Dirigenza Penitenziaria: Linee guida del Ministero degli interni per la gestione delle rivolte all’interno degli istituti di pena

11 Febbraio 2021

Al Capo del Dipartimento A.P.
Pres. Bernardo Petralia

e, p.c.

Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Ida Del Grosso
R o m a

Alle Segreterie regionali e territoriali FP CGIL

Oggetto: linee guida del Ministero degli interni per la gestione delle rivolte all’interno degli istituti di
pena

Questa O.S. su sollecitazione dei propri iscritti, ravvisa l’opportunità di portare alla SUA attenzione
alcune considerazioni ed una richiesta di chiarimenti in merito al contenuto del documento elaborato
dal Ministero degli interni e trasmesso anche al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
ai Provveditorati regionali ed alle Direzioni degli istituti penitenziari.

Quel documento ha suscitato forti perplessità relativamente alla declinazione delle linee operative
da adottare nel caso in cui, eccezionalmente si renda necessario l’intervento delle altre Forze di
polizia dall’esterno per ristabilire l’ordine e la sicurezza interna negli istituti penitenziari.

Le linee guida sembrano obbligare la nostra Amministrazione ad appiattirsi sul terreno della pubblica
sicurezza come se avessimo nel frattempo dimenticato che il ricorso all’ausilio di altre Forze di
Polizia resta un evento estremo da invocare solo quando tutte le altre strade di dialogo, mediazione,
depotenziamento dei rivoltosi non abbia avuto esito positivo.

E’ certamente comprensibile da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza fornire la cornice delle regole
di ingaggio e illustrarle nel perimetro del testo Unico del 1981, tuttavia per la parte penitenziaria
occorre precisare e chiarire meglio gli ambiti di competenza e di responsabilità per evitare parziali
o peggio errate interpretazioni nel momento in cui (in via eccezionale) debbano essere adottate.

Nel nostro Ordinamento penitenziario gli articoli che seguono definiscono con estrema chiarezza le
prerogative assegnate al Direttore di istituto penitenziario:
l’art. 2 del DPR 300 del 2000 stabilisce che…” il Direttore assicura il mantenimento della sicurezza
e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze…”
e l’art .93 dello stesso decreto dove è chiaramente stabilito che “ Qualora si verifichino disordini
collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza , il direttore dell’istituto che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione , richiede al prefetto l’intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione ai sensi dell’art 13 della legge 1 aprile 1981 , 121 , informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza il provveditore regionale e il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”.

A nostro avviso, la richiesta dell’intervento delle Forze di polizia dovrebbe essere invocato per assicurare la messa in sicurezza dell’area antistante l’istituto penitenziario. In questo caso non può e
non deve sussistere alcuna interferenza tra le attività di competenza dell’autorità preposta all’ordine
pubblico e che si svolgono all’esterno del muro di cinta, da quelle che invece vengono attuate all’interno ad opera della polizia penitenziaria per ristabilire l’ordine all’interno dell’istituto e che sono autorizzate dal Direttore dell’Istituto penitenziario.

Nel caso in cui Il Direttore (e SOLO lui) interfacciandosi con il Questore, all’esito di una valutazione
in merito alla situazione di pericolo interna, autorizza l’intervento delle Forze dell’ordine nella
struttura penitenziaria, la linea di comando relativa alle azioni da compire per ripristinare la sicurezza
interna al carcere è trasferita dal Direttore dell’istituto al Questore e per il tempo strettamente
necessario. Il Questore in questo ambito si potrà avvalere anche delle risorse di polizia penitenziaria
interne e del contributo attivo del comandante di reparto, (che in quel perimetro specifico riveste
la qualifica di ufficiale di PS).

Anche se le citate linee guida rimandano poi, per la declinazione di dettaglio, agli accordi operativi
che verranno presi nelle sedi dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza, auspichiamo che
LEI signor Presidente, in qualità di Capo dell’Amministrazione penitenziaria, fornisca utili e formali
chiarimenti in linea con la cornice normativa sopra ricordata, rammentando le prerogative che la
legge in via esclusiva assegna al Direttore di istituto penitenziario e che l’ingresso in carcere di altre
Forze di Polizia è solo una scelta estrema da adottare dopo aver tentato tutte le modalità operative
che lo stesso Direttore può disporre. Tali chiarimenti dovrebbero essere trasmessi a tutti i
Provveditorati ed alle Direzioni degli istituti penitenziari al fine di non lasciare spazio ad errate e
parziali interpretazioni.

Questo perché l’ingresso in carcere di altre Forze di polizia non rappresenta una vittoria per la polizia
penitenziaria ma una sconfitta dell’intero sistema dell’esecuzione penale, anche se è giustificato
e reso necessario dalla messa in pericolo della sicurezza del carcere e del territorio circostante.
Pertanto non comprendiamo ed anzi ci preoccupano, i toni trionfalistici con i quali alcuni dirigenti di
polizia penitenziaria hanno salutato queste linee guida.

L’esecuzione penale non è parte del sistema di polizia e non potrà esserlo mai in ossequio alle Regole
penitenziarie europee che nella racc. n. 71 ribadiscono che: “Gli istituti penitenziari devono
essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall’esercito, dalla polizia
e dai servizi di indagine penale”.

Le incoerenze normative che si sono stratificate nel corso degli ultimi anni devono essere armonizzate attraverso un percorso legislativo armonico e coeso e che deve riguardare la riforma di tutte le categorie professionali che operano a diverso titolo all’interno del sistema dell’esecuzione penale.
Tale percorso è necessario e non più rinviabile se vogliamo mantenere l’esecuzione penale nel solco
del mandato costituzionale e nel perimetro di legittimità tracciato dall’Unione Europea.

Per questo obiettivo la nostra O.S. conferma e rinnova la disponibilità a partecipare attivamente ai
lavori di riforma ed ammodernamento dell’organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria per
aggiornare il regolamento professionale di tutti i ruoli del personale (non solo dei dirigenti di polizia
penitenziaria che si stanno avvantaggiando dell’effetto trascinamento delle altre forze di Polizia)
che opera negli istituti.

Confidiamo in uno suo cortese riscontro e quindi in una immediata rilettura ordinata del testo oggetto
della presente nota da condividere con tutti i dirigenti penitenziari, i dirigenti polizia penitenziaria
e tutto il personale dell’Amministrazione.

 

la coordinatrice nazionale Fp Cgil                                       Il segretario nazionale Fp Cgil
Carla Ciavarella                                                                       Florindo Oliverio

 

 

 

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