Giustizia: Nota Unitaria – Recupero crediti

03 Aprile 2018

Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento Reggente dell’organizzazione giudiziaria
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: attuazione del nuovo art. 238 bis T.U.S.G. – difficoltà operative degli U.R.C.

Le scriventi Organizzazioni sindacali chiedono di voler intervenire presso gli Uffici Recupero
Crediti con successive note operative, attese le evidenti difficoltà in cui si stanno trovando gli uffici
nel dare applicazione a quanto statuito dal nuovo articolo citato in oggetto.
A quasi due mesi dalla sua entrata in vigore la maggior parte degli URC solo da qualche settimana è
stato abilitato alla maschera “conversione pene” presente su SIAMM (solo per completezza si
aggiunge che la modalità per abilitarsi a questa nuova funzione è stata conosciuta dai diversi uffici
attraverso un “passaparola” da circa un mese). L’altro applicativo utilizzato dagli URC è quello
denominato Monitorenti a cui si accede entrando nel sito “www.genziaentrateriscossione.gov.it”
La seconda circolare del 16 gennaio 2018 a firma del dr. Natoli, con indicazioni operative, dispone
che a far data dal 1° gennaio 2018 gli Uffici provvederanno a verificare le partite di credito relativa
a pene pecuniarie, il cui ruolo sia stato consegnato all’Agente della riscossione nel gennaio 2016.
Già qui c’è una prima differenza con la norma che parla invece di presa in carico del ruolo da
parte dell’Agente della riscossione. Innanzitutto, si chiede in che modo e da quale applicativo
possano essere estrapolate le relative partite che soddisfino tale requisito. Alcuni uffici hanno
verificato che l’unico campo in cui compare la voce “presa in carico” si trova sul portale
dell’Agenzia Entrate Riscossione nel sottosistema Monitorenti nella pagina Ruoli – Partite. Tale
circostanza è stata appresa solo di recente. Nella fase inziale gli uffici avevano proceduto ad
estrarre le partite da SIAMM quadro “Stampa Registro”, modalità quest’ultima molto più agevole.
Supposto di procedere da Monitorenti e indicando l’intervallo gennaio 2016 nel quadro ruoli-partite
occorre prenotare il “Download Articoli” dei dati e attendere che venga elaborato (l’operazione non
sempre è immediata, solitamente i dati sono disponibili il giorno seguente). Il download dev’essere
scaricato e successivamente esportarlo su un foglio Excel utilizzando appositi filtri.
Successivamente si chiede se occorre stampare anche le risultanze da SIAMM sullo “Stato
Riscossione” che in questo momento non risulta correttamente abilitato o bisogna procedere anche
alla Stampa del registro. Gli URC si chiedono quindi se tale procedura (da Monitorenti – Ruoli –
Partite) è corretta e in caso affermativo chiedono di rivedere i tempi di realizzazione dell’intero
lavoro di verifica attesa l’evidente complessità della procedura e l’impossibilità di concluderlo entro
ottobre 2018 per tutte le partite prese in carico dall’agente della riscossione da più di 24 mesi. A
questo proposito si evidenzia che tra queste partite ve ne sono molte in cui la pena è formalmente
prescritta computando gli anni, 5 per le ammende e 10 per le multe. Da un’analisi più dettagliato
tale dato potrebbe però risultare non vero (recidiva, istanza presentate al Magistrato di
Sorveglianza, ecc. la cui valutazione spetterebbe al Giudice). Si chiede pertanto se anche queste
partite debbano essere trasmesse. Alla luce di quanto detto co si chiede se gli URC, sempre secondo
la circolare Natoli, dovrebbero procedere all’analisi delle partite gen-2018, feb-2018 ecc., ma
contestualmente anche delle precedenti e se occorrerà procedere anche a ritroso dic-2017- nov-
2017 – ott-2017 o bisognerà partire da anni diversi.
Il secondo punto della circolare del 16 gennaio 2018 recita: “Contestualmente gli Uffici
provvederanno entro il 30 aprile 2018 alla ricognizione di tutte le pene il cui termine di estinzione
maturerà dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019”. Sul punto è stata attivata la nuova funzione
“Conversione Pene” su SIAMM. Al momento questa nuova funzione restituisce le partite che si
prescriveranno in un arco temporale con la sola indicazione di dati sulle possidenze presenti in AT o
meno, null’altro. Tuttavia, gli uffici che hanno avuto attivata la funzione e hanno estratto le partite
che sono già state trasmesse al PM per la conversione hanno verificato che il quadro “conversione
pene” estrae ad esempio le partite che si prescriveranno ad aprile 2018 con la sola indicazione della
presenza o meno di possidenze in AT (anagrafe tributaria) a nulla rilevando l’inserimento nel campo
presente nel quadro “Conversione Pene” della voce inesigibilità. Le partite estratte infatti risultano
le stesse in ogni caso. Quindi anche queste partite andranno trasmesse unitamente a quelle prese in
carico dall’Agente della riscossione da più di 24 mesi.
In totale dovranno essere attivate tre procedure: due da Monitorenti per le partite prese in carico da
più di 24 mesi in ordine crescente (geni 2018 – feb 2018 ecc.) e in ordine decrescente (dic 2017
nov 2017 ecc.) e la terza con le partite che si prescrivono estratte dal quadro “conversione pene “da
SIAMM.
Vi è poi da considerare che l’analisi sul modus operandi fin qui rappresentata si riferisce solo alle
partite che si prescriveranno nel 2018 e 2019 inviate e presenti su SIAMM. Per tutte quelle inviate
prima di SIAMM il riscontro della prescrizione dovrebbe farsi manualmente partita per partita.
Infine, la circolare Natoli ignora del tutto il comma 1 del nuovo art. 238 bis del T.U.S.G.
L’applicazione di tale norma consentirebbe di valutare dati importanti. Tale norma infatti prende in
considerazione non solo l’andamento delle riscossioni ma anche informazioni sullo svolgimento del
servizio e quindi su quali partite è necessario attivarsi. Solo l’agente della riscossione sa quali sono
le partite esigibili e su quali invece deve effettuare la segnalazione al tribunale per attuare la
conversione.
Alla luce di quanto sopra esposto si rappresenta la notevole difficoltà degli uffici a svolgere
complessi e numerosi adempimenti unitamente all’ordinario lavoro e la difficoltò ad individuare gli
strumenti corretti dai quali attingere i dati, atteso anche che per quanto riguardo il quadro
“conversione pene” la prima circolare parlava di dati ufficiosi e non ancora certificati. Della
certificazione dei dati ad oggi non si ha notizia.
Si chiede un intervento urgente al fine di consentire agli uffici di poter ottemperare a quanto
disposto con il nuovo art. 238 bis TUSG in modo corretto atteso che in tutta Italia i diversi URC
stanno procedendo in modo diverso. Tale ultima circostanza rende sempre più ineludibile la
necessità di un raccordo operativo anche a livello distrettuale e successivamente nazionale, come
anche la necessità di individuare magistrati che si occupino del coordinamento e della sorveglianza
degli URC.
Distinti saluti

FP CGIL
Amina D’Orazio

CISL FP
Eugenio Marra

UIL PA
Domenico Amoroso

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