Ministero Salute: nota rilascio certificazioni TRACES NT

12 Dicembre 2019

Al Presidente Goffredo ZACCARDI
Capo di Gabinetto del Ministro

Al Dr. Claudio D’AMARIO
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Alla D.ssa Gaetana FERRI
Direttore generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione

Al Dr. Giuseppe CELOTTO
Direttore generale del Personale,dell’Organizzazione e del Bilancio

e p.c.

Al Dr. Pietro NOE’
Dirigente dell’Ufficio 2 DGSIAN

Al Dr. Mauro DIONISIO
Dirigente dell’Ufficio 3 DGPRE

Alla Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari

OGGETTO : Indicazioni in merito al rilascio delle certificazioni di importazione per alimenti
di origine non animale e MOCA mediante applicativo europeo TRACES NT.

Si fa riferimento alla nota DGISAN 0068776-P in data 11/12/2019 delle Direzioni DGPRE e DGSIAN a firma congiunta del Dr. Pietro Noè e del Dr. Mauro Dionisio, di pari oggetto, con la quale sono state date delle indicazioni per l’attivazione del nuovo sistema informatico TRACES – NT (all.1).
Al riguardo, si rileva che nella predetta nota si nomina genericamente “il personale che inserisce i dati relativi al controllo sanitario effettuato”, non chiarendo esplicitamente quali categorie di lavoratori debbano effettuare i controlli, dovendo questi verificare la correttezza, la completezza e la loro congruità con i dati inseriti dall’operatore esterno.
Con l’avvento del nuovo sistema informatico viene fatta una modifica sostanziale rispetto all’attuale sistema POS 11, nel quale è stabilito che la firma del NOS/DCE venisse apposta dal Medico di Porto (Dirigente Medico di II Fascia o Dirigente Sanitario Medico), mentre con il nuovo sistema TRACES NT, l’unico nominativo visibile sarà quello del lavoratore/lavoratrice che effettuerà la chiusura del procedimento amministrativo del rilascio del CHED-D, ancorchè effettuato su una piattaforma informatica.
Di conseguenza, appare inconferente ogni riferimento, che pare sottendersi nella nota a cui ci si riferisce, al personale attualmente inquadrato nei profili di Assistente di prevenzione e sanità e di Funzionario tecnico della prevenzione, in quanto il responsabile dell’intero procedimento autorizzativo di entrata in U.E. di merci provenienti da Paesi extracomunitari (di questo si tratta) non può che essere il Dirigente dell’Ufficio o il Dirigente sanitario delegato .
Risulta anche inappropriato l’artificioso distinguo che si vuole introdurre tra il documento informatico inserito nel sistema TRACES NT e l’eventuale certificato cartaceo che venisse richiesto dall’utenza .
E’ di tutta evidenza che entrambe le versioni dello stesso documento CHED-D autorizzativo abbiano la stessa valenza e debbano considerarsi entrambe un atto dell’Amministrazione a rilevanza esterna con estensione in tutta la U.E. .
Infatti, il documento informatico CHED-D inserito nel sistema TRACES NT può essere visto, utilizzato e stampato in tutti i Paesi dell’U.E. dove le merci vagliate transiteranno o arriveranno a destinazione.
A tal fine, appare opportuno ricordare, che il punto II.21 del CHED-D riporta il nome completo dell’operatore che firma come “Ispettore ufficiale del punto di entrata”, che certifica che i controlli sono stati eseguiti conformemente alla normativa dell’UE.
Il Reg. 2017/625 all’art.88 punto 2 prevede che “Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali”.
Inoltre, l’art. 89 lett. e) stabilisce a garanzia dell’affidabilità dei certificati che sia consentita “l’identificazione della persona che li ha firmati”.
Dunque, il livello di responsabilità che va profilandosi, non può che essere in capo al Dirigente dell’Ufficio o il Dirigente sanitario delegato.
Sicuramente, è una responsabilità che va ben oltre a quelle che sono le normali attività di un Funzionario Tecnico della Prevenzione e di un Assistente di Prevenzione e Sanità, che devono svolgere le loro funzioni con la supervisione e la direzione di un medico.
Pertanto, si ritiene che il personale attualmente inquadrato nei profili di Assistente di prevenzione e sanità e di Funzionario tecnico della prevenzione, possa fattivamente collaborare al processo di rilascio della certificazione CHED-D effettuando da remoto il controllo documentale e verificando preliminarmente la correttezza, la completezza e la congruità con i dati inseriti dall’operatore esterno, ma la supervisione, la validazione finale e la sottoscrizione che risulterà a valle del procedimento amministrativo deve essere quella del Dirigente dell’Ufficio o del Dirigente sanitario delegato, i quali potranno anch’essi chiudere il procedimento da remoto.
D’altra parte, nella corrispondente attività di utilizzo del sistema informatico TRACES NT nei Posti di Ispezione Frontaliera PIF dipendenti dalla Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari di questo Ministero, il personale identificato e autorizzato al rilascio delle certificazioni CHED-D è soltanto quello inquadrato nel ruolo sanitario come Dirigente Sanitario Veterinario e non altro.
Si resta in attesa di una ulteriore nota da parte di codesta Amministrazione che chiarisca in modo definitivo i livelli di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori del Ministero della Salute in ordine del nuovo sistema informatico TRACES NT, correlati ai diversi profili professionali di inquadramento nei ruoli ministeriali.

FP CGIL
Francesco Quinti  – Fabio Lupi

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