Giustizia – Nota ministra Cartabia

07 Febbraio 2022

Prof.ssa Marta Cartabia
Ministra della Giustizia

Il 26 aprile 2017 ilMinistro della Giustizia in carica,Andrea Olando, ha siglato con le Organizzazioni Sindacali un importante accordo che, oltre a definire la rimodulazione di alcune figure professionali, alla luce delle crescenti esigenze di digitalizzazione e di revisione organizzativa dei processi, e la istituzione di profili professionali tecnici (funzionari ed assistenti tecnici) di supporto alle accresciute competenze degli uffici e dell’amministrazione, ha previsto la “riqualificazione e promozione professionale” dei lavoratori della Organizzazione Giudiziaria attraverso due procedure di progressione economiche e progressioni giuridiche dentro le aree, mediante l’istituto della flessibilità ex art. 20 CCNI (cambi di profilo), e tra le aree anche attraverso lo scorrimento integrale, entro il 30 giugno 2019, della graduatorie per funzionari giudiziari e per funzionari NEP, formate in attuazione dell’art. 21 quater L. 132/2015 e rimaste aperte a seguito dell’inquadramento dei vincitori. Successivamente il predetto accordo è stato integralmente recepito nel DM 9.11.2017.
Orbene, eccezion fatta per le due procedure di progressione economiche (a fatica realizzate e completate solo nel gennaio 2021 ossia dopo circa quattro anni) e per un parziale scorrimento delle graduatorie ex art. 21 quater cit. per funzionario giudiziario e per funzionario NEP (per tale ultima graduatoria lo scorrimento ha riguardato solo sette unità su circa trecento idonei), nessuna delle progressioni giuridiche è stata fatta né nelle aree (passaggi da conducente di automezzi ad operatore giudiziario; da operatore giudiziario ad assistente giudiziario; da assistente giudiziario a cancelliere esperto; da funzionario giudiziario a direttore) né tra le aree (transito degli ausiliari in area seconda, passaggio dei contabili, degli assistenti informatici e linguistici in area terza nonché scorrimento integrale delle graduatorie formate ex art. 21 quater cit.). A nulla sono serviti due scioperi ed altre innumerevoli iniziative di protesta poste in essere dal sindacato confederale. L’accordo di cui in premessa, come altri accordi, tra cui quello sulla mobilità, ed altre norme di legge sono rimaste non applicate.
L’esasperazione dei lavoratori interessati alla progressione giuridica ha indotto alcuni di essi a ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente. Così alcuni ufficiali giudiziari di Roma, risultati idonei all’esito della procedura per il transito nella figura del funzionario NEP ex art. 21 quater L. 132/2015, hanno chiesto al giudice del lavoro: di accertare e dichiarare il diritto all’assunzione nella terza area funzionale, profilo professionale del funzionario UNEP; conseguentemente di ordinare al Ministero della Giustizia l’inquadramento nella predetta Area Funzionale, profilo professionale del Funzionario UNEP; di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per l’inadempimento datoriale correlato all’omesso inquadramento nella terza area funzionale, profilo professionale del funzionario UNEP; di accertare e dichiarare la dequalificazione/demansionamento per l’illegittimo inquadramento nel profilo professionale di ufficiale giudiziario (area seconda) dal 1° gennaio 2009 e quindi condannare il Ministero della Giustizia a corrispondere il relativo risarcimento del danno.
Escluso il risarcimento del danno per demansionamento, il Giudice del Lavoro, con sentenza pubblicata il 10 gennaio scorso, che si allega in copia, ha statuito che:
– “Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del Ministero convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell’accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc.”;
– “In conseguenza le parti ricorrenti hanno diritto di essere assunte nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1 ed al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento a decorrere dal 1.7.2019, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario UNEP F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1, nella misura, di cui ai conteggi contenuti in ricorso, pari ad € 2.876,06 all’anno quanto ai ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F3 e pari ad € 1.545,93 all’anno quanto ai ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F4; oltre interessi legali come per legge”.
Nella sostanza il giudice del lavoro apertis verbis ha qualificato come scorretto ed in mala fede ex artt. 1175 e 1375 cc il comportamento omissivo del Ministero e lo ha condannato al pagamento di una somma complessiva di circa sessantamila euro, a titolo di risarcimento del danno in favore dei trenta ufficiali giudiziari ricorrenti ed a ristoro di quota parte delle spese di giudizio.
La predetta sentenza, pur essendo una pronuncia di primo grado suscettibile di essere confermata o riformata nei successivi gradi di giudizio, è immediatamente esecutiva. Ciò nonostante la stessa ha come scoperchiato il vaso di Pandora in quanto dal 10 gennaio è iniziata, soprattutto su input di comitati più o meno spontanei di lavoratori interessati, la corsa al ricorso da parte di tutti coloro che, utilmente collocati nelle due graduatorie formate in applicazione dell’art. 21 quater cit, compresi quelli che nelle more sono stati collocati in quiescenza per limiti di età (nel complesso circa tremila lavoratori), non sono stati inquadrati in area terza in violazione dell’accordo firmato il 26.4.2017 e recepito nel DM 9.11.2017. È di tutta evidenza che ove sulla materia si formasse una giurisprudenza favorevole ai ricorrenti, eventualità tutt’altro che remota, il danno cagionato all’erario (oltre che all’immagine del Ministero) dall’attuale management di vertice dell’organizzazione giudiziaria (Capo Dipartimento e Direttore Generale del personale) sarebbe incommensurabile.
Di particolare rilevanza è poi l’assunto, contenuto nella memoria difensiva dell’amministrazione, pedissequamente riportato nella sentenza de qua, secondo il quale l’art. 21 quater cit. abbia operato la ricomposizione verso l’alto del profilo professionale dell’ufficiale giudiziario (“l’intervento del Legislatore del 2015, con l’adozione dell’art. 21 quater, risponde anche all’esigenza di consentire al Ministero della Giustizia di procedere alla opportuna unificazione dei profili professionali dell’ex cancelliere e dell’ex ufficiale giudiziario, nell’ottica di una più efficiente organizzazione degli uffici, stante il carattere peculiare delle funzioni svolte da tale personale nell’ambito dell’amministrazione, e nel rispetto della normativa in tema di progressioni di carriera presso le pubbliche amministrazioni all’uopo dettata”). Il principio sopra enunciato è assolutamente vero e rende incompatibile, ad oltre quattro anni dalla conclusione delle procedure di transito in area terza ex art. 21 quater cit., la permanenza in area seconda del profilo dell’ufficiale giudiziario e soprattutto la sua confluenza nell’area degli assistenti all’atto della entrata in vigore del nuovo ordinamento siccome previsto dal nuovo CCNL delle Funzioni Centrali 2019/2021 che sarà firmato in via definitiva nelle prossime settimane. Del resto proprio il predetto CCNL impone di “portare a termine e concludere”, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, “le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento” (art. 18 n. 5) ossia tutte le procedure contemplate dall’accordo del 26.4.2017 e dal DM 9.11.2017: lo scorrimento integrale, entro il 30 giugno 2019, della graduatorie per funzionari giudiziari e per funzionari NEP, formate in attuazione dell’art. 21 quater L. 132/2015; il passaggio degli ausiliari in area seconda, figura professionale dell’operatore giudiziario (procedura originariamente prevista dall’accordo FUA 2010); passaggio in area terza dei contabili, degli assistenti informatici e linguistici ex art. 21 quater L. 132/2015.
Infine, non è superfluo sottolineare in questa sede che il mancato scorrimento integrale delle graduatorie relative alla procedura interna elaborate ex art. 21 quater cit. per consentire il transito dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari rispettivamente nelle figure del funzionario giudiziario e del funzionario UNEP incide negativamente anche sui termini della procedura di progressione economica, finanziata con la ipotesi di accordo sul Fondo Risorse Decentrate relativa all’anno 2021 ed il cui negoziato è già iniziato, in sede di tavolo tecnico, presso la sola amministrazione giudiziaria. Ed invero lo scorrimento integrale delle predette due graduatorie consentirebbe di escludere ope legis dalla progressione economica tutti i lavoratori che saranno inquadrati in area terza (circa 2700) sì recuperando altrettanti posti, in aggiunta a quelli previsti originariamente dall’amministrazione, per coloro che, viceversa, al momento possono aspirare solo alla progressione economica. Per tale motivo CGIL CISL e UIL hanno posto, come pregiudiziale alla conclusione dell’accordo sulle progressioni economiche, lo scorrimento integrale delle graduatorie di cui al menzionato art. 21 quater.
Considerata la rilevanza della problematica, che si inserisce in una delicata fase negoziale concernente la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia e la definizione della terza procedura di progressione economica per i lavoratori della Giustizia nonché l’assenza di risposte da parte dei vertici dell’organizzazione giudiziaria, CGIL CISL e UIL chiedono di conferire e confrontarsi sulla materia direttamente con la Ministra della Giustizia.
CGIL CISL e UIL confidano in un positivo riscontro e porgono distinti saluti

Roma, 5 febbraio 2022

FP CGIL                  CISL FP                   UIL PA
Oliverio / Russo        Marinelli / Marra           Bordini / Amoroso

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