Dirigenza Penitenziaria: funzioni del dirigente di turno

03 Giugno 2021

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Presidente Bernardo Petralia

Al Direttore Generale della Direzione generale detenuti e trattamento
Dott. Gianfranco De Gesu

All’Ufficio delle Relazioni Sindacali
della Direzione generale del personale e della risorse

Sede

Signor Capo del Dipartimento,
Signor Direttore generale della Direzione generale detenuti e trattamento,

questo Coordinamento nazionale per la dirigenza penitenziaria, si vede costretto a richiamare
l’attenzione su un tema già segnalato più volte nel l’anno 2020 in tema di funzioni del dirigente
di turno.

Per memoria comune, con ODS n.1251 del luglio 2016 l’allora Capo DAP dispose che i turni
di servizio festivi e prefestivi fino ad allora effettuati prevalentemente dai dirigenti e magistrati in
servizio presso la Direzione Generale detenuti e trattamento, fossero anche svolti da tutti gli altri
dirigenti in servizio presso questo Dipartimento. Questo al fine di “alleggerire” il lavoro dei colleghi
nelle giornate festive e prefestive e nel periodo estivo.

Con successiva integrazione nel mese di agosto (nota n. 49413) vennero fornite delle brevi
indicazioni circa i compiti demandati al dirigente di turno.
In tale documento si esplicitava la durata del turno stesso, il personale cui far riferimento
per eventuali necessità, e nel richiamare precedenti provvedimenti (ODS n.1100 del 11 agosto
2011 ODS n. 1153del 13 gennaio 2015) relativi agli adempimenti da porre in essere in caso di
eventi critici, ribadiva l’esigenza della tempestiva informativa ai vertici dipartimentali tramite SMS,
riservando alle competenti articolazioni la redazione, nel primo giorno feriale utile, di appunti al Ministro in caso di accadimenti di particolare gravità.

La ratio dei citati provvedimenti risiedeva nella necessità di assicurare che l’Ufficio di Gabinetto
del Ministro ricevesse tempestivamente le informazioni circa gli eventi critici, direttamente
dalla struttura dipartimentale prima che dagli organi di stampa, incaricando il dirigente di turno di
fornire una succinta informativa sui fatti occorsi direttamente e per sms all’ utenza telefonica del
Capo del Dipartimento, del Vice Capo e dei Direttore Generali competenti per materia.

In realtà negli ultimi due anni, su richiesta dei Capi Dipartimento che si sono succeduti, il dirigente
di turno viene contattato prevalentemente in orario serale/ notturno ( dopo la chiusura degli
Uffici matricola degli istituti penitenziari) per fornire indicazioni circa le disponibilità di posti presso
gli istituti penitenziari dove poter associare gli arrestati.

Il dirigente di turno NON ha alcuna conoscenza delle disponibilità di posti all’interno degli
istituti, Non ha modo di accedere a tali informazioni e NON ha alcuna prerogativa che lo autorizzi
a disporre l’allocazione dell’arrestato in un istituto piuttosto che in un altro.

Non sarebbe pertanto più logico invitare le undici sedi provveditoriali a diramare a tutti i presidi
delle forze di Polizia e dei Carabinieri ogni utile informazione per indirizzare anche l’operatività
dei presidi stessi?
Si tratta di una comunicazione che il Provveditore del Lazio Abruzzo e Molise ha curato nel
marzo scorso e che è stata diramata ai dirigenti in servizio presso questo Dipartimento con la disposizione aggiuntiva che suggerisce, agli interlocutori delle FFOO di rivolgersi al “funzionario di turno” in servizio presso questo Dipartimento in caso di esito negativo delle interlocuzioni precedenti (!).

Ripetiamo quanto già rilevato nelle precedenti note sull’argomento: il rimbalzo della comunicazione
da una articolazione territoriale al “funzionario di turno” è ridondante soprattutto quando,
come in questo caso, vi è assenza di disposizioni relative ai compiti da svolgere.
Anche i termini di immagine della Nostra Amministrazione che il Carabiniere di una delle
stazioni disseminate nel territorio nazionale interloquisca con un dirigente penitenziario e che da
questa interlocuzione emerga l’impossibilità sostanziale e formale di esaudire la richiesta, appare
inutile dileggio.

Ricordiamo sempre che i Dirigenti penitenziari non hanno ancora ottenuto una disciplina
contrattuale nonostante sia stata prevista dal decreto legislativo del 2006 che declinava il regolamento di servizio. E questo vacuum ha prodotto incertezze, frustrazioni a fronte di un perimetro di responsabilità per le quali il dirigente risponde sia amministrativamente che penalmente e senza alcuna tutela contrattuale.
Ove sulle questioni sin qui evidenziate, le valutazioni di codeste Autorità siano di senso
diverso (e quindi si ritenga necessario confermare la turnazione notturna) questo Coordinamento
nazionale Chiede di voler diramare disposizioni chiare indirizzate a tutti i dirigenti ( compresi i colleghi
dirigenti contrattualizzati) che, in servizio presso questa articolazione centrale, possano svolgere compiutamente tale ( peraltro non retribuita ) con legittimità di funzioni e quindi con un concreto effettivo ritorno di utilità per i servizi delle articolazioni territoriali, nel rispetto della identità e dignità dei dirigenti e di tutto il personale che opera alle loro dirette dipendenze.

Si ringrazia per l’attenzione che vorrà essere riservata a tale richiesta che reitera quanto già
rappresentato nelle precedenti note di pari oggetto del 11 giugno 2020 n.197/U-FP e del 20 luglio
2020 n. 317/U-FP.

Con viva cordialità

Il coordinatore nazionale FP CGIL
Dirigenza penitenziaria
Carla Ciavarella

X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto