazione Volontari Italiani del Sangue – Sede Nazionale:
– preso atto dell’Ipotesi di accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il giorno 06/03/2007 tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale;
– considerato il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
– vista la legge 23 agosto 2004, n. 243 recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
– preso atto che il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 inerente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, è entrato in vigore 10 scorso 1° gennaio;
– consapevoli della necessità e dell’urgenza di assicurare una copertura pensionistica complementare ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti delle Avis ad ogni livello al fine di integrare le prestazioni pensionistiche erogate dal regime pubblico obbligatorio;
CONVENGONO
di aderire al costituendo Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, di prossima costituzioner fondo di, previdenza complementare cui possono aderire i lavoratori appartenenti ai seguenti settori affini: personale di Enti ed Organizzazioni regionali e interregionali,, personale dipendente dalle case di cura private e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, (personale dei servizi esternalizzati secondo la normativa vigente, personale dipendente da imprese del privato e del privato sociale eroganti servizi socio sanitari assistenziali ed educativi.
Le parti, a seguito del presente accordo di adesione ai fondo, si danno reciproco affidamento al fine di richiedere forme adeguate di rappresentanza dei lavoratori occupati presso le Avis ad ogni livello, nella composizione e nella definizione degli organi collegiali del Fondo nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie locali e del servizio Sanitario nazionale e dei settori affini.
A tale scopo, considerata la natura del Fondo, destinato anche ai lavoratori dipendenti di imprese del privato e privato sociale operanti nel settore Socio-Sanitario – Assistenziale – Educativo , le parti si impegnano a favorire l’evoluzione del sistema delle relazioni sindacali verso esiti che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente. 
Le  parti, considerata infine l’importanza strategica di sostenere il raggiungimento di livelli adeguati di copertura pensionistica complementare per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle associazioni di cui sopra, aderenti al fondo, convengono quanto segue:
– i lavoratori e le lavoratrici hanno la facoltà di aderire al fondo, destinando quote della propria retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, in aggiunta al conferimento dello stesso, in una quota della misura minima dell’1%. I lavoratori e le lavoratrici hanno la facoltà di incrementare successivamente la contribuzione eventualmente versata, per multipli dello 0,5 %, comunicando al fondo ogni anno la variazione effettuata;
– nel caso di versamento di quote della propria retribuzione, anche nella misura minima, i lavoratori e le lavoratrici attivano, contestualmente, l’obbligo del datore di lavoro di versare al fondo un contributo a suo carico nella misura dell’1% della retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR;
– per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, successiva alla data dei 28/04/1993, è previsto l’integrale conferimento del TFR maturando in caso di adesione al Fondo;
– per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, precedente alla data dei 29/04/1993, è previsto, in alternativa, a scelta dei lavoratore o della lavora trice:
– il conferimento integrale del TFR maturando;
– il conferimento in misura pari almeno al 2% della retribuzione lorda assunta a base della determinazione dello stesso TFR in caso di adesione al fondo;
– Le Avis ad ogni livello a far data dalla firma del presente accordo, in caso di esplicito conferimento (per iscritto attraverso la compilazione dei moduli: TFR1 o 2 e modulo di adesione alla forma di previdenza complementare) del TFR maturando al costituendo fondo di previdenza complementare, si impegnano a versare il TFR maturando insieme ai contributi previsti dal presente accordo (contributo del lavoratore e del datore di lavoro) alla forma pensionistica complementare a decorrere dal mese successivo a quello della scelta.

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