Giustizia – Accordo sulle progressioni economiche del personale del Ministero

12 Aprile 2022

Senza certezze non si firma!

In data odierna è proseguito il confronto sull’argomento in oggetto alla presenza del sottosegretario alla Giustizia, l’onorevole Anna Macina.
Nel proprio intervento la FP CGIL ha ribadito la pregiudiziale, posta nel precedente incontro del 4 aprile, in merito alla necessità che nell’accordo siano definiti tempi, procedure e modalità utili a portare a compimento quanto definito in tema di riqualificazione del personale con l’accordo sottoscritto in data 26 aprile 2017 per la generalità del personale e delle aree, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale previsto entro cinque mesi dalla stipula del CCNL 2019/2021 del Comparto delle Funzioni Centrali, ormai in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri.
Questo si rende necessario poiché il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento prevede dei riquadramenti automatici per il personale e la successiva applicazione di una “norma in deroga” finalizzata al passaggio tra le nuove aree di inquadramento giuridico sulla base di criteri e con finanziamenti dedicati stabiliti dal CCNL medesimo.
Se l’amministrazione della Giustizia non arriverà a quella scadenza, che presuppone il conseguente nuovo inquadramento a valere già dal 2022, avendo completato le procedure di riqualificazione stabilite dal 2017, le lavoratrici e i lavoratori della Giustizia si troverebbero per l’ennesima volta a subire il mancato adeguamento ordinamentale che invece interesserà la generalità dei dipendenti delle Funzioni
Centrali e, in particolare, dei Ministeri con grave nocumento per le proprie condizioni di lavoro ed economiche.
Nel merito dell’articolato proposto dalla parte pubblica la FP CGIL ha proposto le seguenti modifiche:

1. Aggiungere nelle premesse all’accordo il seguente periodo:
“Tenuto conto di quanto previsto dall’ipotesi di accordo per il CCNL del Comparto delle Funzioni
Centrali 2019/2021, già inviato dal Consiglio dei ministri alla Corte dei Conti per la registrazione,
con particolare riferimento agli artt. 14 (Progressioni economiche all’interno delle aree), 17
(Progressioni tra le aree), 18 (Norma di prima applicazione)”

1. Sostituire l’articolo 1 (Oggetto) con il seguente:
“Il Ministero della Giustizia attiva tutte le procedure di riqualificazione previste dall’accordo
sottoscritto in data 26 aprile 2017 richiamato nelle premesse entro e non oltre il 30 giugno 2022 e
procederà ai nuovi inquadramenti del personale, per tutti i profili e le aree interessate, entro e non
oltre il 30 settembre 2022. Con le stesse tempistiche bandisce altresì una o più procedure selettive
interne, concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree del personale dipendente, con
decorrenza a far data dall’1 gennaio 2022, per un numero di posti come da tabelle di cui agli
articoli 6, 7, 8 e 9 e secondo i criteri previsti dal presente Accordo e compatibilmente con le risorse
ivi stabilite”.

2. All’articolo 2 (Soggetti interessati e requisiti) sostituire le parole “5 anni” con le parole “1 anno”.

3. All’articolo 5 (Criteri preferenziali) sostituire l’elenco numerato dei criteri con il seguente:
“1. maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza;
2. maggiore anzianità di servizio nell’area di appartenenza;
3. maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Ministero della Giustizia;
4. maggiore età anagrafica.”.

4. Dopo l’articolo 10 (Oneri finanziari) aggiungere il seguente:
“Articolo 11 (Variabilità dei contingenti).

Nel caso in cui il personale che richiedere di partecipare alle procedure e/o che si collochi in
posizione utile in graduatoria per accedere alla fascia economica superiore sia in un numero
inferiore ai posti disponibili indicati nelle tabelle di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Accordo,
è possibile aumentare i contingenti stabiliti nelle fasce economiche della medesima area, ovvero
delle altre due aree, a condizione che vi siano partecipanti utilmente collocati in graduatoria e a
invarianza delle risorse assegnate ai singoli Dipartimenti”.

6. Nella Tabella A (Criteri selettivi per le progressioni economiche all’interno di ciascuna area), nella
sezione dedicata a “Ulteriori titoli di studio posseduti”, aggiungere nella descrizione dei titoli con
punteggio 1,50 i seguenti: “master di I e II livello”.

Al termine della riunione la parte pubblica ha dichiarato di poter prendere impegni sulle nostre
pregiudiziali solo verbalmente, ma la Fp Cgil ha ribadito che senza impegni scritti a garanzia dei
lavoratori non era disponibile a firmare, costringendo la parte pubblica a rinviare la riunione a data da
destinarsi.

Senza certezze non si firma!

Vi terremo informati sui futuri sviluppi della vicenda.

Il Segretario Nazionale FP CGIL
Florindo Oliverio

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