Polizia Penitenziaria: nota congiunta – Riscatto ai fini pensionistici

10 Luglio 2019

Circolare INPS n.119 del 18/12/2018 : Personale delle Forze Armate,compresa l’Arma dei Carabinieri. Riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, nr.165. Richiesta chiarimenti
Con circolare nr. 119 del 18 dicembre 2018, codesto Istituto ha introdotto la possibilità di riscatto di periodi ai fini pensionistici nell’ambito del sistema di calcolo contributivo, con onere parziale a carico dell’interessato, fino ad un massimo di 5 anni.
L’art.5 del decreto legislativo citato in oggetto, che richiama: “Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo”, riporta a sua volta al comma 1, l’art.3, 5° comma della Legge 27 maggio 1977 nr. 284: “Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari” che riguardava la valorizzazione del quinto figurativo decorrente da quando l’interessato percepiva l’indennità di istituto (ora indennità pensionabile). In
particolare, la parte di rilievo della predetta norma che, si cita testualmente, “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dic. 1969 nr. 967 è computato con l’aumento del quinto”.
Ciò premesso, si chiede di conoscere quali siano le motivazioni logicogiuridiche che hanno determinato l’esclusione del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza dalla disciplina della materia adottata con la circolare in argomento, ad ogni buon fine allegata in copia. In altri termini, tenuto conto della specificità e dell’unicità del comparto sicurezza-difesasoccorso
pubblico riaffermata con l’art. 19 della legge 183/2010, si chiede di conoscere se la possibilità del riscatto del quinto, ai fini del quantum pensionistico, per la parte del sistema contributivo di calcolo, sia esteso anche al personale della Polizia di Stato, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.
Infine si chiede di conoscere altresì se l’anticipo del Tfr, entro 75 giorni per i dipendenti pubblici, approvato con il recente DPCM, sia estensibile anche al personale del Comparto.
Nel porgere distinti saluti, si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro

Roma, 9 luglio 2019

Francesco Zavattolo        Daniele Tissone         Florindo Oliverio

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