Agenzia entrate: Sottoscritto l’accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria “Covid-19” per lo svolgimento delle attività lavorative esterne

29 Luglio 2020

Sottoscritto l’accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria “Covid-19” per lo svolgimento delle attività lavorative esterne.

In data 28 luglio abbiamo sottoscritto l’accordo per lo svolgimento in sicurezza delle attività esterne attraverso l’adozione di misure di prevenzione specifiche minime da implementare, a livello di ogni sede di contrattazione decentrata, in relazione ai rischi associati ad ogni singola attività esterna.
Rispetto alla prima ipotesi proposta nei giorni scorsi dall’Agenzia siamo riusciti a introdurre importanti misure di prevenzione dai rischi da contagio COVID-19 in continuità e coerenza con l’accordo generale sottoscritto lo scorso 30 aprile.
L’accordo, inoltre, promuovendo modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali è teso a valorizzare e consolidare un percorso decisionale partecipato e, a tal fine, ciascun Datore di lavoro dovrà procedere, sull’accordo odierno e quelli che saranno sottoscritti in sede locale, mediante il coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS. territorialmente competenti alla redazione di un Protocollo di sicurezza -con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza- nel quale dovranno essere chiaramente indicate le misure di prevenzione e protezione individuate, esplicitando ogni necessaria informazione ai lavoratori coinvolti nella visita e riportando anche le procedure operative e gestionali da seguire.
Le condizioni e le misure di prevenzione e sicurezza “minime” e obbligatorie alle quali il Datore di Lavoro dovrà adottare sono illustrate al punto 6 dell’accordo. Tra queste, è importante sottolineare che la classificazione del rischio contagio preventivabile avverrà sulla base del documento tecnico INAIL e prevede l’esonero dall’effettuare le attività esterne che siano classificabili quale rischio superiore a quello “basso”.
Ad ulteriore garanzia per il dipendente viene prevista la possibilità, nel caso in cui nel corso dell’attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi non preventivamente conosciuti o superiori a quelli individuati e preventivati nel protocollo di sicurezza specifico, di darne comunicazione al datore di lavoro che disporrà l’immediata sospensione dell’attività esterna per riferire al medico competente, al responsabile del servizio di protezione e sicurezza ed agli RLS, al fine di valutare o meno una sua eventuale ripresa.
Il personale che svolge le attività esterne potrà essere sottoposto volontariamente e su sua richiesta a test sierologici e/o tamponi – con costi a carico dell’Agenzia – a seguito di una valutazione della specifica attività, del contesto di svolgimento, della situazione
epidemiologica locale nonché delle indicazioni eventualmente fornite dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Detta valutazione sarà compito del medico competente e del Servizio di Prevenzione e Protezione, fermo restante il potere decisionale del Datore di Lavoro.
In applicazione dell’art. 7, comma 7, del CCNL Funzioni Centrali, la contrattazione integrativa di sede territoriale procede all’avvio delle trattative finalizzate alla definizione dei criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito dal presente accordo. Alle RSU e OOSS territoriali dovrà essere fornito preventivamente il piano dei controlli esterni da eseguire (natura, quantità, tipologia di controllo). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, inoltre, è stata data evidenza nell’accordo che, in relazione agli obiettivi di budget di produzione 2020, gli indicatori relativi agli interventi esterni sono stati neutralizzati fino al 31 dicembre p.v..
In coda all’incontro abbiamo nuovamente sollecitato l’Agenzia a calendarizzare un percorso negoziale finalizzato a trovare la giusta cornice normativa per alcuni strumenti di conciliazione vita-lavoro (Co-Working, telelavoro e smart working).
Registriamo, parallelamente, lo sconfortante attendismo datoriale in merito al riconoscimento dei Buoni Pasto.

Roma, 28 luglio 2020

FP CGIL                  CISL FP                    UIL PA              CONFSAL/UNSA              FLP
Gamberini                    Silveri                   Cavallaro                 Sempreboni                   Patricelli

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