Ministero Difesa: documento unitario su regolamento di distinzione delle funzioni

06 Novembre 2015

 

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Documento unitario su regolamento di distinzione delle funzioni
 

Roma,
6 novembre 2015

Al
Ministero della Difesa

Ufficio
di Gabinetto

c.a.
dr.ssa Fava

e,
p.c. Alla Segreteria

del
Sottosegretario alla Difesa

On.le
Rossi

Oggetto:
regolamento relativo alle distinzioni delle funzioni tra personale
civile e militare.

Con
riferimento al tavolo tecnico avviato per la definizione del
regolamento relativo alla distinzione delle funzioni tra personale
civile e militare, al fine di rendere proficuo e celere il lavoro del
tavolo, desideriamo evidenziare alcuni nodi e proposte di merito.

In
primo luogo, è importante chiarire che qualsiasi proposta deve
tenere conto dei diversi ambiti di attività del personale militare,
che deve essere impegnato in ruoli operativi e di comando, e di
quello civile, che svolge funzioni tecniche e amministrative.

In
secondo luogo, si ritiene utile per il proseguo dei lavori, ricevere
dall’Amministrazione e per tempo una proposta di regolamento con il
relativo articolato normativo.

Con
riferimento alla prima bozza presentata dall’Amministrazione al
sindacato il 22 ottobre, si osserva quanto segue:

il
regolamento deve definire un quadro di riferimento attinente alla
diversa natura delle funzioni delle due categorie di personale e
deve costituire un punto di riferimento stabile per i prossimi anni.
Per tale ragione non si ritiene condivisibile l’impostazione
proposta, che invece condiziona la disciplina dell’intera materia
alla disponibilità delle risorse umane, legata a fattori del tutto
contingenti;

la
bozza è lacunosa sotto diversi aspetti, in particolare in taluni
settori non menziona determinate e rilevanti funzioni (come ad
esempio in quello denominato Lavori e Demanio) e, più in generale,
non articola le attribuzioni relative al personale appartenente alle
aree prima e seconda e, con riferimento alla terza, omette di
menzionare diverse funzioni tipiche. A tal proposito si evidenzia
quanto segue:

il punto 2 lettera e) del documento specifica che i compiti riguardano il personale civile della difesa, sia dirigenziale che non. Il punto 4 esplicita meglio tali compiti. All’ultima voce (organizzazione e funzionamento area tecnico industriale), i ruoli da esplicare sono ridotti solo al Vice Direttore arsenale e direzione amministrativa. Se si parla di dirigenti, va evidentemente incluso il capo divisione servizi arsenale (DSA). Figura che, anche nell’ultima bozza di riorganizzazione degli Arsenali – peraltro già inserita nel decreto legislativo di prossima pubblicazione – è previsto sia attribuita ad un dirigente civile. Nella bozza, poi, si fa genericamente cenno al personale non dirigenziale, ma non ai funzionari. Per cui vanno aggiunti gli incarichi di funzionari terza area ( capo servizio, capo sezione ) come già definito negli accordi nazionali e territoriali nell’ambito della riorganizzazione degli arsenali della Marina e degli Enti dell’Area Industriale dell’Esercito. Indicazioni che vanno naturalmente estese e riferite anche, ai Centri tecnici, enti che non ricadono nell’area tecnico industriale ma che vedono impegnati in funzioni tecniche di studio, analisi, ricerca, collaudo, manutenzione, prevalentemente personale civile.

È necessario, inoltre, prevedere il riconoscimento del ruolo tecnico ai tecnici civili.
Gli Enti hanno bisogno di personale civile specializzato che ricopra incarichi per lunga durata, che valorizzi la competenza posseduta e l’esperienza professionale maturata.

nell’ambito
dell’area amministrativa è necessario elencare le funzioni
relative a contabilità e bilanci (gestione finanziaria e
patrimoniale), attività contrattuali e appalti, formazione del
personale (su cui la Difesa deve continuare ad avere autonomia);
informazione e relazioni esterne, servizio prevenzione e protezione;

con
riferimento agli ospedali militari e ai poliambulatori, nati dalla
soppressione di alcuni dipartimenti militari di medicina legale, il
core
business
sono i servizi di medicina, sanitari, tecnici e di assistenza, anche
qui deve essere il personale civile a svolgere le relative attività;

relativamente
agli uffici documentali, inseriti all’interno delle unità
organizzative dei comandi militari dell’Esercito (Cme), che hanno
funzioni esclusivamente burocratico-amministrative, è necessario
disciplinare le competenze dei lavoratori civili della Difesa.

come
sopra ricordato, inoltre, vanno definite le funzioni del personale
di seconda e prima area, particolarmente rilevanti nelle attività
relative ai servizi di portineria e vigilanza, alla manutenzione
delle strutture, alla segreteria.

 FP CGIL                   CISL FP                   UIL PA

 Francesco
Quinti      Paolo Bonomo       Sandro Colombi

 
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