L’Abolizione della pensione di privilegio è legittima

12 Febbraio 2018

La Suprema Corte ha stabilito che l’abolizione della pensione di privilegio è costituzionalmente legittima. La Corte Costituzionale con la Sentenza numero 20 del 2 Febbraio 2018 ha dichiarato la legittimità dell’abolizione della pensione privilegiata per i dipendenti pubblici “civili” fatta dall’art.6 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Riforma Fornero).
L’Istituto della pensione privilegiata continua a trovare applicazione soltanto «nei confronti del personale appartenente ai Comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico» e «ai procedimenti in corso al 6 dicembre 2011, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data».
La Corte dei Conti aveva ravvisato elementi di incostituzionalità posto che la disposizione censurata, nel salvaguardare la pensione privilegiata ordinaria per i soli appartenenti ai comparti sicurezza, avrebbe determinato un’irragionevole disparità di trattamento per la generalità dei dipendenti pubblici che, pur «in presenza della stessa infermità», non possono più accedere a tale beneficio. Ed aveva quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale circa l’articolo 6 del Decreto legge 201/2011.
L’Avvocatura dello Stato aveva difeso l’abolizione sulla base di due ordini di motivi. Il primo faceva leva sul fatto che la scelta di salvaguardare la pensione privilegiata per gli appartenenti ai Comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico sarebbe sorretta da una giustificazione oggettiva, legata alla «diversità dei rischi immanenti all’attività propria dei singoli comparti» e il secondo che tali categorie, sono escluse «dalla tutela INAIL».

La Tesi della Consulta
La Corte Costituzionale afferma che il regime speciale apprestato dal legislatore “rispecchia la peculiarità dei Comparti Difesa, Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, individuati secondo caratteristiche ragionevolmente omogenee, e si raccorda, per un verso, al più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori. Le situazioni sono diverse e il DL ha operato bene e pertanto la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 201/2011 è costituzionalmente legittima.

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